N. 248 ORDINANZA 24 febbraio - 3 marzo 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita' pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi  Misure
 urgenti del Ministro per il coordinamento della  protezione civile -
 Inammissibilita'.
 Sanita' pubblica - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi - Misure
 urgenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile -
 Poteri previsti - Manifesta non spettanza alle regioni
(GU n.10 del 9-3-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  Emilia Romagna
 notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il  13  giugno
 1986,  ed  iscritto  al  n.  28  del  Registro 1986, per conflitto di
 attribuzione   derivante   dall'ordinanza   del   Ministro   per   il
 coordinamento  della  Protezione  civile  n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile
 1986 (G.U. - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986),  concernente
 "Misure  straordinarie  ed  urgenti  relative  allo  smaltimento  dei
 rifiuti tossici e nocivi".
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di
 attribuzione per l'annullamento degli  artt.  1,  2,  commi  primo  e
 secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la
 Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
 n. 83 del 10 aprile 1986;
    Considerato  che  con  sent.  n.  201  del  1987  questa  Corte ha
 dichiarato che non spettano allo Stato le  attivita'  previste  dagli
 artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati,
 mentre spettano allo Stato le attivita' previste dagli artt.  1  e  4
 della suddetta ordinanza;
    Visti  gli  artt.  41  e  26,  l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma
 quarto, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione  sollevato
 contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
 civile n. 718/FPC/ZA, nella parte gia' annullata con sent. n. 201 del
 1987 della Corte costituzionale;
    Dichiara  la  manifesta  non  spettanza  alle  regioni  dei poteri
 previsti dagli artt. 1 e 4 dell'ordinanza suddetta.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0335