MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 1987, n. 239 

Modificazioni  all'allegato  B  al  regolamento  per l'esecuzione del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
(GU n.147 del 26-6-1987)
 
 Vigente al: 11-7-1987  
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visti  il  capitolo  I,  n.  4,  lettera  c),  ed  il  capitolo  IV
dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
  Ritenuta  la necessita' di apportare aggiunte alle norme suindicate
al  fine  di  adeguarle  agli  sviluppi  tecnologici  intervenuti nel
settore;
  Sentita  la  commissione  consultiva  per  le sostanze esplosive ed
infiammabili nella seduta n. 1/2071 del 15 gennaio 1987;
  Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

                              Decreta:

  Dopo  la  lettera  c)  del  n.  4,  capitolo  I  dell'allegato B al
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
aggiunte le seguenti lettere:
    c-bis)  La  minima distanza che puo' intercorrere fra i magazzini
della  fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo
comma della precedente lettera c), non puo' comunque essere inferiore
a  metri  20,  riducibili  della  meta' quando essi siano separati da
idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente
favorevoli  a  giudizio  della commissione consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili.
  Una  distanza  di  metri  20,  come  difesa contro il propagarsi di
incendio   per   calore,   e'   da   prevedersi   fra   i   magazzini
indipendentemente  dalla quantita' massima dei manufatti esplosivi in
essi  immagazzinati,  quando  i manufatti stessi per la loro natura o
per  il  tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio
di  detonare  simultaneamente  in  massa,  con  o senza proiezione di
schegge,  oppure  di  incendio  violento diffuso, ad esempio spolette
senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri
compreso,  munite  di  proiettile inerte o tracciante o incendiario o
tracciante incendiario, purche' senza carica esplosiva, e similari.
  La  distanza  di  metri  20 puo' essere ridotta alla meta' quando i
magazzini  che  contengono  i manufatti del tipo indicato sono fra di
loro  separati  da  un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture
dello  spessore  di  almeno  40  centimetri,  o  in cemento armato di
analoga  resistenza.  Fra  detti magazzini e gli abitanti e le vie di
comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della
meta'  quando  sono  interposti  colli,  argini, terrapieni o un muro
tagliafuoco come sopra descritto;
  c-ter)  Per  la  conservazione  degli  esplosivi sono ammessi anche
magazzini  del  tipo  denominato "Igloo", costituiti da un fabbricato
senza  finestre,  ricoperto  sul  tetto  e  su tre lati da uno strato
riportato  di  terra  vegetale,  il  cui  spessore  deve  essere  non
inferiore  a  metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle
tre  pareti,  che  si  raccorda  al  piano  di  campagna con pendenza
uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.
  Il  magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che
puo'  essere  semicircolare,  policentrica,  rettangolare  o di altra
forma  idonea,  deve essere progettato e costruito per resistere alle
sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino
o  di  un  laboratorio  adiacente,  posto alla prescritta distanza di
sicurezza,  senza  crollare,  in tutto o in parte, e senza che al suo
interno  si  verifichi  distacco  con proiezioni di parti che possono
risultare  pericolose  per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati
nel  fabbricato  stesso.  La  parete  frontale,  intesa  come  parete
d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire
sfogo  preferenziale  alla  sovrappressione  in  caso  di  esplosione
accidentale  all'interno  del magazzino, e la porta di accesso, oltre
ai  requisiti  sopra  indicati, devono resistere alla penetrazione di
proiezioni dall'esterno.
  Le  sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del
fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

parete frontale e porta di accesso:

  pressione positiva: picco pari a 7 bar;

           3    ---
  durata    \  / C   millisecondi;
             \/

           3    ---
  impulso 2 \  / C bar X millisecondi.
             \/

altre pareti:

  pressione positiva: picco pari a 3 bar;

           3    ---
  durata:   \  / C   millisecondi;
             \/

           3    ---
  impulso   \  / C  bar X millisecondi,
             \/


  dove  C  indica  la  quantita'  in  chilogrammi  di esplosivo netto
contenuto  nel  luogo  sede  di  potenziale  esplosione  piu prossimo
all'igloo, che puo' detonare simultaneamente.
  La   massima   quantita'   di   esplosivo  netto  che  puo'  essere
immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi
di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure
3.000 chilogrammi della III categoria.
  La  struttura dell'igloo puo' essere in cemento armato o in piastre
multiple  di lamiera di acciaio o in altro materiale purche' idoneo a
resistere alle sollecitazioni sopra indicate.
  La  pavimentazione  deve  essere  atta a sopportare il carico delle
cataste  e  dei  mezzi  impiegati nelle operazioni di accatastamento.
L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, e' consentita oltre i
metri  1,60  (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del
capitolo  IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora
gli  imballaggi  delle  sostanze  o  dei  manufatti  esplosivi  siano
sufficientemente  robusti  convenientemente  sollevati  dal  suolo ed
assicurati  ad  idonee  piattaforme,  in  modo  tale  da impedirne il
ribaltamento   o,   comunque   da   evitare  la  caduta  del  singolo
imballaggio;   in  tal  caso  l'accatastamento  deve  essere  attuato
esclusivamente   utilizzando   mezzi   di  sollevamento  idonei  alla
specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite
in  altezza  ed  il  sistema di accatastamento indicati per gli igloo
sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioe' quelli
descritti  alla  lettera  b)  del  n.  4  del  capitolo  IV,  qualora
dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.
  Nella  parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa
riscontro,  alla  estremita'  opposta  del  fabbricato,  un camino di
areazione  a  gomito  che  sfoga  verticalmente  sopra  il  tetto. Le
suddette  aperture debbono essere munite di reti di protezione contro
roditori  e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di
aumento  eccessivo  della  temperatura  esterna per incendio o vampa.
Potranno  anche  essere sfruttate per la installazione di impianti di
condizionamento o di ventilazione.
  Nei  magazzini  tipo  igloo la protezione dalle scariche elettriche
atmosferiche  puo'  essere  realizzata collegando con i dispersori di
terra  le  armature  in  ferro  della  struttura cementizia ovvero le
lamiere  multiple  di  acciaio,  come precisato all'ultimo alinea del
punto   5   dell'appendice  tecnica  di  cui  all'allegato  D.  Detto
collegamento  deve  prevedere  un  conduttore  esterno al fabbricato,
facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa
a terra.
  Per  strutture  di  tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso
che  la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere
realizzata  secondo  le  norme  di  cui al paragrafo 2 dell'appendice
tecnica dello stesso allegato D.
  L'igloo  deve  essere  orientato  in modo tale che davanti alla sua
parete  frontale,  all'interno  del  settore  compreso  tra  le rette
inclinate   di  60  gradi  sessagesimali  a  destra  e  di  60  gradi
sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a
trovarsi  la  parete  frontale  di  altro  igloo  o locale contenente
esplosivi,  a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza,
quali  terrapieni,  bastioni o adeguate distanze, come indicato nella
tabella che segue.
  In  particolare  il bastione, realizzato con terra e muro verticale
di  sostegno,  deve  essere  posto  a  non oltre metri 5 dalla parete
frontale  dell'igloo  e  deve  avere  altezza  non inferiore a quella
dell'igloo  stesso  e  lunghezza  tale da proteggere l'intero settore
sopra definito.
  Le  minime  distanze  che  debbono  intercedere  fra gli igloo, fra
questi  ed  altri  tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di
comunicazione  esterne  al  deposito,  sono  talune  fisse  e  talune
risultanti dalla formula



         3    ---
   d = K  \  / C
           \/

  in  cui  d e' la distanza in metri tra i punti piu' vicini, C e' il
quantitativo  di  esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto
nell'igloo  sede  di  potenziale  esplosione  e  K e' un coefficiente
numerico.  Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse
varia  con  la  reciproca posizione dei magazzini cosi' come elencati
nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente
che  caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto
2  del  capitolo  VIII,  e  cioe':  detonazione  simultanea in massa;
esplosione  con  proiezione  di  schegge e rottami; incendio violento
diffuso.
I  valori  del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati
dalla seguente:

  TABELLA

---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

    Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo gia' in
esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide
le  norme  contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato.
Le  autorizzazioni  all'impianto  di  magazzini  di  tipo  igloo sono
subordinate  al  parere  della commissione consultiva per le sostanze
esplosive ed infiammabili.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 27 maggio 1987

                        Il Ministro: SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI