N. 237 SENTENZA 24 febbraio - 3 marzo 1988
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Servizi antincendi - Istituzione del comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi - Cessazione della materia del contendere(GU n.10 del 9-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige notificato il 12 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 17 agosto successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del D.M. 9 maggio 1983, n. 6983 con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi presso l'Ufficio dell'Ispettore interregionale per il Trentino Alto Adige e per il Veneto; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Trentino Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto La Regione Trentino Alto Adige ha promosso conflitto di attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4 n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 1983, n. 6983, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi. Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi antincendi". L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la reiezione del ricorso perche' il Comitato non opererebbe nel territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il decreto impugnato e' stato sostituito da un successivo decreto (3 settembre 1983 n. 7118) che non lascia piu' dubbi sulla non applicabilita' dell'atto impugnato alla regione ricorrente. Considerato in diritto Poiche' un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n. 7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato la dizione "Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi per la regione Veneto", non e' piu' possibile avere il minimo dubbio sulla non applicabilita' dello stesso nei confronti della Regione Trentino Alto Adige. Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0324