N. 234 SENTENZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via provinciale.
 
 Regione Trentino-Alto Adige - Competenza legislativa ripartita
 Ordinamento dei comuni - Corresponsione di un assegno vitalizio  al
 sindaco - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge reg. Trentino-Alto Adige riapprovata il 29 gennaio  1981)
 
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 5, n. 1)
(GU n.10 del 9-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 riapprovata il 29 gennaio 1981,  avente  per  oggetto:  "Norme  sulla
 corresponsione  di  un  assegno  vitalizio al Sindaco e aggiornamento
 dell'indennita' di carica", promosso con ricorso del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, notificato il 19 febbraio 1981, depositato in
 cancelleria il 27  febbraio  successivo  ed  iscritto  al  n.  5  del
 registro ricorsi 1981;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi   l'Avvocato   dello   Stato  Pier  Giorgio  Ferri,  per  il
 ricorrente, e l'Avv. Mario Sanino per la Regione;
                            Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1981 e depositato il 27
 febbraio 1981 il Presidente del Consiglio dei Ministri  ha  impugnato
 la  legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata dal Consiglio
 regionale il 29 gennaio 1981 dal titolo "Norme  sulla  corresponsione
 di un assegno vitalizio al Sindaco e aggiornamento dell'indennita' di
 carica".
    Nel  ricorso,  dopo  aver  ricordato  che gia' un testo analogo e'
 stato in precedenza rinviato nel 1975  dal  Governo  con  gli  stessi
 motivi  fatti  valere  nel  caso  presente,  si  osserva che la legge
 regionale ora  impugnata  vuole  introdurre  l'istituto  dell'assegno
 vitalizio   al  sindaco,  non  previsto  dalla  legislazione  statale
 sull'ordinamento dei comuni.
    Il   testo  censurato  prevede  all'art.  1  che  l'assegno  venga
 liquidato ai sindaci che abbiano compiuto  il  sessantesimo  anno  di
 eta'  e  che  abbiano  versato  i contributi per un quinquennio o una
 legislatura. La condizione del periodo minimo di contribuzione non si
 applica   in  caso  di  invalidita'  al  lavoro,  contratta  a  causa
 dell'ufficio.
    L'art. 2 stabilisce l'entita' dell'assegno.
    Gli artt. 3 e 4 sanciscono la cumulabilita' dell'assegno con altri
 trattamenti di quiescenza e la sospensione dello stesso  in  caso  di
 rielezione  a  sindaco  o  di  elezione  a consigliere regionale o al
 Parlamento nazionale o europeo.
    Nei  titoli  secondo  e  terzo e' poi prevista l'istituzione di un
 apposito fondo amministrato da consorzi  a  livello  provinciale  che
 provvedono  anche  alla  liquidazione  degli  assegni.  Il  fondo  e'
 alimentato sia con i contributi obbligatori, sia con quelli volontari
 versati  per il raggiungimento del periodo minimo dei cinque anni. In
 caso di contribuzione insufficiente e' prescritta  la  copertura  del
 disavanzo annuale da parte dei comuni consorziati.
    In  via  transitoria  e' infine previsto il riscatto degli anni di
 esercizio del mandato da parte dei sindaci che  siano  in  carica  al
 momento  di entrata in vigore della legge o che siano scaduti dopo il
 1973.
    La  legge  impugnata, nota l'Avvocatura dello Stato, rientra nella
 materia "ordinamento dei Comuni" in  cui  la  Regione  ha  competenza
 ripartita   e   non   esclusiva.   La   posizione   economica   degli
 amministratori di province e comuni e' regolata dalla legge 26 aprile
 1974  n.  169, modificata, anche se non nelle linee essenziali, dalla
 legge n. 632 del 1979: ai sindaci  spetta  un'indennita'  mensile  di
 carica,  avente  una funzione compensativa della attivita' svolta per
 la titolarieta' dell'ufficio e una  riparatoria  delle  capacita'  di
 guadagno, assorbite dall'esercizio della funzione.
    La  normativa censurata vorrebbe estendere i benefici economici ai
 sindaci ben oltre il  suddetto  ambito,  ispirandosi,  nel  prevedere
 benefici  economici oltre la durata della carica, a principi difformi
 da quelli ricavabili dalla legislazione statale.
    Poiche'    l'assegno   vitalizio   ha   una   propria   fisionomia
 "previdenziale", la legge censurata, secondo il Governo, ha  aggiunto
 al  trattamento indennitario un vero e proprio sistema previdenziale,
 violando  il  limite  delle  competenze   attribuite   alla   Regione
 Trentino-Alto Adige dall'art. 5 n. 1 del relativo Statuto.
    L'Avvocatura  rileva infine che, in ogni caso, nelle materie della
 previdenza e delle assicurazioni sociali, comprese nell'elenco di cui
 all'art.   6  dello  Statuto,  la  regione  ha  solo  una  competenza
 integrativa.
    In    conclusione    si    chiede    che    la    Corte   dichiari
 l'incostituzionalita' della legge regionale in oggetto, per contrasto
 con   gli   articoli  4,  5  e  6  dello  Statuto  di  autonomia  del
 Trentino-Alto Adige.
    2.  - La Regione Trentino-Alto Adige, nell'atto con il quale si e'
 costituita nel presente giudizio, sostiene che rientra nell'autonomia
 legislativa  di  cui  essa  gode  il  poter  prevedere  istituti  non
 disciplinati  dalla  legislazione  statale;  altrimenti  la  regione,
 dotata  di  autonomia di indirizzo politico e amministrativo, avrebbe
 solo una potesta' normativa di attuazione, e  quindi  necessariamente
 secondaria.
    Inoltre,  sempre  secondo  la  regione, nel sostenere che la legge
 impugnata viola i  principi  della  materia,  il  Governo  mostra  di
 confondere   questi   ultimi  con  gli  istituti.  A  giudizio  della
 resistente si tratta invece di cose ben distinte, tanto  che,  mentre
 la  regione deve osservare i principi desumibili dalle leggi statali,
 nello stesso tempo puo' ben  introdurre  nella  propria  legislazione
 nuovi  istituti,  purche'  ovviamente  non contrastino con i predetti
 principi. E questi, nel caso di specie, non sono  contraddetti  dalla
 legge impugnata, poiche' di un trattamento previdenziale godono molti
 funzionari onorari, come i parlamentari, i  consiglieri  regionali  e
 quasi tutti i pubblici amministratori.
    3.  -  All'udienza  pubblica  del 10 dicembre 1987 la difesa della
 Regione Trentino-Alto Adige ha sostenuto che la  normativa  impugnata
 rientrerebbe  nell'ambito  di  una  delle  materie  in cui la Regione
 stessa  ha  competenza  primaria.  D'altra  parte   l'Avvocatura   ha
 insistito per l'accoglimento dei motivi espressi nel ricorso.
                         Considerato in diritto
    1. - La questione di legittimita' costituzionale, sollevata con il
 ricorso dello Stato, deve ritenersi fondata.
    Va  anzitutto  negato  ogni fondamento alla pretesa della Regione,
 espressa nel corso della udienza pubblica,  in  base  alla  quale  la
 previsione  dell'assegno vitalizio ai sindaci sarebbe riconducibile a
 una delle materie - elencate nell'art. 4 dello Statuto regionale - in
 cui la Regione Trentino-Alto Adige ha competenza primaria.
    Infatti,  la  previsione  legislativa  in oggetto, dal momento che
 concerne uno degli organi del  Comune  (il  sindaco),  rientra  nella
 materia "ordinamento dei comuni", che e' al primo posto dell'elenco -
 di cui all'art. 5 dello Statuto - delle materie in cui la regione  ha
 competenza ripartita.
    2. - Non puo' neppure accogliersi la prospettazione della regione,
 secondo la quale, la legge impugnata  non  contrasterebbe  con  alcun
 principio  fondamentale  della  legislazione  statale,  limitandosi a
 prevedere un nuovo istituto (trattamento previdenziale  ai  sindaci),
 nel rispetto del principio per cui il titolare di uffici onorari puo'
 fruire di trattamenti di tipo previdenziale.
    In  verita',  pur  a  voler  ipoteticamente accreditare l'opinione
 relativa all'esistenza di confini netti e precisi tra il concetto  di
 istituto  giuridico  e quello dei principi fondamentali, sta di fatto
 che le categorie dei titolari di cariche elettive  ed  onorarie  sono
 cosi'  varie  e diverse fra loro da indurre ad escludere che si possa
 desumere, anche se limitatamente  al  trattamento  previdenziale,  un
 principio  unico,  estensibile  a  ciascuna  di  esse. Non e' infatti
 possibile riscontrare alcuna omogeneita', se pure con riferimento  al
 solo  regime previdenziale, tra i sindaci, da un lato, e, dall'altro,
 i titolari di cariche elettive inserite in  organi  costituzionali  o
 quelli  preposti  ad  organi  dotati  di  una  particolare  autonomia
 politica e legislativa, i quali, come ha piu' volte  ribadito  questa
 Corte (v. ad es. sent. n. 292 del 1987), godono, ciascuno per proprio
 conto, di uno speciale status giuridico e di un altrettanto peculiare
 trattamento economico, e quindi previdenziale.
    Del  resto, se il legislatore nazionale non ha previsto un assegno
 vitalizio  ai  sindaci,  ma  ha  disposto  un'indennita'  di  carica,
 limitata  alla  durata  della  stessa,  non  si  puo'  permettere  al
 legislatore regionale  di  stabilire,  nell'esercizio  della  propria
 competenza   concorrente,   una   deroga   alla  generale  esclusione
 dell'assegno  vitalizio   ai   sindaci,   la   quale   determinerebbe
 un'inammissibile  disparita'  di  trattamento  fra  i  titolari di un
 medesimo ufficio: un ufficio che - non e' inutile ricordarlo anche  a
 tale  proposito  -  non  solo  ricopre  un  ruolo  fondamentale nella
 struttura amministrativa del sistema giuridico italiano, ma e'  anche
 chiamato,  con  riferimento  ad  alcune  sue funzioni, a operare come
 organo dello Stato.
    3.  -  Il  necessario  accoglimento  della  questione  relativa al
 preteso contrasto della normativa impugnata con l'art. 5, n. 1  dello
 Statuto   del   Trentino-Alto  Adige  che  attribuisce  alla  regione
 competenza ripartita nella materia dell'ordinamento dei Comuni,  deve
 far  ritenere assorbito il profilo della pretesa violazione dell'art.
 6 dello Statuto, in base al  quale  la  regione  ha  competenza  solo
 integrativa  nella  materia  della  previdenza  e delle assicurazioni
 sociali.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Trentino-Alto Adige, riapprovata  il  29  gennaio  1981,  dal  titolo
 "Norme  sulla  corresponsione  di  un  assegno vitalizio al Sindaco e
 aggiornamento dell'indennita' di carica".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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