MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 febbraio 1988 

  Tasso   di   riferimento   da   applicare   nel   bimestre
marzo-aprile 1988 alle  operazioni  di  credito  agrario  di
miglioramento  di  cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9
maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.55 del 7-3-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti   il  decreto  interministeriale  n.  177651  ed  il  decreto
ministeriale n. 177653 del 19 marzo 1977, come  risultano  modificati
dal  decreto interministeriale n. 725422, dal decreto ministeriale n.
725425 del 31 dicembre 1979, dal decreto interministeriale n. 271997,
e  dal  decreto ministeriale n. 271998 del 5 giugno 1981, dal decreto
interministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, nonche'  dal  decreto
interministeriale n. 443511 del 5 febbraio 1988 registrato alla Corte
dei conti del 27 febbraio 1988, registro n.  9  Tesoro,  foglio  378,
recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento da
applicare  alle  operazioni  di  credito  agevolato  previste   dalle
disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  decreto  interministeriale  n. 638421/58 del 23 dicembre
1986 con il quale, a modifica di quanto  stabilito  dall'art.  3  dei
decreti  ministeriali  n.  177651  e  n.  177653  del 19 marzo 1977 e
successive modifiche, la competenza a fissare annualmente  la  misura
della  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi  citate  in  premessa  e'  stata  demandata al
Ministro del tesoro;
  Considerato  che,  in  relazione  alla  normativa recata dai citati
decreti,   il   suddetto   tasso   di   riferimento   viene   fissato
bimestralmente ed e' composto:
   1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti
da determinarsi bimestralmente sulla base di  apposita  comunicazione
della Banca d'Italia;
   2)  da  una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti
stessi per gli oneri connessi alla loro  attivita',  da  determinarsi
annualmente;
  Visto il decreto ministeriale n. 443373/58 del 10 dicembre 1987 con
il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli  istituti
di credito e' stata stabilita, per l'anno 1988, nella misura 1,90%;
  Visto  il  decreto  del 28 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale  e'  stato  stabilito
per  il  bimestre  gennaio-febbraio  1988  il tasso di riferimento da
applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;
  Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il
bimestre marzo-aprile 1988 il costo medio della provvista  dei  fondi
per le cennate operazioni e' pari 12,20%;
  Attesa l'esigenza di provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e'  pari,
per il bimestre marzo-aprile 1988, al 12,20%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
dell'1,90% di cui al ricordato decreto ministeriale 10 dicembre  1987
il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni e' pari, per il
bimestre marzo-aprile 1988, al 14,10%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 febbraio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO