MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 febbraio 1988 

  Ulteriore  proroga  del termine relativo al contributo per
le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti  senza
tetto  per  effetto  del  terremoto del 7 ed 11 maggio 1984.
(Ordinanza n. 1355/FPC).
(GU n.36 del 13-2-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n.
235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n.  380/FPC/ZA  del  23  ottobre  1984
pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 136 del 18
maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre  1984,
concernenti  l'attribuzione  di  un  contributo  per  le sistemazioni
autonome dei nuclei familiari rimasti senza  tetto  per  effetto  del
terremoto  del  7-11 maggio 1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza
n. 1207/FPC del 14 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 249 del 24 ottobre 1987;
  Considerato  che  il  reinsediamento  della  popolazione  sistemata
precariamente non e' ancora  completato,  essendo  tuttora  inagibili
talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento;
  Visti la nota n. 509/207 P.C. del 1› dicembre 1987 ed il telegramma
n. 13/207/P.C. del 12 gennaio  1988  con  il  quale  il  prefetto  de
L'Aquila  segnala  l'opportunita'  di  intervenire  ancora con misure
incentivanti in favore dei nuclei familiari  rimasti  senza  tetto  e
sistemati  autonomamente,  tuttora  impossibilitati a rientrare nelle
proprie abitazioni;
  Vista  la  nota n. 40654/OO.PP. del 28 gennaio 1988 con la quale il
servizio  opere  pubbliche   di   emergenza   nell'esprimere   parere
favorevole  ad  una  ulteriore proroga del beneficio sopra citato, ha
rappresentato   la   opportunita'   di   limitare,    comunque,    la
corresponsione del contributo per autonoma sistemazione ad un periodo
non superiore ad un anno dal rilascio del buono  contributo  relativo
agli  interventi  di  riattazione  o  ricostruzione  dell'immobile di
provenienza;
  Ravvisata la opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  termine  dei  sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n.
206/FPC/ZA, n. 235/FPC/ZA e numero  380/FPC/ZA  citate  in  premessa,
prorogato  da  ultimo con l'ordinanza n. 1207/FPC del 14 ottobre 1987
e' ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.
  Il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa non potra', in
ogni caso, essere corrisposto dopo un anno  dal  rilascio  del  buono
contributo  relativo  agli  interventi di riattazione o ricostruzione
della abitazione di provenienza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI