Tasso di riferimento, da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche e integrazioni.(GU n.3 del 5-1-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981 e dal decreto interministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' stata demandata al Ministro del tesoro; Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed e' composto: 1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia; 2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attivita', da determinarsi annualmente; Visto il decreto del 27 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1987, con il quale e' stato stabilito per il bimestre novembre-dicembre 1987 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme; Visto il decreto ministeriale n. 443373/58 del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito e' stata stabilita, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90 per cento; Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre gennaio-febbraio 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 12 per cento; Attesa l'esigenza di provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e' pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1988, al 12 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90 per cento di cui al ricordato decreto ministeriale 10 dicembre 1987, il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni e' pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1988, al 13,90 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO