MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 1988 

  Pagamento  delle integrazioni delle tasse automobilistiche
per l'anno 1988.
(GU n.39 del 17-2-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39;
  Vista  la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina
dell'abbonamento all'autoradio;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  8  ottobre  1976,  n.  691,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n.  786,
istitutivo  della sovrattassa su taluni autoveicoli con alimentazione
a gasolio;
  Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutivo della
tassa speciale su taluni veicoli con alimentazione anche a  G.P.L.  o
con gas metano;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi
termini e modalita'  di  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  e
dell'abbonamento all'autoradio;
  Visto  il  decreto-legge  13 gennaio 1988, n. 3, che ha stabilito i
nuovi importi delle tasse automobilistiche, della sovrattassa  Diesel
e  della tassa speciale su taluni veicoli alimentati anche con G.P.L.
o con gas metano;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 31 dicembre 1987 concernente i
termini di pagamento delle tasse automobilistiche;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Resta confermato il termine di scadenza del 31 marzo 1988, previsto
dall'art. 2  del  decreto  ministeriale  31  dicembre  1987,  per  il
pagamento   dell'integrazione  delle  tasse  automobilistiche,  della
sovrattassa Diesel, della  tassa  speciale  per  taluni  veicoli  con
alimentazione  anche con G.P.L. o con gas metano corrisposte nel 1987
e con scadenza a gennaio, aprile, maggio, luglio, agosto o  settembre
1988.  Detta integrazione deve essere corrisposta in ragione di tanti
dodicesimi della differenza tra le nuove misure di  tassa  annuale  e
quella   precedentemente  in  vigore  per  quanti  sono  i  mesi  che
intercorrono tra il 1› gennaio 1988 ed  il  mese  di  scadenza  della
tassa gia' pagata. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente
agli uffici postali con versamento sul conto corrente postale  n.  GU
1008,  intestato  a:   "A.C.I.  - Tasse automobilistiche", mediante i
normali bollettini mod.  CH 8 Bis-Aut, specificando nel  retro  della
ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione
del veicolo (sigla della provincia, numero di targa, tipo del veicolo
o autoscafo) e la scadenza delle tasse gia' pagate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 febbraio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA