Aumento delle percentuali di commisurazione della pensione annua erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri alla media decennale del reddito professionale.(GU n.32 del 9-2-1988)
Vigente al: 24-2-1988
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2, nono comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede la possibilita' di aumentare sino al due per cento, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, le percentuali di commisurazione della pensione annua erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri alla media decennale del reddito professionale, di cui al secondo e sesto comma dello stesso articolo; Esaminata la delibera n. 668 del 18-19 dicembre 1986 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri ha proposto di aumentare nella misura massima consentita dal citato art. 2 le percentuali anzidette; Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa stessa; Ritenuto opportuno emanare il proposto provvedimento; Decreta: Con effetto dal 1 gennaio 1987 le percentuali di commisurazione della pensione annua alla media decennale del reddito professionale di cui all'art. 2, secondo e sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aumentate rispettivamente: dall'1,75 per cento al 2 per cento; dall'1,50 per cento all'1,71 per cento; dall'1,25 per cento all'1,43 per cento; dall'1 per cento all'1,14 per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 19 gennaio 1988 p. Il Ministro: FOTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI