Proroga dei termini per la revisione generale per l'anno 1988 di veicoli a motore e loro rimorchi immatricolati nella provincia di Milano.(GU n.45 del 24-2-1988)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987), con il quale e' stata disposta per il 1988 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1977 e non revisionate da oltre un quinquennio nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il 1982 e non revisionati da oltre un quadriennio; Preso atto delle contingenti difficolta' operative dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano; Tenuto conto dell'esigenza, ripetutamente prospettata dalle associazioni di categoria della provincia di Milano, di assicurare comunque la circolazione degli autoveicoli, nel rispetto delle vigenti norme; Decreta: Art. 1. I termini di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 e all'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 citati nelle premesse, fissati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 ottobre sono, per il corrente anno 1988, rispettivamente prorogati al 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre, limitatamente ai veicoli immatricolati nella provincia di Milano antecedentemente alla data del presente decreto. Roma, addi' 16 febbraio 1988 Il Ministro: MANNINO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.