MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 gennaio 1988 

  Misure  transitorie  per la commercializzazione del vino a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Vino
Nobile di Montepulciano", vendemmia 1985 e precedenti.
(GU n.27 del 3-2-1988)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  in  particolare,  l'art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato   sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati  per  la
commercializzazione dei vini e denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› luglio 1980 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  e  garantita  del "Vino Nobile di Montepulciano" e ne e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  propri  decreti  7  dicembre  1982,  21 dicembre 1983, 13
dicembre 1984, 28 ottobre 1985 e 8 novembre 1986  con  i  quali  sono
state emanate misure transitorie per la commercializzazione del "Vino
Nobile  di  Montepulciano"  proveniente  dalle   vendemmie   1984   e
precedenti;
  Considerato  che  allo stato attuale sussiste tuttora la situazione
che  ha  determinato  l'esigenza  dell'emanazione  dei  sopra  citati
decreti  ministeriali  7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983, 13 dicembre
1984, 28 ottobre 1985 e 8 novembre 1986;
  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita'  di consentire la prosecuzione
della commercializzazione del vino di cui  trattasi  con  riguardo  a
quello  derivante  dalle  vendemmie  1984  e  precedenti  ed a quello
derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 31 ottobre  1987  ha
ultimato il periodo minimo di invecchiamento;
  Ritenuta,  in  conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita'
di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1987-1988  del  servizio
assicurato  nelle  precedenti  vendemmie  dalla  camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Siena;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Fino al 31 ottobre 1988 il "Vino Nobile di Montepulciano" derivante
dalle vendemmie 1984 e precedenti e quello derivante dalla  vendemmia
1985 che alla data del 1› novembre 1987 ha ultimato il periodo minimo
di invecchiamento potra' essere commercializzato con la denominazione
di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalita'
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7  dicembre  1982
citato in premessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 gennaio 1988
                                             Il Ministro
                                   dell'agricoltura e delle foreste
                                               PANDOLFI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BATTAGLIA