N. 605 ORDINANZA 11 - 23 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiegato dello Stato e pubblico - Aziende dipendenti dal Ministero
 delle poste e delle telecomunicazioni - Personale dipendente -
 Direttore di sezione - Passaggio alla VIII categoria - Trattamento
 economico - Manifesta infondatezza.
 
 (Artt. 3, 36 e 97 Cost.).
 
 (Art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101)
(GU n.1 del 8-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, della legge 3 aprile 1979,  n.  101  ("Nuovo  ordinamento  del
 personale  delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni e relativo trattamento  economico"),  promosso  con
 ordinanza  emessa il 21 giugno 1982 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al
 n. 90  del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno 1984;
    Visto l'atto di costituzione di Scuccimarra Mario ed altri nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
 ordinanza  in  data  21  giugno  1982,  ha  sollevato  questione   di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3, 36 e 97
 Cost., dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101
 ("Nuovo  ordinamento  del  personale  delle  aziende  dipendenti  dal
 Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   e   relativo
 trattamento  economico"), nella parte in cui dispone che il personale
 gia' appartenente alla soppressa qualifica di direttore  di  sezione,
 transitato  nel  nuovo  ordinamento del personale dalla VII alla VIII
 categoria al compimento di cinque anni di anzianita' nella  qualifica
 e  previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo
 anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento  medesimo,  il
 trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata  e  che  si  e'
 costituita  la  parte  privata  insistendo  per  la  declaratoria  di
 illegittimita' costituzionale della norma impugnata;
      considerato  che  la  Corte, in tema di riassetto di ordinamento
 del  personale  ed  attribuzione  di  miglioramenti   economici,   ha
 affermato  la  razionalita'  di  scelte  legislative  operate secondo
 criteri legati alla qualifica  di  provenienza  e  all'anzianita'  di
 servizio   per   la   conservazione  delle  posizioni  giuridiche  ed
 economiche acquisite (Sentenza n. 301 del 1985);
      che  alla  stregua  di  tale  giurisprudenza  la norma impugnata
 appare ragionevole, sia per l'esigenza  di  differenziare  sul  piano
 economico  quel  personale (direttori di sezione e direttori aggiunti
 di divisione) che, provenendo da  posizioni  giuridiche  diverse,  e'
 stato  inquadrato  in  una  medesima  categoria,  sia in relazione al
 particolare beneficio di  status  attribuito  agli  ex  direttori  di
 sezione  che  non ha il corrispondente per nessuna altra categoria di
 personale sia, infine, in relazione alla necessita' di scaglionare  i
 miglioramenti  economici  connessi  con l'entrata in vigore del nuovo
 ordinamento, al fine di renderlo compatibile  con  le  disponibilita'
 finanziarie esistenti;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo  comma,  della  legge  3  aprile
 1979,   n.  101  ("Nuovo  ordinamento  del  personale  delle  aziende
 dipendenti dal Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e
 relativo trattamento economico"), sollevata in riferimento agli artt.
 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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