N. 584 ORDINANZA 11 - 23 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Contratti non prorogati - Recesso- Necessita' abitativa
 del locatore - Avviamento commerciale - Perdita - Indennita' - Misura
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Artt. 3 e 42 Cost.)
 
 (Artt. 69, settimo commma - nel testo previgente alle leggi 5 aprile
 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15 - e 73 della legge 27 luglio
 1978, n. 392).
(GU n.1 del 8-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 69, settimo
 comma, e 73 della legge 27 luglio 1978,  n.  392  ("Disciplina  delle
 locazioni  di  immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 10
 gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente
 tra  Pantano Mauro ed altro e la s.n.c. Koala, iscritta al n. 167 del
 registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 161- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10
 gennaio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  42  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt.
 69, comma settimo, e 73 della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  nella
 parte  in  cui  prevedono,  per i contratti disciplinati dall'art. 71
 della stessa legge, che l'indennita' per la  perdita  dell'avviamento
 commerciale  sia commisurata al canone di mercato anziche' all'ultimo
 canone corrisposto anche nell'ipotesi di  recesso  del  locatore  per
 necessita' abitativa;
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, richiamandosi alla
 sentenza  5  ottobre  1983, n. 300, che la questione venga dichiarata
 inammissibile;
    Ritenuto    che    la   Corte   ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale delle denunziate norme nella parte in cui prevedono la
 determinazione dell'indennita' di avviamento sulla base del canone di
 mercato anziche' di quello ultimo corrisposto nell'ipotesi di recesso
 per  necessita'  abitativa  dai  contratti  soggetti a proroga di cui
 all'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (sent. 5 ottobre 1983,
 n. 300);
      che  il  giudice  a  quo  ben  avrebbe  potuto estendere per via
 interpretativa tale conclusione anche ai  contratti  non  soggetti  a
 proroga   di   cui   all'art.   71  della  legge  citata  sulla  base
 dell'evidente analogia, su tal punto, tra i  due  tipi  di  rapporti,
 successivamente  considerati  in modo unitario dal legislatore con le
 modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le  leggi  5  aprile
 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15;
      che pertanto il giudizio di legittimita' costituzionale non puo'
 essere ammesso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 69, comma settimo, (nel  testo  previgente
 alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15) e 73 della
 legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
 urbani"),   sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  42  della
 Costituzione, dal Tribunale di Torino  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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