Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica".(GU n.35 del 12-2-1988)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1967, n. 211), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati in parte gli articoli 5 e 6, secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. "Verdicchio di Matelica" Si propone di sostituire il secondo capoverso dell'art. 5 del disciplinare di produzione con il testo che segue: "Art. 5. - (Omissis). Le uve, dopo la eventuale cernita di cui all'art. 4, devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11. (Omissis)". Si propone di sostituire il limite indicato della gradazione alcoolica naturale con quanto appresso indicato: "Art. 6. - (Omissis): gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11".