Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta sui protesti elevati dai notai.(GU n.38 del 16-2-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina dell'imposta di bollo; Vista la tariffa, allegato A, parte prima, annessa al citato decreto presidenziale, nella quale sono indicati gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine; Visti i propri decreti 7 giugno 1973 e 25 luglio 1975 con cui sono state determinate alcune categorie di atti e documenti, soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, per i quali, su richiesta degli interessati, puo' essere consentito che il pagamento dell'imposta venga effettuato in modo virtuale anziche' in modo ordinario o straordinario come previsto dalla predetta tariffa; Ritenuta la necessita' di ammettere al pagamento in modo virtuale anche i protesti elevati dai notai; Decreta: L'intendente di finanza puo' autorizzare a pagare in modo virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, l'imposta di bollo dovuta sui protesti redatti dai notai. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 febbraio 1988 Il Ministro: GAVA