Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni interne delle attivita' dei fondi di investimento denominate "Minervir" e "Previr", presentati dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Roma.(GU n.52 del 3-3-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 25 settembre 1987 della societa' per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate "Minervir" e "Previr"; Vista la nota in data 9 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate "Minervir" e "Previr", presentati dalla societa' per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Roma. I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1 gennaio 1988. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA