N. 236 SENTENZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regioni a statuto ordinario - Veneto - Personale dipendente
 Trattamento economico - Cessazione della materia del  contendere.
 (Legge reg. Veneto riapprovata il 21 marzo 1978).
 
 (Cost., artt. 3, 97 e 117)
(GU n.10 del 9-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Veneto 2 febbraio 1978, riapprovata il  21  marzo  1978,  avente  per
 oggetto:  "Trattamento economico del personale assunto per concorso o
 in applicazione della legge 2 aprile  1968,  n.  482",  promosso  con
 ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, notificato il 6
 aprile 1978, depositato in cancelleria il 18 successivo  ed  iscritto
 al n. 12 del registro ricorsi 1978;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
 e l'Avv. Guido Viola per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    Il  Governo  ha  promosso questione di legittimita' costituzionale
 della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante
 "Trattamento  economico  del  personale  assunto  per  concorso  o in
 applicazione  della  legge  2  aprile  1968   n.   482"   (assunzioni
 obbligatorie),  per  violazione  degli artt. 3, 97 Cost., nonche' per
 contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della  legge
 10 febbraio 1953 n. 62;
    La  legge  impugnata  estende al personale indicato nel suo stesso
 titolo alcuni benefici previsti  nella  normativa  regionale  per  il
 personale  di  primo  impianto,  consistenti  nel conseguimento di un
 parametro piu' alto dopo un anno di servizio e  di  una  progressione
 articolata  in  quattro  classi  di  stipendio  ed  aumenti periodici
 biennali;
    Secondo  il  ricorrente,  tale  estensione  contrasterebbe  con  i
 principi di uguaglianza (art. 3 Cost.)  e  di  buon  andamento  della
 pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreche' con il divieto di
 corrispondere al  personale  regionale  un  trattamento  superiore  a
 quello del personale statale (art. 117 Cost.);
    Secondo   la   Regione   Veneto,   invece,   il   ricorso  sarebbe
 inammissibile e infondato;
    Inammissibile  perche', a fronte di una riapprovazione della legge
 in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo
 aveva  deliberato  un  secondo  rinvio  invece  di proporre ricorso a
 questa Corte. Infondato, perche' l'estensione ad altro personale  dei
 benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad
 esigenze di perequazione;
                         Considerato in diritto
    Poiche'  con  legge  successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto
 1979 n.  62:  "Recepimento  nell'ordinamento  regionale  dell'accordo
 relativo  al  contratto  nazionale  per  il personale delle regioni a
 statuto ordinario per il periodo 1› gennaio 1976 - 31 dicembre  1978)
 sono  state  approvate,  per  tutto  il personale e con decorrenza 1›
 ottobre  1978,  nuove  retribuzioni  con  una  diversa   progressione
 economica,   all'udienza   pubblica   le  parti  hanno  concordemente
 richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
    Tale  richiesta  va  accolta poiche' la materia disciplinata dalla
 legge impugnata e' stata diversamente disciplinata  dalla  successiva
 legge regionale n. 62 del 1979;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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