N. 605 ORDINANZA 11 - 23 dicembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiegato dello Stato e pubblico - Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Personale dipendente - Direttore di sezione - Passaggio alla VIII categoria - Trattamento economico - Manifesta infondatezza. (Artt. 3, 36 e 97 Cost.). (Art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101)(GU n.1 del 8-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno 1984; Visto l'atto di costituzione di Scuccimarra Mario ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza in data 21 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in cui dispone che il personale gia' appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione, transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII categoria al compimento di cinque anni di anzianita' nella qualifica e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e che si e' costituita la parte privata insistendo per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata; considerato che la Corte, in tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la razionalita' di scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita' di servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite (Sentenza n. 301 del 1985); che alla stregua di tale giurisprudenza la norma impugnata appare ragionevole, sia per l'esigenza di differenziare sul piano economico quel personale (direttori di sezione e direttori aggiunti di divisione) che, provenendo da posizioni giuridiche diverse, e' stato inquadrato in una medesima categoria, sia in relazione al particolare beneficio di status attribuito agli ex direttori di sezione che non ha il corrispondente per nessuna altra categoria di personale sia, infine, in relazione alla necessita' di scaglionare i miglioramenti economici connessi con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, al fine di renderlo compatibile con le disponibilita' finanziarie esistenti; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1534