Impegno delle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987.(GU n.55 del 7-3-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti; Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale; Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88"; Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595; Visto l'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che fissa in lire 46.200 miliardi lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1987; Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 434, che integra lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di lire 674 miliardi per l'anno 1987, per assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi all'attuazione dei contratti 1985-87; Visto l'ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, che integra ulteriormente di lire 385 miliardi detto stanziamento per compensare il diminuito gettito del ticket; Visto il proprio decreto n. 125494 del 14 giugno 1987 con il quale e' stata effettuata la variazione di bilancio di lire 6,4 miliardi in aumento del Fondo sanitario nazionale 1987 di parte corrente, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 1987, n. 115, riguardante la prevenzione e la cura del diabete mellito; Visto che il CIPE, riguardo ai criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale 1987 di parte corrente, con delibera del 12 febbraio 1987, ha determinato: in lire 973 miliardi l'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1987, da destinarsi per lire 825 miliardi ad attivita' vincolate e per lire 148 miliardi ad attivita' differenziali; in lire 45.546 miliardi la somma da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di lire 11.386,5 miliardi; in lire 66 miliardi la somma da assegnare alla Croce rossa italiana in quote trimestrali di lire 16,5 miliardi; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, che ha rideterminato in lire 500 miliardi il predetto stanziamento per attivita' a destinazione vincolata, facendo quindi riaffluire lire 325 miliardi sulle disponibilita' destinate a finanziamenti indistinti di parte corrente; Visti i propri decreti n. 103895 del 14 febbraio 1987, n. 129196 del 17 aprile 1987, n. 150968 del 9 luglio 1987 e n. 172860 del 31 ottobre 1987, con i quali sono state assegnate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quattro quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale 1987, di L. 11.386.500.000.000 ciascuna per l'importo complessivo di lire 45.546 miliardi ed erogata contemporaneamente la somma totale di L. 45.068.056.500.000; Visti i propri decreti autorizzativi n. 130182 e n. 132696 del 4 maggio 1987 e n. 138121 del 28 maggio 1987, con i quali sono stati erogati, a favore delle regioni Sardegna, Toscana e Calabria, gli importi rispettivamente di L. 50.053.500.000, di L. 122.014.250.000 e di L. 64.448.500.000, a saldo delle quote loro assegnate per il secondo trimestre 1987; Visti i propri decreti autorizzativi n. 181435 e n. 182203 del 19 novembre 1987, con i quali sono stati erogati, a favore delle regioni Lombardia e Basilicata, i residui importi rispettivamente di L. 226.244.500.000 e di L. 15.182.750.000, a saldo delle quote loro assegnate per il quarto trimestre 1987; Visti i propri decreti n. 103895 del 14 febbraio 1987, n. 122810 del 26 marzo 1987, n. 147050 del 9 luglio 1987 e n. 169201 del 6 ottobre 1987, con i quali sono state assegnate ed erogate all'associazione nazionale della Croce rossa italiana le quattro quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale 1987, di L. 16.500.000.000, per l'importo complessivo di L. 66.000.000.000; Visti i propri decreti n. 130069 del 17 aprile 1987 e n. 150862 del 9 luglio 1987, con i quali sono stati assegnati ed erogati alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per indennita' di abbattimento degli animali infetti relative al 1987, gli importi di L. 636.900.000 e di L. 4.903.710.000; Accertato che la residua disponibilita' del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987, iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero, non ripartita dal CIPE, ammonta a L. 1.647.859.390.000, di cui L. 999.000.000.000 per integrazione delle quote trimestrali, L. 6.400.000.000 per la prevenzione e la cura del diabete mellito, L. 148.000.000.000 per le necessita' finanziarie degli istituti zooprofilattici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e per l'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani e L. 494.459.390.000 per il finanziamento delle attivita' a destinazione vincolata; Ravvisata la necessita' di assumere l'impegno della residua disponibilita' di L. 1.647.859.390.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987, nell'attesa che il Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, formuli al CIPE la proposta di ripartizione di detto importo; Decreta: Per le motivazioni riportate nelle premesse e' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1987, della residua disponibilita' di L. 1.647.859.390.000. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1988 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 88