N. 248 ORDINANZA 24 febbraio - 3 marzo 1988
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Sanita' pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi Misure urgenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Inammissibilita'. Sanita' pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Misure urgenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile - Poteri previsti - Manifesta non spettanza alle regioni(GU n.10 del 9-3-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il 13 giugno 1986, ed iscritto al n. 28 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione derivante dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (G.U. - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986), concernente "Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi". Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di attribuzione per l'annullamento degli artt. 1, 2, commi primo e secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986; Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha dichiarato che non spettano allo Stato le attivita' previste dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati, mentre spettano allo Stato le attivita' previste dagli artt. 1 e 4 della suddetta ordinanza; Visti gli artt. 41 e 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma quarto, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718/FPC/ZA, nella parte gia' annullata con sent. n. 201 del 1987 della Corte costituzionale; Dichiara la manifesta non spettanza alle regioni dei poteri previsti dagli artt. 1 e 4 dell'ordinanza suddetta. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0335