Copertura finanziaria dei superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti FIO per l'anno 1984.(GU n.11 del 15-1-1988)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, che all'art. 37, comma 1, prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1984, di lire 1.800 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria; Visti gli articoli 17 e 20 della legge 4 giugno 1984, n. 194, per effetto dei quali le risorse dello stanziamento anzidetto disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.705 miliardi; Visto lo stesso art. 37 della legge n. 730/1983 che autorizza, al quarto comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti; Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, rettificata con successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale sono stati approvati progetti immediatamente eseguibili delle amministrazioni statali e regionali per un importo complessivo di lire 2.901,315 miliardi; Preso atto che l'ammontare dei finanziamenti BEI concessi ai progetti approvati con delibera 22 febbraio 1985 risultano pari a lire 1.141,486 miliardi determinando una disponibilita' in meno di lire 54,829 miliardi; Considerato pertanto che occorre provvedere alla copertura dei suesposti oneri progettuali approvati e solo parzialmente finanziati; Considerato che sono in via di completo trasferimento a favore dei soggetti destinatari le assegnazioni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio per l'anno 1984, per lire 1.705,000 miliardi e che, pur tenendo conto degli afflussi BEI man mano trasferibili, i mezzi finanziari complessivamente disponibili non coprono l'intero ammontare dei progetti approvati con la delibera sopracitata; Considerato che la legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 14, comma 9, cosi' come integrato dall'art. 5, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, autorizza l'utilizzo fino ad un massimo di lire 200 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di lire 1.520 miliardi previsti al comma 1 dell'articolo stesso per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati con le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984, 22 novembre 1984, 22 febbraio 1985; Preso atto che per quanto riguarda i progetti approvati con delibere 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984 non sussistono elementi per ritenere non sufficienti i mezzi finanziari attualmente disponibili; Ritenuto che al fine di evitare stasi sulla prosecuzione dei lavori relativi ai progetti FIO dell'anno 1984, conseguenti alla mancata erogazione di fondi a fronte di certificati di avanzamento-lavori dimostrativi degli effettivi fabbisogni di spesa eccedenti la quota a carico del bilancio dello Stato, e' necessario ricorrere all'utilizzo di quota parte dei 200 miliardi di lire di cui alla citata legge finanziaria 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1) E' autorizzato l'utilizzo della somma di lire 54,829 miliardi a valere sulla disponibilita' di lire 200 miliardi assegnata dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 9, per la copertura dei superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI relativamente ai progetti FIO per l'anno 1984, approvati con delibera 22 febbraio 1985. 2) Detta somma e' destinata al finanziamento degli scoperti derivanti dal disavanzo connesso ai minori afflussi BEI di cui alle premesse, relativamente ai progetti FIO 1984, approvati con delibera 22 febbraio 1985. 3) L'assegnazione alle amministrazioni dello Stato, per i progetti di loro competenza, ed alla Cassa depositi e prestiti per i progetti di competenza regionale, avverra' per tranches successive, su iniziativa del Ministero del bilancio che curera' la destinazione delle quote al finanziamento di quei progetti per i quali viene comprovato un piu' avanzato stato di esecuzione. A tal fine le amministrazioni dello Stato e le regioni comunicheranno al Ministero del bilancio, trimestralmente e per ciascun progetto, l'importo dei lavori eseguiti, l'importo dei finanziamenti gia' concessi e l'ammontare delle esigenze finanziarie piu' immediate, allo scopo di consentire la predisposizione di una scala di priorita' nella assegnazione degli avanzi finanziari derivanti dagli afflussi BEI, unitamente alle disponibilita' di cui al punto 1 della presente delibera. Per una maggiore rispondenza dei trasferimenti dei fondi alle effettive esigenze, come sopra documentate, l'ufficio del Ministero del bilancio potra' avvalersi anche delle risultanze delle verifiche successive effettuate dal nucleo ispettivo del Ministero del bilancio che, all'uopo, presentera' dettagliate relazioni. Roma, addi' 2 dicembre 1987 Il Presidente delegato: COLOMBO