Norme integrative ed interpretative della circolare n. 8 del 26 giugno 1987.(GU n.47 del 26-2-1988)
Vigente al: 26-2-1988
Alla circolare n. 8 del 26 giugno 1987, recante interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa per la stagione 1987-88, sono apportate le integrazioni di seguito indicate. All'art. 2, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Restano comunque escluse dai benefici previsti dalla presente circolare le iniziative che presentino - senza valida e documentata giustificazione - consolidate situazioni deficitarie o di disordine amministrativo conseguenti a non corretti ed oculati criteri di gestione. A tal fine la commissione consultiva del teatro, valutati gli elementi di fatto e le deduzioni addotte, propone l'adozione degli opportuni provvedimenti". L'art. 2, secondo comma, secondo periodo, e' modificato come segue: "In ogni caso, il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa - ad eccezione delle prime e delle recite di fine anno e di fine carnevale - non puo' risultare superiore a L. 21.000 per le recite in sede degli organismi stabili a gestione pubblica ed a L. 27.000 per la generalita' dei complessi e degli esercizi teatrali, a pena di esclusione dai contributi finali. La disposizione non si applica agli spettacoli di cui all'art. 9". All'art. 16 e' aggiunto l'ultimo comma del corrispondente art. 16 della circolare n. 4 del 30 luglio 1986, riguardante interventi integrativi straordinari a favore delle imprese di esercizio teatrale. All'art. 22, terz'ultimo comma, e' aggiunta la seguente espressione: "Potranno essere valutate, ai fini dell'assegnazione di contributi finali, iniziative di produzione teatrale a carattere straordinario che sul piano nazionale ed internazionale presentino un rilevante interesse storico e culturale, realizzate da organismi di distribuzione teatrale". Il Ministro: CARRARO