N. 247 ORDINANZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione
 
 Regione Sardegna - Concessione all'Ente provinciale di Nuoro alla
 temporanea occupazione e all'uso delle Grotte del Bue Marino e di
 Cala Luna - Dichiarazione statale di decadenza - Manifesta
 inammissibilita'.
(GU n.10 del 9-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
 il 20 luglio 1985, depositato in  Cancelleria  il  23  successivo  ed
 iscritto  al  n.  21 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione
 sorto a seguito del decreto del Ministro della Marina  mercantile  n.
 1/85,  del  7  febbraio  1985 (Decadenza dell'Ente provinciale per il
 turismo di Nuoro dalla concessione per l'occupazione  e  l'uso  delle
 grotte  del  Bue  Marino e di Cala Luna, nonche' dell'arenile ad esse
 asservito in Dorgali);
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 luglio 1985, la Regione
 Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato  avverso  il  decreto  del 7 febbraio 1985 n. 1 con il quale il
 Ministro della Marina Mercantile dichiarava  la  decadenza  dell'Ente
 provinciale  per il turismo di Nuoro dalla concessione concernente la
 temporanea occupazione e l'uso delle Grotte del Bue Marino e di  Cala
 Luna,  nonche'  dell'arenile  ad  esse  asservito in Dorgali, ai fini
 della valorizzazione turistica della zona;
      che  nel  ricorso  e' dedotta la lesione della competenza che si
 assume ad essa Regione delegata - sulla base dell'art. 6  St.  Sa.  -
 dall'art.   46   D.P.R.  19  giugno  1979,  n.  348,  atteso  che  il
 provvedimento  impugnato  sarebbe  immediatamente  esecutivo  e   non
 limitato alla posizione di semplici direttive;
      che  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, costituito in
 giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contesta la  fondatezza
 del  ricorso,  deducendo  che  l'art.  46  D.P.R. n. 348 del 1979 non
 concernerebbe l'oggetto della concessione e,  in  subordine,  che  la
 delega   di  funzioni  prevista  da  tale  disposizione  non  sarebbe
 operativa, essendo subordinata  alla  identificazione  -  non  ancora
 intervenuta  - delle aree di preminente interesse nazionale sottratte
 alla delega stessa;
    Considerato  che  l'art.  46  del  D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 -
 recante norme di attuazione dello Statuto sardo in  riferimento  alla
 legge  22 luglio 1975 n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - nel
 delegare alla regione Sardegna funzioni amministrative  sul  litorale
 marittimo  e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando
 l'utilizzazione prevista abbia  finalita'  turistiche  e  ricreative,
 espressamente esclude dalla delega medesima, oltre ai porti, anche le
 "aree di preminente interesse nazionale in relazione  agli  interessi
 della  sicurezza  dello  Stato  e  alle  esigenze  della  navigazione
 marittima", la individuazione delle quali e'  rimessa  al  Presidente
 del  Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa,
 della Marina Mercantile e delle Finanze, sentita la regione;
      che   l'identificazione   delle  aree  suddette  non  e'  ancora
 intervenuta,  non  avendo  la   Regione   formulato   le   prescritte
 osservazioni  allo  schema  predisposto  dalle  competenti  autorita'
 statali;
      che,   non  risultando  circoscritti  i  limiti  spaziali  delle
 funzioni delegate,  la  delega  stessa  e'  da  ritenere  non  ancora
 concretamente operante;
      che, pertanto, l'attribuzione contestata non risulta trasferita,
 a nessun titolo, alla Regione;
    Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  inammissibile  il  ricorso proposto dalla
 Regione  Sardegna  avverso  il  decreto  del  Ministro  della  Marina
 Mercantile del 7 febbraio 1985 n. 1.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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