Modalita' di importazione di mele da tavola dai Paesi terzi.(GU n.36 del 13-2-1988)
Vigente al: 13-2-1988
A seguito della emanazione del regolamento CEE n. 346/88 della commissione del 3 febbraio 1988 recante misure specifiche di sorveglianza all'importazione di mele da tavola da Paesi terzi, questo Ministero comunica che per effettuare l'importazione dai Paesi terzi del prodotto in questione della posizione 08081091, 08081093 e 08081099 della nomenclatura combinata deve essere richiesto apposito certificato di importazione. Le domande per il rilascio del suddetto certificato, a decorrere dal 15 febbraio 1988, redatte nei modi d'uso, devono essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e devono contenere l'indicazione del quantitativo richiesto, la voce della nomenclatura combinata, l'origine e la provenienza del prodotto e devono essere accompagnate da una cauzione pari a 1,5 ECU per quintale (lit 2.444/q.l). La cauzione puo' essere costituita mediante deposito provvisorio in contanti presso la tesoreria provinciale competente ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. I certificati di importazione avranno validita' per un mese dalla data di rilascio, ad eccezione di quella per i certificati da rilasciarsi nel mese di agosto per i quali la stessa validita' e' limitata al 31 dello stesso mese. D'ordine del Ministro: GERBINO