MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1987 

Emissione di buoni ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a  novantuno
giorni. (087A3437) 
(GU n.93 del 22-4-1987)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 con il  quale  sono  state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'anno finanziario 1987; 
 
                              Decreta: 
 
  Per il 30 aprile 1987 e' disposta l'emissione  dei  buoni  ordinari
del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30  luglio
1987 fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire  3.500
miliardi. 
  Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in lire
97,60 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi gravera' sul cap. 4677  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987. 
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto 30 dicembre  1986  citato  nelle  premesse.  L'offerta  senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. 
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 rimaste aggiudicatarie, maggiorato  nella  misura  di  10
centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero  del
tesoro. 
  Il collocamento dei B.O.T verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di  credito  speciale.  Tali  operatori
hanno la facolta' di avvalersi della procedura di cui all'art. 5  del
decreto ministeriale del 30 dicembre 1986,  riguardante  il  rilascio
delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati. 
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  la  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le  altre  serie  previste  dal  decreto  ministeriale  30
dicembre 1986 citato nelle premese saranno utilizzate  per  quote  di
assegnazione inferiori al miliardo di lire. 
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia,  dovranno   pervenire   alla   Banca   d'Italia   in   Roma
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  23  aprile
1987 con l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art.  8  del
decreto ministeriale 30 dicembre 1986. 
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, addi' 16 aprile 1987 
 
                                                   Il Ministro: Goria 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1987 
  Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 296