N. 424 ORDINANZA 12 - 26 novembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - art. 12
 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982,
 n. 94: Locazione - immobili ad uso abitativo - provvedimenti di
 rilascio - esecuzione - mancata fissazione della data - istanza di
 dilazione del conduttore (art. 3 Cost.) - Restituzione atti al
 giudice a quo
(GU n.52 del 9-12-1987 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof.
 Giovanni CONSO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO -
 Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele
 PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA -
 Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
 ha pronunciato la seguente
                          ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.l. 23
 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
 materia di sfratti), conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con
 ordinanza emessa il 23 ottobre 1982 dal Pretore di San Dona' di Piave
 nel procedimento civile vertente tra Angelico Armando e Boccato
 Luigia, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983.
   Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
   udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja.
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dal conduttore
 di un immobile abitativo ed avente ad oggetto la dichiarazione di
 nullita' del precetto di rilascio d'immobile, intimato dalla
 locatrice in esecuzione di una sentenza emessa dal Pretore di San
 Dona' di Piave e priva della fissazione della data di esecuzione, lo
 stesso Pretore con ordinanza del 23 ottobre 1982 (reg. ord. n. 36 del
 1983) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9,
 convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94;
   che, ad avviso del giudice rimettente, il citato art. 12, il quale
 disciplinava la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di
 rilascio per il caso in cui la data dell'esecuzione stessa non fosse
 stata fissata dal giudice, poneva un'ingiustificata disparita' di
 trattamento a sfavore del locatore, in relazione ai precedenti
 articoli 10 e 11: infatti mentre questi ultimi, applicabili quando la
 suddetta data fosse stata fissata, dettavano ben precisi limiti
 all'istanza di dilazione del conduttore, relativi sia ai motivi della
 condanna al rilascio sia alle condizioni patrimoniali del conduttore
 stesso, l'art. 12 non poneva alcun limite, cosi' incidendo
 negativamente alla possibilita' del locatore di realizzare
 sollecitamente il proprio interesse;
   che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva
 dichiararsi la non fondatezza della questione.
   Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia
 l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5 aprile 1985
 n. 118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito
 in l. 23 dicembre 1986 n. 899, i quali contengono una nuova
 disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
 immobili abitativi;
   che in particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche
 disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali, a
 norma della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in G.U. n.
 93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune di San Dona' di
 Piave;
   che pertanto e' necessario che il Pretore rimettente verifichi la
 persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a
 lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta.
    Considerato che nelle more del giudizio sono entrati in vigore sia
 l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in l. 5  aprile  1985
 n.  118, sia, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito
 in legge 23 dicembre 1986  n.  899,  i  quali  contengono  una  nuova
 disciplina   dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
 immobili abitativi;
      che  in  particolare il d.l. n. 708 del 1986 contiene specifiche
 disposizioni per i comuni ad alta tensione abitativa, fra i quali,  a
 norma  della deliberazione del CIPE 8 aprile 1987 n. 152 (in Gazzetta
 Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987), rientra anche il Comune  di  San
 Dona' di Piave;
      che  pertanto  e' necessario che il Pretore rimettente verifichi
 la  persistente  rilevanza  della  questione  nel  giudizio  pendente
 davanti a lui, alla stregua della detta normativa sopravvenuta.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di San Dona' di Piave,
 che ha sollevato la questione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
                      Il Presidente: SAJA
                      Il Redattore: SAJA
    Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 87C1309