MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1987 

  Tasso  di  riferimento  da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio
1988, alle operazioni di credito fondiario - edilizio.
(GU n.3 del 5-1-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1› novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per la incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visti  i  decreti  n.  707047  del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23
aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo, n.
162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del
13 aprile 1977, n. 541278 del
19  agosto  1980,  come risultano modificati dai decreti ministeriali
del 5 giugno 1981,  dell'8  agosto  1986  e  da  ultimo  dai  decreti
ministeriali   del   23   dicembre   1986,   recanti   norme  per  la
determinazione del tasso di riferimento da applicare alle  operazioni
di  credito  agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui
sopra;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
bimestralmente ed e' composto:
   dal  costo  medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti,
da determinarsi bimestralmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva,  riconosciuta agli istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita',  da  determinarsi
annualmente;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1987, con il quale e'
stata fissata nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva,
per  l'anno  1988,  da  riconoscere  agli istituti di credito per gli
oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  previste  dalle
leggi sopra citate;
  Visto  il  proprio  decreto  del  27  ottobre 1987 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del  30  ottobre  1987  con  cui  e'  stato
fissato  nella  misura dell'11,75% il costo medio della provvista per
il bimestre novembre-dicembre 1987;
  Visto  il  telex  con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che,
per il bimestre gennaio-febbraio 1988 il costo medio della  provvista
dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 12,15 per cento;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  della  provvista  dei fondi per le operazioni creditizie
previste dalle disposizioni indicate in premessa e'  pari  al  12,15%
per il bimestre gennaio-febbraio 1988.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre gennaio-febbraio
1988, e' pari al 13,90 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO