MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1987 

  Tasso  di  riferimento,  da applicare nel bimestre gennaio-febbraio
1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle
leggi  5  luglio  1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modifiche e integrazioni.
(GU n.3 del 5-1-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti  i  decreti  ministeriali  n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo
1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422  e
n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e
n. 271998 del 5 giugno 1981 e dal decreto interministeriale n. 637282
dell'8  agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  decreto  interministeriale  n. 638421/58 del 23 dicembre
1986 con il quale, a modifica di quanto  stabilito  dall'art.  3  dei
decreti  ministeriali  n.  177651  e  n.  177653 del 19 marzo 1977, e
successive modifiche, la competenza a fissare annualmente  la  misura
della  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi  citate  in  premessa  e'  stata  demandata al
Ministro del tesoro;
  Considerato  che,  in  relazione  alla  normativa recata dai citati
decreti,   il   suddetto   tasso   di   riferimento   viene   fissato
bimestralmente ed e' composto:
   1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti
da determinarsi bimestralmente sulla base di  apposita  comunicazione
della Banca d'Italia;
   2)  da  una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti
stessi per gli oneri connessi alla loro  attivita',  da  determinarsi
annualmente;
  Visto  il  decreto  del  27 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1987, con il quale e' stato stabilito
per  il  bimestre  novembre-dicembre  1987 il tasso di riferimento da
applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 443373/58 del 10 dicembre 1987,
con il quale  la  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli
istituti di credito e' stata stabilita, per l'anno 1988, nella misura
dell'1,90 per cento;
  Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il
bimestre gennaio-febbraio 1988 il costo  medio  della  provvista  dei
fondi per le cennate operazioni e' pari al 12 per cento;
  Attesa l'esigenza di provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e'  pari,
per il bimestre gennaio-febbraio 1988, al 12 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1,90 per cento di  cui  al  ricordato  decreto  ministeriale  10
dicembre  1987, il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni
e' pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1988, al 13,90 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO