MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 gennaio 1988 

  Ulteriore  proroga  del collocamento in aspettativa dei sindaci dei
comuni danneggiati dal terremoto del 7-11 maggio 1984.  (Ordinanza n.
1336/FPC).
(GU n.18 del 23-1-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 18 settembre 1984 e n.
218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 30 maggio  1984,  prorogate  da  ultimo,  limitatamente  alle
province di L'Aquila, Isernia, Caserta, Frosinone, Pescara e Perugia,
con ordinanza n. 1306/FPC del  21  dicembre  1987,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del 4 gennaio 1988, con le quali e' stato
autorizzato il collocamento in aspettativa  dei  sindaci  dei  comuni
daneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n.
204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 240/FPC/ZA dell'8  giugno  1984,  n.
431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n.
548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985 e n.
723/FPC/ZA  del  23  aprile  1986,  pubblicate  rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 5 maggio 1984; n.  133  del  16  maggio
1984;  n. 166 del 18 giugno 1984; n. 331 del 1› dicembre 1984; n. 104
del 4 maggio 1985; n. 129 del 3 giugno 1985; n. 259  del  4  novembre
1985  e  n.  115 del 20 maggio 1986, concernenti l'individuazione dei
comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7  e  11  maggio
1984;
  Visto  il  telegramma  n.  8/20.1/P.C.  dell'11 gennaio 1988 con il
quale il prefetto di Chieti ha rappresentato  l'opportunita'  che  la
proroga  disposta,  fino  al  30  giugno  1988,  con  la sopra citata
ordinanza n. 1306/FPC del 21 dicembre 1987 venga estesa in favore dei
sindaci  dei  comuni  della  provincia  colpiti  dai  medesimi eventi
sismici;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  I  sindaci  dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11
maggio 1984 nella provincia di  Chieti  di  cui  agli  elenchi  delle
ordinanze   citate   in  premessa,  ove  rivestano  la  qualifica  di
dipendenti pubblici e privati, possono permanere in aspettativa  fino
al 30 giugno 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 gennaio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI