N. 424 ORDINANZA 12 - 26 novembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - art. 12 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione - immobili ad uso abitativo - provvedimenti di rilascio - esecuzione - mancata fissazione della data - istanza di dilazione del conduttore (art. 3 Cost.) - Restituzione atti al giudice a quo(GU n.52 del 9-12-1987 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1982 dal Pretore di San Dona' di Piave nel procedimento civile vertente tra Angelico Armando e Boccato Luigia, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja. Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dal conduttore di un immobile abitativo ed avente ad oggetto la dichiarazione di nullita' del precetto di rilascio d'immobile, intimato dalla locatrice in esecuzione di una sentenza emessa dal Pretore di San Dona' di Piave e priva della fissazione della data di esecuzione, lo stesso Pretore con ordinanza del 23 ottobre 1982 (reg. ord. n. 36 del 1983) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94; che, ad avviso del giudice rimettente, il citato art. 12, il quale disciplinava la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per il caso in cui la data dell'esecuzione stessa non fosse stata fissata dal giudice, poneva un'ingiustificata disparita' di trattamento a sfavore del locatore, in relazione ai precedenti articoli 10 e 11: infatti mentre questi ultimi, applicabili quando la suddetta data fosse stata fissata, dettavano ben precisi limiti all'istanza di dilazione del conduttore, relativi sia ai motivi della condanna al rilascio sia alle condizioni patrimoniali del conduttore stesso, l'art. 12 non poneva alcun limite, cosi' incidendo negativamente alla possibilita' del locatore di realizzare sollecitamente il proprio interesse; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione. Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito in l. 23 dicembre 1986 n. 899, i quali contengono una nuova disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi; che in particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali, a norma della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in G.U. n. 93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune di San Dona' di Piave; che pertanto e' necessario che il Pretore rimettente verifichi la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta. Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986 n. 899, i quali contengono una nuova disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi; che in particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali, a norma della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune di San Dona' di Piave; che pertanto e' necessario che il Pretore rimettente verifichi la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di San Dona' di Piave, che ha sollevato la questione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1309