Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.(GU n.147 del 26-6-1987)
Vigente al: 11-7-1987
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti il capitolo I, n. 4, lettera c), ed il capitolo IV
dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
Ritenuta la necessita' di apportare aggiunte alle norme suindicate
al fine di adeguarle agli sviluppi tecnologici intervenuti nel
settore;
Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed
infiammabili nella seduta n. 1/2071 del 15 gennaio 1987;
Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
Decreta:
Dopo la lettera c) del n. 4, capitolo I dell'allegato B al
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
aggiunte le seguenti lettere:
c-bis) La minima distanza che puo' intercorrere fra i magazzini
della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo
comma della precedente lettera c), non puo' comunque essere inferiore
a metri 20, riducibili della meta' quando essi siano separati da
idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente
favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili.
Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di
incendio per calore, e' da prevedersi fra i magazzini
indipendentemente dalla quantita' massima dei manufatti esplosivi in
essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o
per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio
di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di
schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette
senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri
compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o
tracciante incendiario, purche' senza carica esplosiva, e similari.
La distanza di metri 20 puo' essere ridotta alla meta' quando i
magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di
loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture
dello spessore di almeno 40 centimetri, o in cemento armato di
analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di
comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della
meta' quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro
tagliafuoco come sopra descritto;
c-ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche
magazzini del tipo denominato "Igloo", costituiti da un fabbricato
senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato
riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non
inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle
tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza
uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.
Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che
puo' essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra
forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle
sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino
o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di
sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo
interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono
risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati
nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete
d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire
sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione
accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre
ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di
proiezioni dall'esterno.
Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del
fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:
parete frontale e porta di accesso:
pressione positiva: picco pari a 7 bar;
3 ---
durata \ / C millisecondi;
\/
3 ---
impulso 2 \ / C bar X millisecondi.
\/
altre pareti:
pressione positiva: picco pari a 3 bar;
3 ---
durata: \ / C millisecondi;
\/
3 ---
impulso \ / C bar X millisecondi,
\/
dove C indica la quantita' in chilogrammi di esplosivo netto
contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione piu prossimo
all'igloo, che puo' detonare simultaneamente.
La massima quantita' di esplosivo netto che puo' essere
immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi
di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure
3.000 chilogrammi della III categoria.
La struttura dell'igloo puo' essere in cemento armato o in piastre
multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purche' idoneo a
resistere alle sollecitazioni sopra indicate.
La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle
cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento.
L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, e' consentita oltre i
metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del
capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora
gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano
sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed
assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il
ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo
imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato
esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla
specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite
in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo
sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioe' quelli
descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV, qualora
dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.
Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa
riscontro, alla estremita' opposta del fabbricato, un camino di
areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le
suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro
roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di
aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa.
Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di
condizionamento o di ventilazione.
Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche
atmosferiche puo' essere realizzata collegando con i dispersori di
terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le
lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del
punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'allegato D. Detto
collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato,
facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa
a terra.
Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso
che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere
realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice
tecnica dello stesso allegato D.
L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua
parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette
inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi
sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a
trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente
esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza,
quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella
tabella che segue.
In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale
di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parete
frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella
dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore
sopra definito.
Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra
questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di
comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune
risultanti dalla formula
3 ---
d = K \ / C
\/
in cui d e' la distanza in metri tra i punti piu' vicini, C e' il
quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto
nell'igloo sede di potenziale esplosione e K e' un coefficiente
numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse
varia con la reciproca posizione dei magazzini cosi' come elencati
nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente
che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto
2 del capitolo VIII, e cioe': detonazione simultanea in massa;
esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento
diffuso.
I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati
dalla seguente:
TABELLA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo gia' in
esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide
le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato.
Le autorizzazioni all'impianto di magazzini di tipo igloo sono
subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 27 maggio 1987
Il Ministro: SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI