MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Proposta   del   comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di
   origine  dei  vini  di  modificazione  al disciplinare di
   produzione della  denominazione  di  origine  controllata
   "Verdicchio di Matelica".
(GU n.35 del 12-2-1988)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione   di   origine  controllata  "Verdicchio  di  Matelica"
riconosciuta con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  21
luglio  1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1967,
n. 211), propone che nel disciplinare di produzione siano  modificati
in parte gli articoli 5 e 6, secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C.
                       "Verdicchio di Matelica"
   Si  propone  di  sostituire  il  secondo capoverso dell'art. 5 del
disciplinare di produzione con il testo che segue:
   "Art. 5. - (Omissis).
   Le  uve,  dopo  la  eventuale  cernita  di  cui all'art. 4, devono
assicurare  al  vino  una  gradazione  alcoolica  complessiva  minima
naturale di gradi 11.
   (Omissis)".
   Si  propone  di  sostituire  il  limite  indicato della gradazione
alcoolica naturale con quanto appresso indicato:
   "Art. 6. - (Omissis):
    gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11".