MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 febbraio 1988, n. 26 

   Modalita'  di  importazione  di  mele da tavola dai Paesi
terzi.
(GU n.36 del 13-2-1988)
 
 Vigente al: 13-2-1988  
 

   A  seguito  della  emanazione  del regolamento CEE n. 346/88 della
commissione  del  3  febbraio  1988  recante  misure  specifiche   di
sorveglianza  all'importazione  di  mele  da  tavola  da Paesi terzi,
questo Ministero comunica che per effettuare l'importazione dai Paesi
terzi  del prodotto in questione della posizione 08081091, 08081093 e
08081099 della nomenclatura combinata deve essere richiesto  apposito
certificato di importazione.
   Le  domande  per il rilascio del suddetto certificato, a decorrere
dal  15  febbraio  1988,  redatte  nei  modi  d'uso,  devono   essere
indirizzate  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero - Direzione
generale delle importazioni e delle esportazioni -  Divisione  II,  e
devono  contenere  l'indicazione  del quantitativo richiesto, la voce
della nomenclatura combinata, l'origine e la provenienza del prodotto
e  devono  essere  accompagnate  da  una  cauzione pari a 1,5 ECU per
quintale (lit 2.444/q.l).
   La  cauzione  puo' essere costituita mediante deposito provvisorio
in  contanti  presso  la  tesoreria  provinciale  competente   ovvero
mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della
legge 10 giugno 1982, n. 348.
   I  certificati di importazione avranno validita' per un mese dalla
data di rilascio,  ad  eccezione  di  quella  per  i  certificati  da
rilasciarsi  nel  mese  di  agosto per i quali la stessa validita' e'
limitata al 31 dello stesso mese.
                                       D'ordine del Ministro: GERBINO