MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 gennaio 1988 

  Riduzione   del   titolo   alcolometrico  volumico  minimo
naturale e del titolo alcolometrico volumico  totale  minimo
del  V.S.Q.P.R.D.   "Prosecco  di  Conegliano-Valdobbiadene"
prodotto nella campagna 1987-88.
(GU n.41 del 19-2-1988)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata   del  vino  "Prosecco  di  Conegliano-Valdobbiadene"  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985,
con il quale sono state apportate alcune modifiche  al  sopra  citato
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene";
  Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
che stabilisce  disposizioni  particolari  per  i  vini  di  qualita'
prodotti in regioni determinate;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  7,  paragrafo  2,  del  predetto
regolamento  CEE  n.  823/87,  che  consente  agli  Stati  membri  di
prevedere deroghe per quanto rigurda il livello minimo imposto per la
fissazione del titolo alcolometrico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 8, paragrafo 5, secondo comma, del
citato regolamento  CEE  n.  823/87  in  base  al  quale  le  partite
destinate  alla  elaborazione  di  taluni  vini  spumanti di qualita'
prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.), la  cui  designazione
fa  riferimento  ad  un  vitigno,  possono avere titolo alcolometrico
volumico totale inferiore a quello richiesto;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3836/87  della  commissione del 21
dicembre 1987, col quale viene conferita all'Italia  la  facolta'  di
ridurre   sia   il   titolo   alcolometrico   volumico  naturale  del
V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene", ivi compresa  la
sottodenominazione "Prosecco di Cartizze" sia il titolo alcolometrico
volumico totale minimo delle partite destinate alla sua elaborazione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Per  la  produzione della campagna 1987-88, il titolo alcolometrico
volumico   minimo   naturale   del    V.S.Q.P.R.D.    "Prosecco    di
Conegliano-Valdobbiadene",  compresa  la sottodenominazione "Prosecco
di Cartizze", e' fissato a 8% vol.
  Il  titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  delle  partite
destinate all'elaborazione del suddetto V.S.Q.P.R.D. e' fissato a  8%
vol.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione.
   Roma, addi' 20 gennaio 1988
                                                Il Ministro: PANDOLFI