MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 gennaio 1988 

  Misure  transitorie  per la commercializzazione del vino a
denominazione   di   origine   controllata    e    garantita
"Barbaresco", vendemmia 1985 e precedenti.
(GU n.25 del 1-2-1988)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  in  particolare,  l'art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato   sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati  per  la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
1› luglio 1980 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita del vino "Barbaresco" e ne  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  propri  decreti  20  dicembre  1983, 11 dicembre 1984, 30
ottobre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate  misure
transitorie   per   la   commercializzazione  del  vino  "Barbaresco"
proveniente dalle vendemmie 1984 e precedenti;
  Considerato  che  allo stato attuale sono in via di perfezionamento
gli adempimenti amministrativi concernenti le  caratteristiche  e  le
modalita'   per   la   fabbricazione,   l'uso  ed  il  controllo  dei
contrassegni di Stato;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  consentire  la  prosecuzione  della
commercializzazione del vino di cui trattasi con  riguardo  a  quello
derivante  dalle  vendemmie  1984  e  precedenti e a quello derivante
dalla vendemmia 1985 che alla data del 31 ottobre 1987 ha ultimato il
periodo minimo di invecchiamento;
  Ritenuta,  in  conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita'
di assicurare, in via transitoria, per la corrente vendemmia  1987-88
un  servizio  in  grado  di  garantire  l'esatta corrispondenza tra i
quantitativi di vino "Barbaresco" avente le caratteristiche  previste
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 e quelli
commercializzati  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita;
  Sentita  al  riguardo la competente camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Cuneo quale depositaria  dell'albo  dei
vigneti del "Barbaresco" e sede della commissione di degustazione del
vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la  quale  si  e'
dichiarata  disposta  ad  assicurare  detto servizio nei limiti sopra
citati;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  A  partire  dal 1› novembre 1987 e fino al 31 ottobre 1988, il vino
"Barbaresco" derivante dalle vendemmie 1984  e  precedenti  e  quello
derivante  dalla vendemmia 1985 che alla data del 1› novembre 1987 ha
ultimato il periodo di invecchiamento potra' essere  commercializzato
con   la  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  alle
condizioni e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del  decreto
20 dicembre 1983 citato in premessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 7 gennaio 1988
                                              Il Ministro
                                   dell'agricoltura e delle foreste
                                                PANDOLFI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BATTAGLIA