N. 434 SENTENZA 12 novembre - 3 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - dis.
 legge regione Abruzzo approvato il 29 aprile 1986 e riapprovato il 16
 giugno 1986: Regione Abruzzo - fondo di previdenza dei consiglieri
 regionali - finanziamento - utilizzazione degli interessi maturati
 sulle somme destinate al funzionamento del consiglio - revoca
 dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere
(GU n.52 del 9-12-1987 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale della legge approvata il
 29 aprile 1986 e riapprovata l'11  giugno  successivo  dal  Consiglio
 regionale dell'Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n.
 41,  concernente  la  previdenza  e  il  fondo  di  solidarieta'  dei
 Consiglieri,  promosso  con  ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri notificato l'8 luglio 1986, depositato in cancelleria il  16
 luglio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1986;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato l'8 luglio 1986, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della  regione  Abruzzo,
 recante  Modifica  alla  L.R.  7  novembre 1973 n. 41, concernente la
 previdenza e il fondo di solidarieta' dei Consiglieri approvata il 29
 aprile  1986,  riapprovata  il  16  giugno  e comunicata il 23 giugno
 successivo.
    La  legge  in  questione  prevede,  in caso di insufficienza delle
 entrate  del  Fondo  di   previdenza   dei   Consiglieri   regionali,
 l'utilizzazione degli interessi maturati sulle somme che sono messe a
 disposizione  del  presidente  del   Consiglio   regionale   per   il
 funzionamento di quest'ultimo ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n.
 853.
    Secondo  il  ricorrente, la legge impugnata, disponendo in materia
 di previdenza dei Consiglieri regionali, si colloca fuori dell'ambito
 di  competenza regionale e comunque sarebbe viziata da illegittimita'
 costituzionale, in quanto ha accollato alle finanze della regione una
 spesa di entita' indeterminata.
    La Regione Abruzzo non si e' costituita.
                         Considerato in diritto
    Con  la legge della regione Abruzzo 26 novembre 1986 n. 69 recante
 Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11  giugno
 1986  relativo  a:  Modifica  alla legge regionale 7 novembre 1973 n.
 41,  concernente  la  previdenza  e  il  fondo  di  solidarieta'  dei
 consiglieri,  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 29
 del  26  dicembre  1986,  e'  stata  revocata  la  legge   impugnata.
 Conseguentemente  (v.,  da ultimo, sentenza n. 293 del 1987 e 256 del
 1984) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente
 giudizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
                      Il Presidente: SAJA
                      Il Redattore: BALDASSARRE
     Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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