MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1987 

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a  centottantatre
giorni. (087A3438) 
(GU n.93 del 22-4-1987)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 con il  quale  sono  state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'anno finanziario 1987; 
 
                              Decreta: 
 
  Per il 30 aprile 1987 e' disposta l'emissione  dei  buoni  ordinari
del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con  scadenza  il  30
ottobre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire  9.000
miliardi. 
  Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in lire
95,40 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi gravera' sul cap. 4677  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987. 
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto 30 dicembre  1986  citato  nelle  premesse.  L'offerta  senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. 
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 rimaste aggiudicatarie, maggiorato  nella  misura  di  10
centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero  del
tesoro. 
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di  cui  all'art.  6   del   decreto
ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli  agenti
di cambio, nonche' degli  enti  con  finalita'  di  previdenza  e  di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali
di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facolta'  di
avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto  ministeriale
30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute  provvisorie
in luogo dei titoli assegnati. 
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione centrale Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale
n. 91, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  23  aprile  1987  con
l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art.  8  del  decreto
ministeriale 30 dicembre 1986. 
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, addi' 16 aprile 1987 
 
                                                   Il Ministro: Goria 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1987 
  Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 295