N. 432 SENTENZA 12 novembre - 3 dicembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - art. 5, n. 7, del decreto presidente regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3: Regione Sicilia - elezioni comunali - elettorato passivo - candidati che hanno parte in servizi nell'interesse del comune - ineleggibilita' (anziche' incompatibilita') - contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. - Illegittimita' costituzionale in parte qua(GU n.52 del 9-12-1987 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 7, del d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione siciliana), promosso con sentenza emessa il 14 aprile 1986 dal Tribunale di Patti, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio proposto da Scalisi Carlo Giuseppe ed altro e Feno Antonini ed altri avente per oggetto l'eleggibilita' alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 che prevede la ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 qualifica tali situazioni in termini di incompatibilita' onde si verificherebbe una disparita' di trattamento tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio nazionale. Non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto E' sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 che prevede l'ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione. La questione come prospettata dal giudice a quo e' fondata. Difatti l'asserita disparita' di trattamento in ordine ai requisiti per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 e' stata gia' censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi di ineleggibilita' previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9. In tale sentenza e' stato rilevato che le situazioni che erano previste come cause di ineleggibilita' nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5 d.P. R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come causa di incompatibilita', mentre la disparita' di trattamento non trova plausibile giustificazione in rapporto alla potesta' legislativa primaria della regione, ne' ricorrono in tali fattispecie le ipotesi di peculiarita' relative alla Sicilia. Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del d.P. R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come causa di ineleggibilita' anziche' di incompatibilita'.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 n. 7 del Decreto Presidente Regione Siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilita' alla carica di Consigliere comunale, anziche' di incompatibilita', la situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CAIANIELLO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1340