Ulteriore proroga di disposizioni a favore della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza numero 1332/FPC).(GU n.16 del 21-1-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 22 ottobre 1983 e n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 12 maggio 1984, concernenti, rispettivamente, il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo ed il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, a causa del medesimo evento bradisismico; Vista la propria ordinanza n. 1043/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987 con la quale sono state, tra l'altro, da ultimo prorogate, fino al 30 settembre 1987, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate; Visto il fonogramma n. 56108 del 18 settembre 1987 con il quale il sindaco di Pozzuoli rappresenta la necessita' di disporre una ulteriore proroga delle disposizioni emanate con le sopra citate ordinanze; Viste le note n. 540/BRA/GAB del 28 settembre, 27 ottobre 1987 e 8 gennaio 1988 con le quali il prefetto di Napoli esprime parere favorevole in merito alle predette richieste fino al 30 aprile 1988; Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre il differimento delle sopra citate disposizioni; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui alle ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 e 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 concernenti, rispettivamente, il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo ed il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, a causa del medesimo evento bradisismico, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1043/FPC/ZA del 4 luglio 1987, sono ulteriormente differite al 30 aprile 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI