MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1988 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno
giorni.
(GU n.18 del 23-1-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal
1› gennaio al 29 febbraio 1988;
                               Decreta:
  Per  il  29 gennaio 1988 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29  aprile
1988  fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire 9.000
miliardi.
  Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in lire
97,31 per cento lire di valore  nominale  e  la  relativa  spesa  per
interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del
decreto  29  dicembre  1987  citato  nelle  premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  risultante  dalle  richieste  di  cui
all'art. 17 - rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura  di  5
centesimi,  sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del
tesoro.
  Il  collocamento  dei  B.O.T. verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria e degli istituti di credito speciale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  O  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi);  le  altre  serie  previste  dal  decreto  ministeriale 29
dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per  quote  di
assegnazione inferiori al miliardo di lire.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  25  gennaio
1988  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 8 del
decreto ministeriale 29 dicembre 1987.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 20 gennaio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1988
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 191