MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 settembre 1987 

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 ottobre-14 novembre
1987, alle operazioni  di  credito  all'esportazione  previste  dalla
legge 24 maggio 1977, n. 227. (087A8574) 
(GU n.239 del 13-10-1987)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n.  227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione; 
  Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre  1977,  del  5  giugno
1981, dell'8 agosto 1986, nonche'  il  decreto  ministeriale  del  25
giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme
per la determinazione del tasso  di  riferimento  da  applicare  alle
operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77; 
  Considerato che il suddetto  tasso  di  riferimento  viene  fissato
mensilmente,  sulla  base  di  apposita  comunicazione  della   Banca
d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto: 
    dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto  dagli  istituti
di credito, da determinarsi mensilmente; 
    da una commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti
stessi per gli oneri connessi alla loro  attivita',  da  determinarsi
annualmente; 
  Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 1987, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 12  settembre
1987, con il quale e' stato fissato nella misura del 10,45 per  cento
il costo medio della provvista per il periodo 15 settembre-14 ottobre
1987 ferma restando la commissione per l'anno 1987 nella misura  fino
ad un massimo dell'1 per cento; 
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione del tasso  di  riferimento  relativo  alle  operazioni
sopra indicate per il periodo 15 ottobre-14 novembre  1987,  e'  pari
all'11,30 per cento; 
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 ottobre-14 novembre 1987, e' pari all'11,30 per cento. 
  In conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione  onnicomprensiva
riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il  tasso
massimo di riferimento, per il periodo 15 ottobre-14  novembre  1987,
e' fissato nella misura del 12,30 per cento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 25 settembre 1987 
 
                                                   Il Ministro: Amato