N. 431 SENTENZA 28 ottobre - 3 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - art. 31,
 n. 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Sanita' pubblica -
 prestazioni del Servizio sanitario nazionale - contributi dovuti
 (art. 53 Cost.) - Manifesta inammissibilita'. Giudizio di
 legittimita' costituzionale in via incidentale - art. 31 della legge
 28 febbraio 1986, n. 41: Sanita' pubblica - prestazioni del Servizio
 sanitario nazionale - contributi dovuti - introduzione in
 disposizioni per la formazione del bilancio (art. 81 Cost.) - Non
 fondatezza. Giudizio di legittimita' costituzionale in via
 incidentale  - art. 31, nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 28
 febbraio 1986, n. 41: Sanita' pubblica - prestazioni del Servizio
 sanitario nazionale - contributi dovuti - determinazione -
 riferimento al reddito complessivo non accertato dell'anno precedente
 - ripartizione degli oneritra categorie diverse di redditi (artt. 3 e
 53 Cost.) - Non fondatezza. Giudizio di legittimita' costituzionale
 in via incidentale - art. 31, n. 10, della legge 28 febbraio 1986, n.
 41: Sanita' pubblica - prestazioni del Servizio sanitario nazionale -
 contributi dovuti - contributo non inferiore a L. 648.000 annue -
 omessa previsione della prova contraria, ai fini del contributo, del
 minore reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8
 - contrasto con l'art.3 della Costituzione - Illegittimita'
 costituzionale in parte qua.  Giudizio di legittimita' costituzionale
 in via incidentale - art. 31, n. 10, della legge 28 febbraio 1986, n.
 41: Sanita' pubblica - prestazioni del Servizio sanitario nazionale -
 contributi dovuti - contributo non inferiore a L. 324.000 - omessa
 previsione della prova contraria, ai fini del contributo, del minore
 reddito effettivo, determinato ai sensi precedente comma 8 -
 Illegittimita' costituzionale in parte qua (ai sensi dell'art. 27
 della legge 11 marzo 1953, n. 87)
(GU n.52 del 9-12-1987 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco P. CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
 28  febbraio  1986,  n.  41,  (Disposizioni  per  la  formazione  del
 bilancio,  annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986
 -), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 21 novembre 1986 dal Pretore di Taranto
 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Larato Giuseppe ed altri
 e  l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1987
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12/prima
 serie speciale dell'anno 1987;
      2)   ordinanza  emessa  il  28  novembre  1986  dal  Pretore  di
 Campobasso nei procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  D'Errico
 Nicola  ed  altri  e  l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  31  del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12/prima serie speciale dell'anno 1987;
     3)  ordinanza  emessa il 10 gennaio 1987 dal Pretore di Lecce nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Perrone  Francesco  ed  altri  e
 l'I.N.P.S.,   iscritta  al  n.  63  del  registro  ordinanze  1987  e
 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  13/prima
 serie speciale dell'anno 1987;
      4)  ordinanza  emessa il 22 gennaio 1987 dal Pretore di Macerata
 nel procedimento civile vertente tra Olivelli Oscar  ed  altri  e  il
 Ministero  del  Tesoro  ed  altro,  iscritta  al  n. 115 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 15/prima serie speciale dell'anno 1987;
      5)  n.  2  ordinanze  emesse  il  16 gennaio 1987 dal Pretore di
 Venezia nei procedimenti civili  vertenti  tra  Mongarli  Alberto  ed
 altri  e  l'I.N.P.S.  ed  altro  e  tra  Carraro  Luciano  ed altri e
 l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 130 e 131 del registro ordinanze  1987  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 18/prima
 serie speciale dell'anno 1987;
      6)  ordinanza emessa il 13 marzo 1987 dal Pretore di Trapani nel
 procedimento civile vertente tra Camassa Paolo ed altri e l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  174  del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22/prima  serie  speciale
 dell'anno 1987.
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Larato Giuseppe ed altri, di
 Tomassini Lucio, di Olivelli Oscar ed altri, di Biancon  Claudio,  di
 Carraro  Luciano  e dell'I.N.P.S., nonche' gli atti di intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  ottobre  1987  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi  gli  avv.ti Giuseppe Larato e Salvatore Orestano per Larato
 Giuseppe ed altri, Giovanni Motzo e  Alessandro  Pace  per  Tomassini
 Lucio,  Guido Bianchini e Ranieri Felici per Olivelli Oscar ed altri,
 Francesco Paolo Rossi  e  Mario  Scorza  per  Biancon  Claudio,  Aldo
 Bartoli  per  l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per
 il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza (n. 23/1987 R.O.) emessa il 21 novembre 1986
 dal Pretore di Taranto, nei procedimenti riuniti vertenti tra  Larato
 Giuseppe ed altri e I.N.P.S. ed altro e' stata sollevata questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31 n. 8 della legge 28 febbraio
 1986  n.  41  nella  parte  in  cui  i contributi di malattia vengono
 determinati senza rapporto alla spesa sanitaria e con violazione  del
 principio  di  proporzionalita' rispetto alla capacita' contributiva,
 come indicato dall'art. 53 della Costituzione.
    Il  Pretore  rileva che ancorche' alla imposizione di cui trattasi
 si attribuisca una connotazione di tipo social-solidaristica essa non
 puo'  tuttavia  sottrarsi  al  rispetto  del principio costituzionale
 dettato, appunto, da tale  articolo,  secondo  cui  il  concorso  del
 cittadino  alla spesa pubblica deve essere commisurato alla capacita'
 contributiva del singolo: capacita'  contributiva  che,  sicuramente,
 non puo' essere desunta da elementi presuntivi.
    L'inosservanza  da  parte  della  norma  impugnata  dei criteri di
 proporzionalita'   e   progressivita'   comporterebbe   inoltre   una
 ingiustificata disparita' di trattamento fra i cittadini.
    2.  -  Con  ordinanza (n. 31/1987 R.O.) emessa il 28 novembre 1986
 nei procedimenti civili riuniti promossi da D'Errico Nicola ed  altri
 (tutti  liberi  professionisti) e l'I.N.P.S. il Pretore di Campobasso
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale:  1)  dell'art.
 31  l.  28  febbraio  1986  n.  41 nella parte in cui ha introdotto e
 stabilito, ancorche' in testo legislativo concernente  la  formazione
 del  bilancio  annuale  dello  Stato,  il 'contributo' dovuto, per le
 prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale,   dagli   esercenti
 attivita'  commerciali  e loro rispettivi familiari coadiutori, dagli
 artigiani, dai liberi professionisti, dai lavoratori dipendenti,  dai
 pensionati,  dai  coltivatori diretti, dai mezzadri, dai coloni e dai
 rispettivi concedenti, dai componenti  attivi  dei  nuclei  familiari
 degli  stessi  e  da  coloro  che  siano  a  tanto obbligati ai sensi
 dell'art. 63  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  succ.  modif.,
 'contributo'  avente sostanziale natura di imposizione tributaria, in
 contrasto con l'art. 81 Cost. ; 2) dell'art. 31, commi 8›,  9›,  12›,
 14›  e 15› della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui e'
 previsto, come termine di raffronto per  il  calcolo  del  contributo
 dovuto,  per  le  prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dalle
 categorie di persone negli anzidetti commi specificati,  il  'reddito
 complessivo  ai  fini  IRPEF  per  l'anno  precedente',  anziche'  il
 'reddito  complessivo  ai   fini   IRPEF   per   l'anno   precedente,
 definitivamente accertato', in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
    Presupposto  di  entrambe  le  questioni prospettate e' la dedotta
 natura fiscale del contributo di cui all'art. 31 l. n. 41  del  1986:
 la  natura  e la sostanza di un'incisione fiscale discenderebbero dal
 fatto che la misura percentuale di esso e' ragguagliata sulla  stessa
 entita'  presa  di  base  per il calcolo della imposizione tributaria
 (reddito complessivo ai fini IRPEF).
    La  prima questione si fonda sul rilievo che, ai sensi della legge
 5 agosto 1978 n. 468 (art. 11), la legge finanziaria n. 41  del  1986
 (come  tutte  le precedenti) sia una legge di formazione del bilancio
 dello Stato, come tale non abilitata ex art. 81 Cost.  ad  introdurre
 nuove imposte.
    Con  la  seconda questione si prospetta la lesione dei precetti di
 cui agli artt. 3 e 53 Cost. da parte dell'ottavo comma  dell'art.  31
 l.  n.  41/1986  essendo  stato  preso  come  riferimento  il reddito
 dichiarato (ai fini IRPEF  per  l'anno  precedente)  anziche'  quello
 definitivamente  accertato.  Tale  riferimento  costituirebbe entita'
 incerta e potenzialmente mutevole, lasciata all'indiscriminata scelta
 dell'interessato  e, come tale, fonte di ingiustificate sperequazioni
 fra cittadini con esborsi non proporzionali alle effettive  capacita'
 contributive di ciascuno.
    3.  -  L'art.  31 l. n. 41 del 1986 e' stato oggetto di censure di
 incostituzionalita' pure da parte dei Pretori di Lecce (ord. n. 63/87
 emessa  il  10  gennaio  1987),  Trapani (ord. n. 174/87 emessa il 13
 marzo 1987) - che hanno impugnato in particolare i commi 8, 10  e  14
 in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost. -, Venezia (ordd. nn. 130,
 131/87 emesse il 16 gennaio 1987), che ha impugnato i commi 8, 9,  14
 in  riferimento  ai  parametri  3  e  53  Cost.,  e Macerata (ord. n.
 115/8/7) in riferimento al solo art. 53 Cost.
    I   giudizi   a   quibus   vertono  tutti  su  ricorsi  di  liberi
 professionisti e (ord. n. 130/87) altri pubblici impiegati diretti ad
 ottenere l'accertamento dell'obbligo del versamento del contributo di
 malattia.
    I  giudici  remittenti  rilevano innanzitutto la natura di imposta
 del contributo in parola.
    In particolare per il Pretore di Lecce solo tale natura tributaria
 darebbe spiegazione dell'innovazione introdotta dall'art. 31  che  ha
 ancorato  la  base  imponibile per la partecipazione contributiva non
 piu' al  solo  reddito  da  lavoro,  ma  al  reddito  complessivo  da
 dichiararsi  ai  fini  IRPEF.  Innovazione  questa  irrazionale in un
 sistema basato ancora su di una sorta di  assicurazione  obbligatoria
 generalizzata (vedi Corte Cost. n. 167/1986).
    Il  Pretore  di  Venezia rileva ancora che nelle leggi finanziarie
 non si rinviene alcuna distinzione fra  la  spesa  sanitaria  coperta
 dalla  contribuzione  e  quella  non coperta mentre viene indicato il
 dato  complessivo  della  spesa  medesima:  la  mancanza   di   alcun
 riferimento   alle   entrate   contributive   escluderebbe  una  loro
 finalizzazione specifica  diversa  da  quella  delle  entrate  aventi
 natura di imposta.
    Infine, secondo il Pretore di Macerata per la larghissima serie di
 interventi  del  Servizio  sanitario  nazionale,  che   vanno   dalla
 prevenzione  delle  malattie  e  degli infortuni sui luoghi di lavoro
 fino alla salvaguardia della  salubrita'  dell'ambiente,  dall'igiene
 degli  alimenti  fino  al controllo della produzione ed immissione in
 commercio dei prodotti faramaceutici, in difesa  cioe'  di  interessi
 appartenenti  alla  collettivita'  indifferenziata  dei residenti, si
 sarebbe verificato uno sfocamento della natura specifica e  personale
 del rapporto tra ente erogatore e singolo assistito.
    Globalmente  dai giudici a quibus, affermata la natura fiscale del
 contributo di malattia, l'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 si assume
 in contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 Cost.:
       a)  nella  parte in cui (ottavo comma) prevede che i percettori
 di redditi dominicali agrari,  di  fabbricati  e  di  capitale  siano
 obbligati al pagamento del contributo soltanto per la parte eccedente
 i 4 milioni,  a  differenza  dei  percettori  di  reddito  da  lavoro
 dipendente o autonomo obbligati per l'intero reddito;
       b)  nella  parte  in  cui  crea  disparita'  di trattamento tra
 reddito dei lavoratori dipendenti pubblici e  privati  sottoposti  ad
 aliquota   del   10,95%   di   cui  l'1,35%  a  loro  carico  (e  con
 fiscalizzazione  del  4%  per  i  datori  di  lavoro)  e  redditi  di
 artigiani,  esercenti  attivita'  commerciali e liberi professionisti
 gravati da un'aliquota del 7,5%; nonche' tra questi ultimi  e  quelli
 dei dipendenti degli enti previsti dall'art. 3, primo comma, lett. d,
 d.l. n. 663 del 1979 conv. in l. n. 33  del  1980  (es.  sindacati  e
 partiti  politici)  per  i  quali l'aliquota e' stata ridotta per gli
 anni 1986 e 1987 di una percentuale rispettivamente pari al 4%  e  al
 2%;
       c)  nella  parte  in  cui,  irrazionalmente e in violazione del
 principio della progressivita', prevede l'esclusione dall'imposizione
 in  relazione ai redditi superiori a 100 milioni e la riduzione della
 stessa dal 7,5% al 4% per i redditi tra 40 e 100 milioni;
       d)  nella  parte  in  cui (decimo comma) prevede soltanto per i
 lavoratori  autonomi  un  minimale  di  contribuzione  ovvero  impone
 comunque  ai  liberi  professionisti e soltanto a questi il pagamento
 della  somma  annua  di  L.  648.000  a  prescindere   dall'effettivo
 espletamento  dell'attivita'  lavorativa e senza consentire in merito
 prova contraria.
    4.  -  Nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 23, 115 e 130/1987 si
 sono costituiti rispettivamente Larato Giuseppe  ed  altri,  Olivelli
 Oscar   ed   altri   e  Biancon  Claudio  associandosi  ai  dubbi  di
 incostituzionalita' espressi dai relativi remittenti e insistendo per
 una dichiarazione di fondatezza delle sollevate questioni.
    In  tutti  i  giudizi  (ad  eccezione  di  quello  di cui all'ord.
 174/1987)   si   e'    costituito    l'I.N.P.S.    concludendo    per
 l'inammissibilita' e comunque per l'infondatezza delle questioni.
    L'Istituto  rileva  come i Pretori, ritenendo di dover qualificare
 il contributo di malattia come un tributo in senso formale, avrebbero
 dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza per materia.
    Inoltre  i  giudici remittenti avrebbero trascurato di considerare
 che la piu' gran parte  del  gettito  e'  assicurata  dai  contributi
 derivanti  dal  lavoro  dipendente,  pacificamente  acquisiti  con il
 meccanismo assicurativo e non con quello che si asserisce tributario.
    Il  contributo in parola si differenzierebbe dalla imposta e dalla
 tassa  avendo  una   destinazione   specifica   ed   essendo   pagato
 indipendentemente dall'utilizzazione del servizio.
    Relativamente  alla questione sollevata dal Pretore di Campobasso,
 secondo  cui  l'art.  31,  ottavo  comma,  riferendosi   al   reddito
 dichiarato  e  non  a  quello  accertato  contrasterebbe con l'art. 3
 Cost., l'I.N.P.S. deduce l'erroneita' di tale  interpretazione  della
 norma  giacche'  la  legge  non puo' che riferirsi al reddito reale e
 cioe', in caso di contestazione, a quello definitivamente  accertato.
    5.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in  tutti
 i giudizi concludendo per l'infondatezza della questione.
    In  primo  luogo viene richiamato il principio sancito dall'art. 2
 Cost. (al quale la riforma sanitaria si ispirerebbe), secondo cui  e'
 richiesto  ai  cittadini  l'adempimento  dei  doveri  di solidarieta'
 politica, economica e sociale, in  funzione  del  riconoscimento  dei
 diritti inviolabili.
    Per  l'Avvocatura  con  l'impugnato  art.  31  non vi sarebbe piu'
 distinzione tra le varie categorie di assistiti  ravvisandosi  invece
 un  diverso  trattamento  tra  redditi  di lavoro dipendente ed altri
 redditi:  non  gia',  quindi  diversa  contribuzione  per  le   varie
 categorie di assistiti, ma piu' correttamente differenze tra redditi.
 Fra questi i giudici remittenti, nel confrontare il contributo dovuto
 dai  liberi  professionisti  (7,5%)  con quello dovuto dai lavoratori
 dipendenti (1,35%), avrebbero inoltre trascurato  di  considerare  la
 globalita'  del  contributo  (pari  al  10,95%) dovuto dai lavoratori
 dipendenti, aliquota questa che, anche  se  in  parte  a  carico  del
 datore di lavoro, certamente influisce, a parere dell'Avvocatura, sul
 costo del lavoro e in definitiva sulla retribuzione.
    Non  trascurabile  ancora  sarebbe  la  circostanza secondo cui il
 lavoratore dipendente  subisce  il  prelievo  all'atto  stesso  della
 maturazione  del  reddito,  mediante  ritenuta alla fonte, laddove il
 lavoratore autonomo corrisponde l'aliquota di propria pertinenza  sul
 reddito  dell'anno  precedente,  con  conseguenti  benefici economici
 rilevanti.
    Quanto  alla  assunta  natura fiscale del contributo, l'Avvocatura
 osserva che tale prestazione pecuniaria obbligatoria  non  e'  dovuta
 dalla  generalita'  dei  cittadini  bensi' dagli assistiti in genere,
 strettamente finalizzata oltretutto a  contribuire,  insieme  con  lo
 Stato,  al  finanziamento  della  spesa  sanitaria.  Cio'  renderebbe
 arbitraria ogni illazione circa il venir meno  del  modello  di  tipo
 assicurativo nel campo dell'assistenza malattia.
    In ogni caso, anche ad ammettere la natura di tributo del prelievo
 di cui all'art. 31, il rispetto dei  principi  sanciti  dall'art.  53
 Cost.  andrebbe  valutato non con riferimento ad ogni singola imposta
 ma piuttosto con riguardo all'intero sistema tributario.
    Quanto  al presunto contrasto della l. n. 41 del 1986, quale legge
 di approvazione del bilancio,  con  l'art.  81  Cost.   (v.  ord.  n.
 31/1987),  viene  osservato come il giudice remittente sia incorso in
 errore trattandosi in realta' di legge finanziaria ex art.  11 l.  n.
 468 del 1978, per la quale non valgono i limiti posti dal citato art.
 81 Cost.
    La  censura  secondo cui la norma impugnata farebbe riferimento al
 reddito dichiarato anziche' a quello  definitivamente  accertato  (v.
 sempre   ord.   n.   31/1987)   sarebbe   ancora  frutto  di  erronea
 interpretazione non trovando sostegno in alcun dato normativo.
    Ulteriori  memorie sono state prodotte in prossimita' dell'udienza
 con la conferma ed esplicazione di quanto gia' dedotto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  ordinanze  di  rimessione  hanno  per oggetto questioni
 identiche: i giudizi relativi possono essere  riuniti  e  decisi  con
 unica sentenza.
    2.  -  La  legge  28  febbraio  1986,  n. 41 - Disposizioni per la
 formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
 finanziaria  1986) - cosi' dispone in ordine ai contributi dovuti per
 le prestazioni del servizio sanitario nazionale:
       a) nei confronti dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
 la quota contributiva  e'  fissata  nella  misura  del  10,95%  della
 retribuzione  imponibile,  con aliquota del 9,60% a carico dei datori
 di lavoro (5,60% per i soggetti contemplati nell'art. 3, lett. d  del
 decreto-legge   30  dicembre  1979,n.  633)  e  1,35%  a  carico  dei
 lavoratori (art. 31, n. 1);
       b)   nell'esplicazione  di  lavoro  autonomo  degli  artigiani,
 esercenti attivita' commerciali,  liberi  professionisti  (e,  a  tal
 titolo,  pure  lavoratori dipendenti e pensionati) la quota e' dovuta
 nella misura del 7,5% del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF  per
 l'anno   precedente   a   quello  cui  il  contributo  si  riferisce,
 ricomprendendovi anche i redditi dominicali ed agrari, di  fabbricati
 e di capitale, per la parte eccedente i quattro milioni di lire (art.
 31, n. 8);
       c)  a  identica  contribuzione  sono assoggettati i coltivatori
 diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, con una  riduzione
 del   50  per  cento  per  i  redditi  da  aziende  situate  in  zone
 svantaggiate (art. 31, n. 9);
       d)  l'onere  annuo  per  i soggetti di cui ai punti b) e c) non
 puo' essere inferiore, comunque, rispettivamente a L. 648.000 e a  L.
 324.000 (art. 31, n. 10);
       e)  alla  aliquota  del  7,5%  restano assoggettati, inoltre, i
 cittadini non altrimenti considerati, cosiddetti non mutuati per  non
 essere  stati  in  origine  soggetti  ad iscrizione ad alcun istituto
 mutualistico (art. 31, n. 11).
    I prelievi sovraelencati si applicano sulla quota degli imponibili
 complessivi assoggettabili a contribuzione  non  superiore  a  L.  40
 milioni  annue,  mentre per importo eccedente, e fino al limite di L.
 100 milioni, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del
 4  per  cento, ripartibile - quanto ai lavoratori dipendenti - per il
 3,80 nei confronti del datore di lavoro e lo 0,20 per  il  lavoratore
 (art. 31: nn. 13, 14, 15).
    3.  -  La  normativa  riportata  e'  sospettata  di illegittimita'
 costituzionale dai giudici a quibus: ordinanze del Pretore di Taranto
 (n.  23), del Pretore di Campobasso (n. 31), del Pretore di Lecce (n.
 63), del Pretore di Macerata (n. 115), del Pretore  di  Venezia  (nn.
 130 e 131), del Pretore di Trapani (n. 174), tutte del 1987.
    Si  assumono violati i criteri di cui all'art. 53 Cost. poiche', a
 parte il  riferimento  non  al  reddito  accertato  bensi'  a  quello
 (presuntivo)    dell'anno   precedente,   contrasterebbe   con   essi
 l'esenzione per i redditi dominicali, di fabbricati e da capitale  al
 di  sotto  dei  quattro  milioni;  resterebbe, poi, ingiustificata la
 minore aliquota oltre i quaranta milioni  di  reddito  e  addirittura
 l'esenzione oltre i cento.
    Sicuramente   privo   di   legittimita'   sarebbe   l'obbligo   di
 contribuzione  prescritta,  non  inferiore,  comunque,  ad  annue  L.
 648.000;  il  che avrebbe comportato, altresi', potendosi trattare di
 reddito non prodotto, la violazione dell'art. 35, nelle  garanzie  di
 tutela del lavoro.
    Nelle  norme  sussisterebbe,  inoltre,  disomogeneita',  ex art. 3
 Cost.,  per  disparita'  di  trattamento  tra   lavoro   autonomo   e
 dipendente, nonche' diffusa incoerenza nei sensi gia' descritti.
    Per  il  Pretore  di  Campobasso  (ord.  n.  31)  la norma avrebbe
 violato, infine,  anche  l'art.  81  Cost.:  la  legge  attiene  alla
 formazione  del bilancio sicche' imponendo il tributo de quo, avrebbe
 infranto l'esplicito divieto del disposto anzidetto (terzo comma).
    4.1.  -  L'ordinanza del Pretore di Taranto (n. 23) non reca cenno
 alcuno della fattispecie di causa, sicche' essa, mancando  i  termini
 della rilevanza, va dichiarata inammissibile.
    4.2.  -  Una  inammissibilita'  delle  questioni e' prospettata in
 limine dalla difesa dell'I.N.P.S.: i Pretori rimettenti, configurando
 l'onere   contributivo   quale  obbligazione  di  natura  tributaria,
 sarebbero stati incompetenti, per materia, a conoscerne.
    L'eccezione  non  ha  pregio, in quanto le questioni s'incentrano,
 per loro cospicua parte, sulla  verifica,  positiva  o  negativa  che
 possa  risultare,  della natura, appunto, del contributo, della quale
 si dubita.
    5.1.  -  Il  Pretore  di  Campobasso  (ord.  n. 31) ritiene che la
 normativa avrebbe violato, s'e' detto, l'art.  81  e  i  divieti  ivi
 contenuti. Ma la censura e' infondata.
    Le  disposizioni  di cui trattasi, indipendentemente dai caratteri
 della contribuzione (di cio' si trattera' in appresso: infra, n. 5.2)
 concernono  -  quale  parte  della legge finanziaria per il 1986 - le
 disposizioni per la formazione del bilancio, emanate giusta l'art. 11
 della  Novella sulla contabilita' generale (legge n. 468 del 5 agosto
 1978) e non l'approvazione del  bilancio  stesso.  E'  ben  noto,  al
 proposito,  che  la  legge  finanziaria  e  quella  corrispondente di
 bilancio derivano da un comune  processo  decisionale,  mantenendo  -
 tuttavia  -  una  differente  natura  con limiti diversi, proprio per
 effetto dell'art. 81 Cost. (sentenza n. 35 del 1985).
    5.2.  -  Come detto (supra, n. 3) le ordinanze ravvisano contrasto
 della normativa con l'art. 53 Cost.
    Ma  per  cio'  potersi  conseguenzialmente dimostrare, andrebbe in
 apice riconosciuto al contributo un connotato tributario certo.
    La  Corte  ha  avuto,  tuttavia,  gia'  modo di considerare che la
 fiscalizzazione degli oneri, enunciata  dall'art.  53,  quarto  comma
 lett. f della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
 sanitario nazionale e base di partenza d'ogni ricostruzione relativa,
 rappresenta solo un'aspirazione tendenziale di fondo, nel processo di
 rifondazione sanitaria per i fini di tutela  della  salute,  graduale
 nella sua attuazione (sent. n. 167 del 1986).
    Se cio' ebbe a riconoscersi in ordine al complesso di disposizioni
 anteriori, l'art. 31 legge n. 41, sopravvenuto ora,  non  sembra,  da
 solo,  aver  modificato tutta la sistematica cui si ricollega e nella
 quale  permangono,  tuttora,  pregnanti  connotazioni  di   carattere
 assicurativo.
    Infatti,  premessa la gradualita', conclamata appunto dall'art. 53
 legge  n.  833,  di  prestazioni  (da  unificare)  e   di   correlate
 contribuzioni (da adeguare), nel quadro dei provvedimenti di prelievo
 via via seguiti nel tempo (ne reca ampio cenno la precedente sentenza
 n.  167) l'art. 31 risulta aver disposto solo in ordine al meccanismo
 di  prelievo  riferendolo   al   reddito   complessivo,   desumibile,
 ovviamente proprio perche' complessivo, dai corrispondenti calcoli ai
 fini dell'IRPEF: non si rinviene  alcunche',  dunque,  di  mutato  in
 radice,  sino  a  questo  momento, nelle caratterizzazioni originarie
 della  contribuzione  riferita,  ora,  al  reddito  complessivo,   ma
 correlata  sempre  -  per lo meno negli auspici - (cosi' l'ordine del
 giorno della V Commissione permanente del Senato, accolto dal Governo
 nella seduta del 14 febbraio 1986) al costo del servizio.
    Aggiungasi che riferimenti di tal sorta al reddito complessivo non
 sono nuovi nell'ordinamento,  ai  fini  di  derivarne  conseguenze  a
 riguardo  di benefici diversi (pensioni, assegni familiari ecc.). Per
 rimanere in tema piu' consono e specifico di  incidenza  sulla  spesa
 sanitaria  vanno ricordate le quote fisse (TICKET) da versarsi per le
 prestazioni e le  relative  esenzioni  dall'esborso,  costituente  un
 evidente  prelievo contributivo (stessa legge finanziaria n. 41, art.
 28).
    Conclusivamente,   il   riferimento  alla  onnicomprensivita'  del
 reddito e alle procedure relative, non e' di per se' sufficiente  per
 deflettere  da  quanto  gia'  considerato  in  passato  sul punto: la
 questione va dichiarata non fondata  senza  che  occorra  scendere  a
 ulteriori verifiche in tale direzione.
    5.3.  -  I giudici a quibus, ad eccezione del Pretore di Macerata,
 riportano identiche  censure  all'articolato  (supra,  n.  3),  nella
 prospettazione, ancora, di un contrasto con l'art. 3 Cost.
    Motivo  di  disarmonia sarebbe fornito, intanto, da un riferimento
 ad entita' incerta e mutevole, quale il reddito dell'anno  precedente
 in  luogo  di  quanto definitivamente accertato: ma le argomentazioni
 non trovano alcun favorevole riscontro nel sistema IRPEF, poiche'  la
 soglia  ultima  dei  prelievi trova finalizzazione in prosieguo negli
 accertamenti definitivi, migliorativi o peggiorativi che possano  poi
 risultare.
    Quanto,  piuttosto,  ad  una  denunciata disparita' di trattamento
 ingenerata dalle norme specifiche, piu' che  tendersi  a  un  tertium
 comparationis,   favorevole  ai  ricorrenti,  viene  prospettata,  in
 realta', una disarticolazione normativa, attraverso cui inferire,  in
 buona  sostanza,  che le norme adottate sarebbero prive della univoca
 omogeneita' di ripartizione degli oneri.
    Traspare, in altri termini, dalle ordinanze una complessa censura,
 analogamente a quanto gia' considerato dalla Corte  nella  precedente
 sentenza   n.   167:  incoerenza  di  fondo,  in  concreto  incidente
 negativamente  sulla  interezza   del   sistema,   nel   frammentario
 atteggiarsi delle disposizioni che difetterebbero, cosi', di organica
 razionalita'.
    Orbene  in punto, sempre con la sentenza n. 167, ha considerato la
 Corte  che  il  sistema  trova  base  di  avvio  nel  disposto,  gia'
 ricordato, dell'art. 53 della legge n. 833: per effetto di questo, il
 piano sanitario nazionale e' tenuto a  stabilire  le  norme  generali
 erogatrici   delle   prestazioni  (coevamente  le  fasi  graduali  di
 unificazione   delle   stesse),    correlate    necessariamente    al
 corrispondente    adeguamento   delle   contribuzioni   assicurative;
 normativa riprodotta,  ancora,  per  le  modalita'  e  i  tempi,  nel
 successivo art. 57.
    Senonche'  a  tuttoggi  risultano  si'  parzialmente  identificati
 taluni dati positivi sul versante della spesa (l. 23 ottobre 1985, n.
 595  e  successive  integrazioni e modifiche), ma non e' stato ancora
 concretato sul piano positivo il completo  processo  di  allineamento
 sovrariferito, superandosi la fase transitoria di trapasso dal chiuso
 sistema mutualistico, rivolto  a  categorie  determinate,  all'altro,
 aperto  e  generale,  indirizzato  a  tutti i cittadini sulla base di
 un'equa ripartizione degli oneri.
    Invero,  il  mutamento in assoluto di cui e' cenno si radica nelle
 premesse non piu' di una mera eliminazione della malattia, bensi'  di
 tutela  del  bene  - intangibile - della salute: ottica assolutamente
 diversa questa, rispetto  al  passato,  che  viene  a  impingere  nei
 fondamentali  diritti  di  ognuno,  imponendone  altresi' i correlati
 doveri poiche' vi resta coinvolto l'interesse della collettivita'.
    La  messe  di  questa  imponente trasformazione costituzionalmente
 protetta (art. 32) e degli adempimenti  conseguenti  giustificava  la
 gradualita'  nelle  risoluzioni  relative, onde consentirsi il fruire
 delle necessarie esperienze per i fini di definitive sicure scelte.
    Ma  il  frutto  di tali esperienze, nel processo di espansione dai
 ristretti campi mutualistici  all'area  solidaristica  globale,  deve
 avere  se'guito,  ora,  in  un  rapporto adeguativo certo, omogeneo e
 concreto tra prestazioni e contribuzioni, come imposto dalla riforma.
 Ne'  possono  sottacersi  le  evidenti  implicazioni  anche  pratiche
 poiche', nel tempo, le iniziali ragioni di  transitorieta'  rischiano
 di  rivestire  forme  e  connotati  di  una  vischiosita' normativa a
 connotazione  meramente  storica,  dimentica  di  una   realta'   che
 coinvolge,  si  vuol  qui ribadire, nei diritti e inscindibili doveri
 per la fruibilita' del servizio sanitario nazionale, la collettivita'
 intera.
    La   Corte   avverte,   in  tal  senso,  le  preoccupazioni  e  le
 perplessita'   che   la   normativa   impugnata   desta    per    una
 caratterizzazione  ancor oggi di incertezza e di disarmonia: ritiene,
 tuttavia, di escludere, allo stato,  la  normativa  medesima  da  una
 declaratoria  di  illegittimita' costituzionale, in quanto il sistema
 pur frammentizzato risulti - nei suoi pregressi collegamenti l'ultimo
 e   definitivo   anello  di  congiunzione  per  la  attuazione  della
 disciplina (cfr. sentenza n. 89 del  1984).  La  giustificazione  del
 contingente  non  puo',  peraltro,  portare  a  consentire interventi
 legislativi di tal sorta, non ispirati a  chiara,  puntuale  certezza
 nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri.
    Per   i   valori  costituzionali,  qui  tracciati,  al  sacrificio
 contributivo, che e' di tutti, deve corrispondere un servizio  sicuro
 a tutti assicurato. Esso va prospettato e realizzato efficiente nella
 sue tecniche, sano nella sua amministrazione improntata a correttezza
 ed economicita', senza dispendii inconferenti.
    Nei delineati sensi la questione va dichiarata non fondata.
    6.  -  I  Pretori  di  Lecce  e  di  Trapani  (ordd. nn. 63 e 174)
 ravvisano illegittimita' del comma 10 dell'art. 31, la' dove per  gli
 onerati  dal  prelievo  e'  prescritta una contribuzione comunque non
 inferiore (indipendentemente, cioe',  dall'effettivo  reddito)  a  L.
 648.000 annue.
    La  Corte  e' chiamata a decidere se la disposizione contrasti con
 il principio d'uguaglianza (art. 3) (quanto al  successivo  art.  35,
 pur evocato, ne sono noti i contorni d'ispirazione generale).
    Il  disposto  sembra  riposare,  col presumere in via assoluta una
 realta' di reddito eventualmente minore o addirittura inesistente, su
 di una situazione sovente fittizia, se si ha riguardo particolarmente
 a quei soggetti - giovani agli inizi  di  attivita'  professionale  -
 pressoche' privi di cespiti.
    In  ogni caso, in un meccanismo, modellato sul reddito complessivo
 denunziato ai  fini  dell'IRPEF,  quanto  descritto  puo'  portare  a
 prelievi  difformi,  per  uno  stesso soggetto, a seconda del reddito
 effettivamente prodotto (per  l'obbligo  tributario)  e  del  reddito
 presunto  (per  la  contribuzione  sanitaria).  Ne  risulta palmare e
 incoerente la disorganica enunciazione.
    La  questione va accolta per la parte in cui la norma non consente
 - a fronte della forza probante, imposta in astratto dalla norma - la
 prova contraria.
    Per effetto conseguenziale ( ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87)
 l'identico provvedimento va adottato a riguardo  della  contribuzione
 (pure  contenuta nel comma 10 dell'art. 31) stabilita comunque in non
 meno di L. 324.000 annue per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
 e  rispettivi  concedenti,  nonche' per ciascun componente attivo del
 rispettivo nucleo familiare.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 riuniti i giudizi:
     1)   dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 31, n. 8 legge 28 febbraio  1986,  n.  41  -
 Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato (legge finanziaria  1986)  -  sollevata  dal  Pretore  di
 Taranto,  in  relazione  all'art. 53 Cost., con l'ordinanza n. 23, in
 epigrafe;
      2)   dichiara   non   fondata   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 31 legge predetta, sollevata dal Pretore  di
 Campobasso, in relazione all'art. 81 Cost., con l'ordinanza n. 31, in
 epigrafe;
      3)   dichiara   non   fondata   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 31 nn. 8,  9,  11,  12,  13,  14,  15  legge
 predetta,  sollevata,  in  relazione  agli artt. 3 e 53 Cost., con le
 ordinanze dei Pretori di Campobasso (n. 31), Lecce (n. 63),  Macerata
 (n. 115), Venezia (n. 130 e n. 131), Trapani (n. 174), in epigrafe;
      4)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, n. 10
 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la  formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
 1986) - nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti  di
 cui  al  precedente  comma  8,  fissato  comunque  in somma annua non
 inferiore a L. 648.000, non consente prova  contraria,  ai  fini  del
 contributo,  del  minor  reddito  effettivo, determinato ai sensi del
 precedente comma 8;
      5)  dichiara,  per effetto dell'art. 27 l. 11 marzo 1983, n. 87,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, n. 10  della  legge  28
 febbraio   1986,   n.   41,  specificata  al  punto  4  del  presente
 dispositivo, nella  parte  in  cui,  per  il  contributo  dovuto  dai
 soggetti  di  cui  al  precedente  comma 9, fissato comunque in somma
 annua non inferiore a L. 324.000 non  consente  prova  contraria,  ai
 fini  del  contributo,  del  minor  reddito effettivo, determinato ai
 sensi del precedente comma 8.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 il 28 ottobre 1987.
                      Il Presidente: SAJA
                      Il Redattore: BORZELLINO
    Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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