MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 febbraio 1988 

  Determinazione  del  tasso  da  assumere  come base per il
calcolo del contributo in conto  interessi  a  carico  dello
Stato   e   delle   regioni   sulle  operazioni  di  credito
turistico-alberghiero, per il bimestre marzo-aprile 1988.
(GU n.55 del 7-3-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  109, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla
Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro,  foglio  n.
72,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio  di
variazione  automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni
di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non  rivenienti
dal  collocamento  di titoli obbligazionari ed e' stato stabilito che
detto tasso viene fissato  bimestralmente,  sulla  base  di  apposita
comunicazione   della   Banca  d'Italia,  in  relazione  ai  seguenti
parametri:
    a)  rendimento  medio  dei  BOT  a  sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
    b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta  agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
 Visto  il  decreto  n.  1221  del 28 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988,
con  il  quale  il  tasso di riferimento per le operazioni di credito
turistico-alberghiero  effettuate  dalle  casse  di   risparmio   con
provvista  non  riveniente  dal collocamento di titoli obbligazionari
per il bimestre gennaio-febbraio  1988  e'  stato  determinato  nella
misura del 13,20 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a
titolo di maggiorazione forfettaria;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del   22
dicembre  1987  per la determinazione del tasso di riferimento per il
bimestre marzo-aprile 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968,
n. 326,  nonche'  dell'art.  109,  comma  secondo,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, il tasso di
riferimento  per  le  operazioni  di  credito   turistico-alberghiero
effettuate  dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal
collocamento di titoli obbligazionari per  il  bimestre  marzo-aprile
1988   e'   determinato  nella  misura  del  12,95  per  cento  annuo
posticipato,  di  cui  1,40  per  cento  a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 febbraio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO