N. 584 ORDINANZA 11 - 23 dicembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Contratti non prorogati - Recesso- Necessita' abitativa del locatore - Avviamento commerciale - Perdita - Indennita' - Misura - Manifesta inammissibilita'. (Artt. 3 e 42 Cost.) (Artt. 69, settimo commma - nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15 - e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392).(GU n.1 del 8-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Pantano Mauro ed altro e la s.n.c. Koala, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71 della stessa legge, che l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale sia commisurata al canone di mercato anziche' all'ultimo canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per necessita' abitativa; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, richiamandosi alla sentenza 5 ottobre 1983, n. 300, che la questione venga dichiarata inammissibile; Ritenuto che la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle denunziate norme nella parte in cui prevedono la determinazione dell'indennita' di avviamento sulla base del canone di mercato anziche' di quello ultimo corrisposto nell'ipotesi di recesso per necessita' abitativa dai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (sent. 5 ottobre 1983, n. 300); che il giudice a quo ben avrebbe potuto estendere per via interpretativa tale conclusione anche ai contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 71 della legge citata sulla base dell'evidente analogia, su tal punto, tra i due tipi di rapporti, successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15; che pertanto il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' essere ammesso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69, comma settimo, (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15) e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1513