MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987 

  Modificazione   alle   condizioni   generali   di  polizza
regolanti "il pagamento delle prestazioni" da  applicare  ai
soli   contratti   di   assicurazione   stipulati  in  forma
individuale dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni  S.p.a,
in Roma.
(GU n.34 del 11-2-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante le riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  1›  settembre 1987 della societa' per
azioni Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in  Roma,  intesa
ad  ottenere  l'approvazione  del  nuovo  testo  dell'art.  12  delle
condizioni  generali  di  polizza  regolanti  "il   pagamento   delle
prestazioni",  in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai
soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;
  Vista  la  nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo  testo  dell'art.  12  delle  condizioni  generali  di  polizza
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale  18  giugno
1981,  da  applicare  ai soli contratti di assicurazione stipulati in
forma individuale, presentato dalla  societa'  per  azioni  Compagnia
Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma.
  Le  nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a
decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA