Riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale e del titolo alcolometrico volumico totale minimo del V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene" prodotto nella campagna 1987-88.(GU n.41 del 19-2-1988)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene" ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopra citato disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene"; Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento CEE n. 823/87, che consente agli Stati membri di prevedere deroghe per quanto rigurda il livello minimo imposto per la fissazione del titolo alcolometrico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.; Visto, in particolare, l'art. 8, paragrafo 5, secondo comma, del citato regolamento CEE n. 823/87 in base al quale le partite destinate alla elaborazione di taluni vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.), la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere titolo alcolometrico volumico totale inferiore a quello richiesto; Visto il regolamento CEE n. 3836/87 della commissione del 21 dicembre 1987, col quale viene conferita all'Italia la facolta' di ridurre sia il titolo alcolometrico volumico naturale del V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene", ivi compresa la sottodenominazione "Prosecco di Cartizze" sia il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla sua elaborazione; Decreta: Articolo unico Per la produzione della campagna 1987-88, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene", compresa la sottodenominazione "Prosecco di Cartizze", e' fissato a 8% vol. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione del suddetto V.S.Q.P.R.D. e' fissato a 8% vol. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, addi' 20 gennaio 1988 Il Ministro: PANDOLFI