MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 gennaio 1988 

  Determinazione,  per  il  periodo 16 febbraio-31 dicembre 1988, del
limite di valore di cui all'art. 1, secondo  comma,  della  legge  30
marzo   1981,   n.   113,   e   successive   modificazioni,  ai  fini
dell'applicazione delle procedure  stabilite  dalla  stessa  legge  e
dall'accordo   generale   sulle  tariffe  doganali  e  sul  commercio
(G.A.T.T.), in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.
(GU n.22 del 28-1-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista   la  legge  30  marzo  1981,  n.  113,  recante:  "Norme  di
adeguamento  delle  procedure  di  aggiudicazione   delle   pubbliche
forniture  alla  direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62
del  21  dicembre  1976",   come   successivamente   modificata   dal
decreto-legge  7  novembre  1981,  n.  631, convertito nella legge 26
dicembre 1981, n. 784 e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;
  Visto,  in  particolare, l'art. 1, terzo comma, della citata legge,
nel testo come sopra modificato, che demanda al Ministro  del  tesoro
di  provvedere  con  proprio  decreto  alle variazioni disposte dalla
commissione delle Comunita' europee al limite di valore indicato  nel
secondo comma del predetto art. 1;
  Visto  l'accordo  sugli  appalti  pubblici  di  forniture, concluso
nell'ambito dei negoziati  multilaterali  del  General  Agreement  on
Tariffs   and  Trade  (G.A.T.T.)  e  approvato  dal  Consiglio  delle
Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE;
  Visto  il proprio decreto in data 2 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del  22  dicembre
1986,  con il quale - sulla base della disposizione della commissione
delle Comunita' europee, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"  delle
Comunita' europee n. C 300 del 25 novembre 1986 - il limite di valore
previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 30  marzo  1981,  n.
113, e successive modificazioni, e' stato determinato, per il periodo
1› gennaio-31 dicembre 1987, in 181.500 unita' di conto europee;
  Vista  la  disposizione  della commissione delle Comunita' europee,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  C
330  del  9  dicembre  1987,  con la quale il limite di valore di cui
sopra e' stato determinato, per il periodo  16  febbraio-31  dicembre
1988, in 130.000 unita' di conto europee;
  Vista  la  disposizione  della commissione delle Comunita' europee,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  C
330 del 9 dicembre 1987, con la quale viene stabilito, per il periodo
1› gennaio 1988-31 dicembre 1989, in 1.482,32 il controvalore in lire
italiane  dell'unita'  di  conto  europea,  ai fini dell'applicazione
delle direttive in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e  di
pubbliche  forniture, recepite, rispettivamente, nelle leggi 8 agosto
1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il limite di valore indicato all'art. 1, secondo comma, della legge
30 marzo 1981, n.  113,  modificata  come  nelle  premesse,  ai  fini
dell'applicazione  delle  procedure stabilite dalla legge stessa e di
quelle  di  cui  all'accordo  relativo  agli  appalti   pubblici   di
forniture,  concluso  nell'ambito  dei  negoziati  multilaterali  del
General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e' fissato, per  il
periodo  16  febbraio-31  dicembre  1988,  in 130.000 unita' di conto
europee, corrispondenti a lire italiane 192.701.600.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 gennaio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO