Ulteriore proroga della validita' dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 della ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 della ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984. (Ordinanza n. 1340/FPC).(GU n.18 del 23-1-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Viste le proprie ordinanze n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1984 e n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, concernenti, rispettivamente la delega ai prefetti di Frosinone, Isernia, L'Aquila e Caserta per l'espletamento dell'attivita' di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal terremoto del 7-11 maggio 1984 e le autorizzazioni ai sindaci dei comuni colpiti dai medesimi eventi sismici a provvedere alla temporanea requisizione di abitazioni di proprieta' private; Vista la propria ordinanza n. 865/FPC/ZA del 22 dicembre 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987, con la quale, da ultimo, e' stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 1987 dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in attuazione dell'art. 2 della citata ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984; Visti il telegramma n. 1613/24B/P.C. del 14 dicembre 1987 e la nota n. 24891 del 1 dicembre 1987 con le quali, rispettivamente, il prefetto ed il sindaco di Isernia hanno chiesto una ulteriore proroga delle requisizioni di cui trattasi in attesa del completamento degli interventi di recupero delle abitazioni danneggiate; Ravvisata l'opportunita' di accogliere, per un periodo di sei mesi, le predette richieste: Dispone: Articolo unico La validita' dei decreti prefettizi e delle ordinanze sindacali di requisizione adottati per alloggiare i senza tetto a seguito degli eventi sismici del 7-11 maggio 1984 dal prefetto e dal sindaco di Isernia in attuazione dell'art. 2 della ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8 maggio 1984 e dell'art. 1 della ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, citate entrambe nelle premesse, e' ulteriormente differita al 30 giugno 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI