DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (1522Q019)(GU n.239 del 13-10-1987)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1980, n. 382;
Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta, ai sensi della
citata legge n. 615/81;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista nella
C.M. n. 1789 del 23 aprile 1982;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e
modificato con i provvedimenti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 132, relativo al corso di laurea in ingegneria,
all'elenco degli insegnamenti complementari e' inserito il seguente
nuovo insegnamento:
fisica sanitaria.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 1987
COSSIGA
Falcucci, Ministro della pubblica istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1987
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 98