N. 432 SENTENZA 12 novembre - 3 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - art. 5,
 n. 7, del decreto presidente regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3:
 Regione Sicilia - elezioni comunali - elettorato passivo - candidati
 che hanno parte in servizi nell'interesse del comune -
 ineleggibilita' (anziche' incompatibilita') - contrasto con gli artt.
 3 e 51 Cost. - Illegittimita' costituzionale in parte qua
(GU n.52 del 9-12-1987 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore
 GALLO,  dott.  Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.
 Francesco  GRECO,  prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE,
 avv. Ugo SPAGNOLI, prof.  Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 5, n. 7, del
 d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n.  3  (Approvazione  del  testo
 unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione
 siciliana), promosso con  sentenza  emessa  il  14  aprile  1986  dal
 Tribunale  di Patti, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1986 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  58,  prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  giudizio proposto da Scalisi Carlo Giuseppe ed
 altro e Feno Antonini ed altri  avente  per  oggetto  l'eleggibilita'
 alla  carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi
 ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al  momento
 dell'elezione  incarichi  professionali per conto di detto comune, il
 Tribunale civile di Patti  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3
 che prevede la ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale di
 coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene
 il giudice a quo che la legge dello  Stato  23  aprile  1981  n.  154
 qualifica  tali  situazioni  in  termini  di incompatibilita' onde si
 verificherebbe  una  disparita'  di  trattamento  tra  la  disciplina
 vigente  in  Sicilia  e  quella  vigente  sul  resto  del  territorio
 nazionale.
    Non  si  sono  costituite  le  parti,  ne'  ha spiegato intervento
 l'Avvocatura Generale dello Stato.
                         Considerato in diritto
    E'  sottoposta  all'esame della Corte la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n.
 3  che  prevede l'ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale
 di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse  del  Comune,  in
 riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione.
    La  questione  come  prospettata  dal  giudice  a  quo e' fondata.
 Difatti l'asserita disparita' di trattamento in ordine  ai  requisiti
 per  accedere  alle  cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a
 quanto disposto dalla legge dello Stato 23  aprile  1981  n.  154  e'
 stata gia' censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi
 di ineleggibilita' previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9.
    In  tale  sentenza  e'  stato rilevato che le situazioni che erano
 previste come cause di ineleggibilita' nei nn. 6, 8 e 9  dell'art.  5
 d.P.  R.  Sic.  cit.  sono previste nella legislazione nazionale come
 causa di incompatibilita', mentre la disparita'  di  trattamento  non
 trova   plausibile   giustificazione   in   rapporto   alla  potesta'
 legislativa primaria della regione, ne' ricorrono in tali fattispecie
 le ipotesi di peculiarita' relative alla Sicilia.
    Le  motivazioni  addotte  a  proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del
 d.P. R.  Sicilia,  valgono  anche  a  riguardo  della  questione  ora
 sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al
 n.  7  del  medesimo  articolo  deve   dichiararsi   l'illegittimita'
 costituzionale,  in  quanto considera la situazione ivi indicata come
 causa di ineleggibilita' anziche' di incompatibilita'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  n.  7 del
 Decreto  Presidente  Regione  Siciliana   20   agosto   1960   n.   3
 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la  elezione dei
 consigli comunali  nella  Regione  siciliana),  nella  parte  in  cui
 prevede  come  causa  di  ineleggibilita'  alla carica di Consigliere
 comunale, anziche' di incompatibilita', la situazione di  coloro  che
 hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
                      Il Presidente: SAJA
                      Il Redattore: CAIANIELLO
     Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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