Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1355/FPC).(GU n.36 del 13-2-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre 1984, concernenti l'attribuzione di un contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7-11 maggio 1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1207/FPC del 14 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1987; Considerato che il reinsediamento della popolazione sistemata precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora inagibili talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento; Visti la nota n. 509/207 P.C. del 1 dicembre 1987 ed il telegramma n. 13/207/P.C. del 12 gennaio 1988 con il quale il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunita' di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni; Vista la nota n. 40654/OO.PP. del 28 gennaio 1988 con la quale il servizio opere pubbliche di emergenza nell'esprimere parere favorevole ad una ulteriore proroga del beneficio sopra citato, ha rappresentato la opportunita' di limitare, comunque, la corresponsione del contributo per autonoma sistemazione ad un periodo non superiore ad un anno dal rilascio del buono contributo relativo agli interventi di riattazione o ricostruzione dell'immobile di provenienza; Ravvisata la opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta; Dispone: Articolo unico Il termine dei sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA, n. 235/FPC/ZA e numero 380/FPC/ZA citate in premessa, prorogato da ultimo con l'ordinanza n. 1207/FPC del 14 ottobre 1987 e' ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi. Il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa non potra', in ogni caso, essere corrisposto dopo un anno dal rilascio del buono contributo relativo agli interventi di riattazione o ricostruzione della abitazione di provenienza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 febbraio 1988 Il Ministro: GASPARI