MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 dicembre 1987, n. 580 

  Proroga  del  termine  previsto  dall'art. 1, comma 2, del
decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, recante  criteri
di  massima  in  ordine  all'idoneita'  dei  locali  e delle
attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici.
(GU n.52 del 3-3-1988)
 
 Vigente al: 18-3-1988  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
  Visti,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art.  6  e  il comma 4
dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri  in  ordine  alla
idoneita'   dei   locali  e  delle  attrezzature  delle  officine  di
produzione dei cosmetici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, che ha dato
esecuzione alle disposizioni legislative sopra richiamate,  imponendo
alle  aziende  produttrici di conformare entro il 31 dicembre 1987 le
officine e le attrezzature ai criteri stabiliti;
  Considerato   che,   da   parte  industriale,  e'  stata  segnalata
l'impossibilita'  di  perfezionare,  entro   il   termine   previsto,
l'adeguamento  degli  stabilimenti  alle disposizioni ministeriali, a
causa dei ritardi delle procedure amministrative da espletare per  la
esecuzione di opere di carattere edilizio;
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, in data 17 dicembre 1987, favorevole a che
sia  prorogato  di  almeno  12 mesi il termine previsto dal ricordato
decreto ministeriale  9  luglio  1987,  n.  328,  limitatamente  alle
disposizioni contenute nel capitolo 1 dei "criteri di massima";
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il   termine  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, e' prorogato al 31 dicembre 1988,
limitatamente  alle  prescrizioni contenute nel capitolo 1 ("locali")
dei "criteri di massima in ordine alla idoneita' dei locali  e  delle
attrezzature  delle  officine  di produzione dei cosmetici" descritti
nell'allegato allo  stesso  decreto,  e  fatto  salvo,  comunque,  il
disposto del punto 1.5, lettera d), di tale capitolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                           Il Ministro della sanita'
                                                DONAT CATTIN
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
        FORMICA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI