N. 246 ORDINANZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Provincia autonoma di Trento - Caccia - Provvedimento  provinciale di
 fissazione del calendario venatorio e delle  specie cacciabili -
 Annullamento con sentenza - Manifesta  inammissibilita'.
(GU n.10 del 9-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento
 notificato il 30 marzo 1985, depositato in Cancelleria  il  5  aprile
 successivo  ed  iscritto al n. 15 del Registro 1985, per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato -
 Sez.  VI  giurisd.le - n. 29/85, del 22 giugno 1984, depositata il 29
 gennaio 1985, che ha annullato il provvedimento  del  Presidente  del
 Comitato  prov.le  della  caccia  di Trento n. 16 del 1› giugno 1982,
 relativo all'approvazione del calendario  venatorio  1982-83  per  la
 Provincia  di Trento, nella parte in cui consente la caccia ad alcune
 specie  animali,  mammiferi  ed  uccelli,  protette  dalla  legge  27
 dicembre 1977, n. 968;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Provincia  di  Trento  ha promosso conflitto di
 attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del
 Consiglio  di  Stato, Sez. VI, 22 giugno 1984-29 gennaio 1985, n. 29,
 di annullamento del decreto con il quale il Presidente  del  comitato
 provinciale  per la caccia fissava il calendario venatorio 1982- 1983
 e l'elenco delle specie cacciabili, in riferimento agli artt. 8 n. 15
 e  16  St.  T.-A.A.,  all'art. 1 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 ed agli
 artt. 1, 2, 5 e 11 legge 27 dicembre 1977, n. 968;
      che  la  ricorrente  lamenta  che  la  sentenza  impugnata aveva
 pronunciato  l'annullamento   del   provvedimento   provinciale   per
 contrasto con l'art. 11 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968,
 che  dispone  esso  stesso  un   elenco   delle   specie   cacciabili
 parzialmente  diverso,  anziche'  fare  applicazione della successiva
 legge provinciale n.  56  del  1978,  che  demanda  all'organo  della
 Provincia di determinare tale elenco;
      che,   ad   avviso   della   Provincia,  la  sentenza  medesima,
 arbitrariamente  disapplicando  la  legge  provinciale  ed  assumendo
 l'interesse   nazionale   come   presupposto   giustificativo   della
 legittimita' e della conseguente  applicazione  della  legge  statale
 anteriore,  sarebbe  inficiata  non da un mero error in iudicando, ma
 dal disconoscimento di  una  competenza  ad  essa  costituzionalmente
 riconosciuta;
      che  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, costituito in
 giudizio a mezzo  dell'Avvocatura  dello  Stato,  obbietta  che,  non
 essendo  in  contestazione  il  potere  del  Consiglio  di  Stato  di
 sottoporre a sindacato  giurisdizionale  l'atto  provinciale,  ma  il
 modo, in tesi scorretto, di esercizio del potere medesimo, il ricorso
 dovrebbe essere dichiarato inammissibile o rigettato;
      che  nella  memoria  depositata nell'imminenza della trattazione
 della causa, la Provincia contesta la tesi che l'atto giurisdizionale
 viziato  da  error  in  iudicando  debba  ritenersi per cio' solo non
 idoneo a provocare il conflitto di attribuzione, posto invece che non
 potrebbero escludersi ipotesi particolari, come asseritamente, quella
 di specie, in cui tale errore,  traducendosi  nella  negazione  della
 spettanza  di una competenza demandata alla Provincia stessa da norme
 costituzionali, determini una effettiva menomazione della  sua  sfera
 di attribuzioni;
   Considerato    che   questa   Corte   ha   ripetutamente   ritenuta
 l'inammissibilita' di conflitti tra Stato e Regione - in relazione ad
 atti  giurisdizionali - nei quali quest'ultima non contesti in radice
 la spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma  si  limiti  a
 "censurare   il  modo  come  la  giurisdizione  si  e'  concretamente
 esplicata, denunciando eventuali errori in  iudicando  nei  quali  il
 giudice....  sarebbe  incorso"  (sent.  n.  289  del  1974), e chieda
 percio', in  definitiva,  alla  Corte  medesima  di  correggere  tali
 errori,  cosi'  attribuendole  un  ruolo di giudice dell'impugnazione
 che, all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);
      che  nella  fattispecie,  l'oggetto della censura provinciale e'
 precisamente l'asserita erroneita' dell'iter  decisorio  seguito  dal
 Consiglio di Stato, per aver esso scorrettamente individuato la norma
 da applicare;
      che,  pertanto,  atteso  che tale ipotesi si inquadra tra quelle
 contemplate  dalla  ricordata  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il
 ricorso  della  Provincia  di  Trento  deve  ritenersi manifestamente
 inammissibile;
    Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  inammissibile  il  ricorso proposto dalla
 Provincia di Trento avverso la sentenza del Consiglio di Stato - Sez.
 VI  giurisd.  n. 29/1985 del 22 giugno 1984, depositata il 29 gennaio
 1985.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0333