Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano", vendemmia 1985 e precedenti.(GU n.27 del 3-2-1988)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini e denominazione di origine controllata e garantita; Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano" e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i propri decreti 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983, 13 dicembre 1984, 28 ottobre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del "Vino Nobile di Montepulciano" proveniente dalle vendemmie 1984 e precedenti; Considerato che allo stato attuale sussiste tuttora la situazione che ha determinato l'esigenza dell'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983, 13 dicembre 1984, 28 ottobre 1985 e 8 novembre 1986; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti ed a quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 31 ottobre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento; Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1987-1988 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena; Decreta: Articolo unico Fino al 31 ottobre 1988 il "Vino Nobile di Montepulciano" derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 1 novembre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 citato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 gennaio 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA