MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987 

  Modificazione   alle   condizioni   generali   di  polizza
regolanti "il pagamento delle prestazioni" da  applicare  ai
soli   contratti   di   assicurazione   stipulati  in  forma
individuale dalla societa' Cattolica  di  assicurazione,  in
Verona.
(GU n.32 del 9-2-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda   in  data  7  luglio  1987  e  la  successiva
modificazione in data 6  agosto  1987  della  societa'  Cattolica  di
assicurazione,  con sede in Verona, intese ad ottenere l'approvazione
del nuovo testo dell'art. 12 delle  condizioni  generali  di  polizza
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo  in  vigore  da   applicare   ai   soli   contratti   di
assicurazione stipulati in forma individuale;
  Vista  la  nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo  testo  dell'art.  12  delle  condizioni  generali  di  polizza
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale  18  giugno
1981,  da  applicare  ai soli contratti di assicurazione stipulati in
forma individuale, presentato dalla Cattolica di  assicurazione,  con
sede in Verona.
  Le  nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a
decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA