MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 febbraio 1988, n. 7 

  Provvedimenti per la finanza locale per il 1988.
(GU n.58 del 10-3-1988)
 
 Vigente al: 10-3-1988  
 

                                   A tutte le amministrazioni
                                  comunali e provinciali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Al presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti:
                                    Ufficio controllo atti Ministero
                                     interno
                                    Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.B.
                                  Al Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla Scuola superiore
                                  dell'amministrazione dell'interno
 (Paragrafo) 1. - Premessa.
  Per  l'anno 1988 la normativa di finanza locale e' stata recata dal
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 29 ottobre 1987, n. 440, per l'assetto dei trasferimenti
erariali   e   regionali,   per   l'accesso   all'indebitamento   per
investimenti e per il settore fiscale e contributivo locale.
  Mentre  la  disciplina  giuridica  e'  definita,  gli  stanziamenti
assegnati per i contributi erariali  sono  determinati  nelle  misure
ridotte  a  suo  tempo  evidenziate  nelle  coperture finanziarie del
bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 1987-1989.
  Allo  scopo  di dotare il settore di tutti i mezzi occorrenti ed in
relazione anche all'ordine del giorno approvato  in  Parlamento,  nel
disegno  di  legge finanziaria sono stati, fin dall'origine, inseriti
ulteriori  finanziamenti  per  complessivi  1.178.073  milioni,   che
divengono operativi con l'approvazione parlamentare.
  Nei   successivi   paragrafi   sono  illustrate  le  norme  per  la
deliberazione del  bilancio,  per  l'esercizio  provvisorio,  per  la
certificazione   del   bilancio   e  del  conto  consuntivo,  per  la
determinazione delle contribuzioni  erariali,  per  il  regime  delle
entrate  proprie,  per le certificazioni dimostrative della copertura
del costo di taluni servizi, nonche' per  le  norme  speciali  e  gli
adempimenti delle prefetture.
(Paragrafo)  2.  -  Norme  concernenti la deliberazione dei bilanci e
adempimenti connessi.
  Per  la deliberazione dei bilanci 1988 dei comuni, delle province e
delle comunita' montane valgono  le  disposizioni  generali  previste
dall'art.  1-quater  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
  Di  conseguenza,  allo stato attuale delle norme, ha ripreso vigore
il termine fisso del 15 dicembre dell'anno precedente (1987)  per  la
deliberazione  del  bilancio  1988.  A tale deliberazione si associa,
com'e' noto, quella del  bilancio  pluriennale,  ove  ricorrente.  Il
bilancio  pluriennale  deve  essere redatto da parte delle province e
dei comuni capoluogo, di quelli con popolazione  superiore  a  20.000
abitanti e delle comunita' montane nel cui territorio vi
e' anche un solo comune interamente montano con popolazione superiore
a 20.000 abitanti. Tutti  gli  enti  debbono  redigere  la  relazione
previsionale   e   programmatica  (comprese  le  comunita'  montane).
L'illustrazione  di  questo  importante  documento  e'  inserita  nel
paragrafo  2  della  circolare  di  questo Ministero F.L. 2/85 del 25
gennaio 1985, relativa ai provvedimenti per  la  finanza  locale  del
1985.
  Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione degli enti locali
sul loro primario interesse a dotarsi, il piu' rapidamente possibile,
del  documento  programmatico finanziario, in quanto solo con esso si
possono valutare le risorse acquisibili e si  possono  impostare  gli
interventi  definendone  i  volumi coordinatamente ai mezzi d'entrata
propria dell'anno.
  Le  norme del decreto-legge e le indicazioni gia' comunicate con il
telegramma ministeriale del mese di  dicembre  forniscono  un  quadro
preciso  delle  risorse  e  consentono la corretta impostazione delle
previsioni. Eventuali ulteriori risorse future potranno sempre trovar
posto nelle variazioni di bilancio.
  Tuttavia,  dal  1988 il termine fisso di deliberazione del bilancio
puo' essere superato, ove cio' si imponga per importanti  motivi,  in
quanto  l'art.  1- bis del decreto-legge ha inserito nell'ordinamento
locale l'istituto giuridico dell'esercizio provvisorio del  bilancio,
in  analogia  a  quanto gia' esiste per lo Stato e per le regioni. Il
superamento del termine non era  possibile  sulla  base  delle  norme
istituzionali  ed il legislatore e' dovuto intervenire piu' volte con
proroghe annuali. Infatti, l'art.  15,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  19 giugno 1987, n. 421, che consentiva la gestione
provvisoria delle spese, la limitava soggettivamente ai soli comuni e
province  e  temporalmente  al  solo  periodo  occorrente ai comitati
regionali  di  controllo,  per  l'approvazione   dei   bilanci,   con
espressione incontrovertibile.
  Il   nuovo   dispositivo  legislativo,  in  un'ottica  di  maggiore
uniformita' alla  parallela  normativa  statale  e  regionale  e  per
regolamentare  con  esattezza  una prassi usuale di gestione di fatto
dei bilanci, prevede la possibilita' dell'esercizio  provvisorio  del
bilancio  per un periodo massimo di quattro mesi. Nei quattro mesi e'
da intendersi compreso il  periodo  occorrente  per  gli  adempimenti
procedurali dell'approvazione da parte degli organi regionali.
  Il  citato  art.  15 del decreto del Presidente della Repubblica n.
421/1979 conserva validita' per le sole modalita' di esecuzione della
gestione  provvisoria, che consente di impegnare per ciascun capitolo
somme non superiori a  quelle  definitivamente  previste  nell'ultimo
bilancio  approvato,  eccezion  fatta  per  le  spese  tassativamente
regolate dalla legge, e di pagare somme non superiori mensilmente  ad
un  dodicesimo  delle  rispettive  somme  impegnabili, con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento in dodicesimi.
  Considerata  la  sintetica  formulazione  del piu' volte richiamato
art. 1- bis appare utile chiarire se debba  ritenersi  necessaria  la
delibera   consiliare   che  autorizzi  l'esercizio  provvisorio  del
bilancio specificandone altresi' la durata.
  La  risposta  non puo' che essere affermativa in relazione a quanto
previsto per lo Stato dall'art. 81  della  Costituzione  che  riserva
unicamente   al  Parlamento  la  competenza  in  materia  di  ricorso
all'esercizio provvisorio e a  quanto  stabilito  similmente  per  le
regioni   dall'art.   7   della   legge   19  maggio  1976,  n.  335.
L'interpretazione, inoltre, non solo uniforma  il  sistema  a  quello
generale,  ma  si  inquadra  perfettamente nell'ordinamento contabile
degli enti locali e consente ad essi di evitare, decorso  inutilmente
il  termine  di deliberazione del bilancio, di trovarsi in condizioni
formali di inadempienza che postulerebbero interventi sostitutivi  ed
a posteriori possibili responsabilita'.
(Paragrafo) 3. - Certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo
1986 delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
  Ai  sensi  degli  articoli  4  e 7 del decreto-legge n. 359/1987 il
termine per l'invio al  Ministero  dell'interno  dei  certificati  di
bilancio  1988  e  del  conto  consuntivo  1986 di province, comuni e
comunita' montane e' il 30 giugno 1988.
  I  modelli  dei certificati di bilancio 1988 e del conto consuntivo
1986 dei  citati  conti  vengono  allegati  alla  presente  circolare
unitamente  ai  decreti  interministeriali  approvativi  dei  modelli
stessi (vedi allegati numeri 1, 2, 3 e 4.
  I  citati  modelli  sono  invariati  rispetto a quelli adottati nel
1987.
3.1.  -  Certificati  del  bilancio  1988 e del conto consuntivo 1986
delle province e dei comuni.
  Alla presentazione delle due certificazioni entro il 30 giugno 1988
e'  subordinata  l'erogazione  della  quarta  rata  trimestrale   dei
contributi  ordinari del 1988. Tuttavia, come effettuato per gli anni
precedenti, questo Ministero ammettera' a contribuzione per la quarta
rata  tutti  gli  enti  i cui certificati pervengano entro la data di
emissione dei  titoli  di  spesa,  in  quanto  la  sanzione  consiste
esclusivamente  nel  ritardo  dell'erogazione e non nella perdita del
diritto.
  Le  modalita'  relative alle certificazioni sono state indicate, ai
sensi del comma 4 dell'art. 4  del  decreto-legge  n.  359/1987,  nei
decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e
con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
  Il  certificato  del  bilancio  1988  va  allegato  al  bilancio di
previsione e con lo stesso trasmesso al competente  organo  regionale
di controllo in un originale e otto copie autenticate per le province
e i comuni con popolazione  superiore  ad  8.000  abitanti  e  in  un
originale  e  sei copie autenticate per i comuni con popolazione fino
ad 8.000 abitanti.
  L'organo  di  controllo,  dopo  il  favorevole  esame del bilancio,
trasmette alle prefetture competenti per territorio, alla  presidenza
della  giunta  regionale  della Valle d'Aosta, per i comuni di quella
regione, ed al commissariato del  Governo  competente  per  i  comuni
delle province di Bolzano e Trento:
    a)  un  originale  e cinque copie autenticate per le province e i
comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti;
    b)  un  originale  e  tre  copie  autenticate  per  i  comuni con
popolazione fino ad 8.000 abitanti.
  Il  certificato  del  consuntivo  1986 va redatto in un originale e
sette copie autenticate dalle province e dai comuni  con  popolazione
superiore  ad  8.000  abitanti  e  in  un  originale  e  cinque copie
autenticate dai comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti.
  L'ente  interessato deve trasmettere una copia del certificato alla
regione e un'altra al competente organo di controllo.  L'originale  e
le  rimanenti  copie  vanno  trasmesse alle prefetture competenti per
territorio,  alla  presidenza  della  giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta,  per  i  comuni  di  quella  regione ed al commissariato del
Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento.
  Entrambi  i  certificati  devono avere il formato di cm 21 x 29,7 e
devono essere dattiloscritti, per esigenze informatiche. I dati vanno
esposti in migliaia di lire.
3.2.  -  Certificati  del  bilancio  1988 e del conto consuntivo 1986
delle comunita' montane.
  Alla  presentazione  delle citate certificazioni entro il 30 giugno
1988 e' subordinata l'erogazione del saldo  dei  contributi  ordinari
1988.
  Come  succede  per  i comuni e per le province la sanzione consiste
nel solo ritardo dell'erogazione e non nella perdita del diritto.
  Le  modalita'  relative  alle certificazioni sono state indicate ai
sensi del comma 2 dell'art. 7  del  decreto-legge  n.  359/1987,  nei
decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e
con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
  Il  certificato  del  bilancio  1988  va  allegato  al  bilancio di
previsione  e  con  lo  stesso  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo in un originale e otto copie autenticate.
  L'organo  di  controllo  trasmette  un  originale  e  cinque  copie
autenticate  alle  prefetture   competenti   per   territorio,   alla
presidenza  della  giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni
di quella regione, ed al commissariato del Governo competente  per  i
comuni delle province di Bolzano e Trento.
  Il  certificato  del  consuntivo  1986 va redatto in un originale e
sette copie autenticate dall'ente interessato  che  ne  trasmette  un
copia  alla  regione e un'altra al competente organo di controllo. Le
rimanenti copie vanno trasmesse alle  prefetture  o  alla  presidenza
della  giunta  regionale  della Valle d'Aosta, o al commissariato del
Governo di Bolzano e Trento, per i comuni dei rispettivi territori.
  Entrambi  i  certificati  devono avere il formato di cm 21 x 29,7 e
devono essere dattiloscritti, per esigenze  meccanografiche.  I  dati
vanno esposti in migliaia di lire.
(Paragrafo) 4. - Contributi erariali 1988.
  L'art. 3 del decreto-legge n. 359/1987 indica distintamente i fondi
attraverso i quali lo Stato concorre  al  finanziamento  dei  bilanci
1988 dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
  In sintesi, la contribuzione erariale e' cosi' articolata:
    a) contributi ordinari;
    b) contributi perequativi;
    c)  contributi  per  lo  sviluppo degli investimenti dei comuni e
delle province;
    d)  contributi  ordinari  per  il  finanziamento  delle comunita'
montane;
    e)  contributi per lo sviluppo degli investimenti delle comunita'
montane;
    f) contributi speciali.
  Come  accennato  nelle  premesse,  si  richiama  l'attenzione sulla
parzialita' dei fondi previsti per il 1988 a favore degli enti locali
in quanto gli stanziamenti del decreto-legge n. 359/1987 erano basati
sulle proiezioni  del  bilancio  pluriennale  statale  1987-1988.  Il
disegno  di  legge  finanziaria 1988 integra, per 1.178.073 milioni i
fondi assegnati agli enti locali per l'anno 1988.
  Con telegramma circolare in data 17 dicembre 1987, n. 31, di questo
Ministero, sono gia' state fornite notizie valide per  determinare  i
contributi  erariali  1988 agli enti locali. Gli enti locali possono,
quindi,  determinare  le  somme  spettanti.  Le  prefetture  sono   a
disposizione  per  chiarimenti  e  consulenza.  Entro  breve tempo le
prefetture  invieranno  le  consuete  comunicazioni  dettagliate.  In
relazione  ai  quesiti  pervenuti,  si  chiarisce  che  i  contributi
erariali perequativi complessivi  di  623  miliardi,  destinati  alle
spese   di   personale  1987,  e  di  1.000  miliardi,  di  carattere
straordinario, non si consolidano nell'anno 1988.
(Paragrafo) 5. - Indebitamento delle aziende locali.
  L'art.  10-  bis  della  legge  di conversione del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  359,  contiene  norme  che  disciplinano  i  mutui
contratti  dalle aziende speciali degli enti locali e l'indebitamento
per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle  aziende  stesse.  Le
disposizioni  sono  estese,  in quanto applicabili, alla societa' per
azioni  a  prevalente  capitale  di  enti  locali  territoriali   che
gestiscono pubblici servizi.
  Viene  stabilito  che  i  mutui  contratti  da dette aziende devono
essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate effettive
delle  aziende  accertate  in  base al conto aziendale dell'esercizio
precedente, reso dalla commissione amministratrice e  deliberato  dal
consiglio  comunale  o  provinciale ovvero dall'azienda consortile. I
mutui possono essere direttamente contratti dalle citate aziende solo
se   l'importo   degli   interessi   di   ciascuna  rata  annuale  di
ammortamento,  gravante   sul   bilancio   della   azienda,   sommato
all'ammontare degli interessi di mutui precedentemente contratti, non
supera il 25% delle entrate di cui sopra e se  dal  conto  consuntivo
del  penultimo  esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in
cui e' deliberata l'assunzione del mutuo non risulti un disavanzo  di
gestione.
  Per  le anticipazioni di tesoreria o di cassa l'indebitamento delle
aziende  non  puo'  superare  complessivamente  il  limite  dei   tre
dodicesimi   delle   entrate   ordinarie   accertate   nell'esercizio
precedente.
(Paragrafo) 6. - Servizi a domanda individuale.
  Per  il 1988 il costo complessivo dei servizi a domanda individuale
dovra' essere coperto in misura non inferiore al  36%  con  riduzione
fino  alla  meta'  per  i  comuni terremotati dichiarati o gravemente
danneggiati, nonche' per i comuni  individuati  in  applicazione  dei
decreti-legge  20  luglio  1987,  n.  293 e 19 settembre 1987, n. 384
relativi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito i
comuni  della  Valtellina  e  zone  limitrofe  e  nonche'  altre zone
dell'Italia  settentrionale  e  centrale.  Tali   enti   sono   stati
individuati  definitivamente con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 30  dicembre  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988.
  L'assoluta  necessita'  per gli enti locali di coprire almeno nella
suddetta  misura  i  costi  dei  servizi  a  domanda  individuale  e'
confermata  dall'obbligo  per  i  comuni e le province di trasmettere
entro il 31 marzo 1989, pena la restituzione della  quota  del  fondo
perequativo  del  1988  determinata  in base al reciproco del reddito
medio   pro-capite   provinciale,   una   apposita    certificazione,
dimostrativa   della   riscossione   della  citata  quota  minima  di
contribuzione,  le  cui  modalita'  saranno  stabilite  con   decreto
interministeriale da emanare entro il prossimo 31 marzo 1988.
  Nella  definizione  delle  tariffe  valide  per  il  1988,  occorre
determinare i costi da sostenere con accuratezza, ad  evitare  che  a
consuntivo non si raggiunga la percentuale stabilita dalla legge.
  La  cremazione,  in  precedenza  servizio a domanda individuale, e'
stata dichiarata servizio pubblico gratuito dal comma 4 dell'art.  12
del decreto-legge n. 359/1987. Ai sensi di tale disposizione e' stata
stabilita, con decreto di questo Ministero, la tariffa in  base  alla
quale  dovra'  avvenire  il  rimborso  del costo per le cremazioni di
salme di persone, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita
area.
  La  tariffa,  per  mancanza  di  adeguate notizie, e' provvisoria e
viene  prevista  contemporaneamente  la  raccolta  di  elementi   con
apposito  modello  che  deve essere compilato da parte del comune nel
cui territorio insiste un impianto di cremazione.
  Entro  il  30  aprile  1988,  in sede di prima applicazione, dovra'
essere inviato a questo Ministero l'allegato modello  di  rilevamento
dei  dati  concernenti il servizio di cremazione, dal quale risultino
le caratteristiche dell'impianto,  la  proprieta'  e  l'ente  gestore
nonche' il personale addetto.
(Paragrafo) 7. - Trasferimenti regionali.
  Per  le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni
e ad esse attribuite  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  i  comuni e le province sono
autorizzati, nel caso non  sia  intervenuta  diversa  indicazione  da
parte delle regioni entro il termine del 15 novembre 1987 a prevedere
nei loro bilanci per l'anno  1988  importi  corrispondenti  a  quelli
ricevuti nel 1987 maggiorati del 4 per cento.
  Tale   previsione   e'   da  farsi  con  cautela,  in  mancanza  di
comunicazione regionale,  ad  evitare  che  assegnazioni  di  importo
inferiori pregiudichino poi l'equilibrio della gestione.
(Paragrafo) 8. - Adeguamento di entrate correnti locali.
  Seguendo  l'indicazione  delle  precedenti  disposizioni di finanza
locale, il decreto-legge n. 359/1987 prevede  importanti  adeguamenti
tariffari,   concernenti   l'addizionale   sul  consumo  dell'energia
elettrica, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  la
tassa  per  l'occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale
sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche  affissioni,  la  tassa
sulle concessioni comunali e i diritti di segreteria.
  Il   Ministero  delle  finanze  ha  emanato  al  riguardo  apposita
circolare in data 10 dicembre 1987  di  chiarimento  della  normativa
prevista  dal  decreto-legge  n. 359/1987 riguardante i detti aumenti
tariffari.
  In  questa  sede si forniscono chiarimenti in ordine alla copertura
delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  e  per  il
servizio acquedotto.
8.1.  -  Copertura  delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni relative all'anno 1987.
  L'art.  16 del decreto-legge n. 359/1987 stabilisce che per il 1987
la copertura minima dei costi per  il  servizio  di  smaltimento  dei
rifiuti  solidi  urbani interni non puo' essere inferiore al 40%. Nei
costi debbono essere comprese  le  spese  di  personale,  dirette  ed
indirette, le spese per acquisto di beni e servizi, per trasferimenti
e per l'ammortamento dei mutui. Per tali ultimi si  precisa  che  per
onere  di  ammortamento  si  deve  intendere  la  rata  a seguito del
prestito, sempreche' per  essa  non  vi  sia  stata  assegnazione  di
rimborso  o contributo parziale o totale a carico dello Stato o della
regione.
  La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987,
determinata  in  base  al  reciproco  del  reddito  medio  pro-capite
provinciale, erogata a titolo provvisorio deve essere restituita allo
Stato  nel  caso  in  cui   l'ente   non   dimostri,   con   apposita
certificazione,  entro  il 31 marzo 1988, di aver iscritto a ruolo un
ammontare della tassa non inferiore alla citata  misura  del  40  per
cento.
  Ai fini della determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio
la quota stabilita  in  base  al  reciproco  del  reddito  pro-capite
provinciale  e'  quella  riferita  al solo anno 1987. Non e' compresa
quindi la parte suddivisa con lo stesso metodo ed inserita nel  fondo
perequativo consolidato.
  L'ammontare   si  rileva  dai  tabulati  "Fondo  perequativo  1987.
Ripartizione della quota di 591 miliardi" e "Fondo perequativo  1987.
Ripartizione della quota di 200 miliardi" nonche' dal tabulato "Fondo
perequativo 1987. Ripartizione della quota di 840 miliardi". I  primi
due  tabulati  sono  stati  inviati  alle  prefetture  a  corredo del
telegramma circolare n. 31 F.L./87 del 17  dicembre  1987.  Il  terzo
sara'  inviato  con  lettera a parte. Il fondo complessivo si ottiene
sommando gli importi rilevabili nei tre tabulati, alla colonna "Fondo
del 20%".
  Alla  presente  circolare  e'  allegato  (allegato  6)  il  decreto
interministeriale con il quale vengono stabilite le  modalita'  della
certificazione e predisposto il relativo modello per l'anno 1987.
  In  particolare, si stabilisce che il certificato deve contenere le
quote di costo riferite alla sola raccolta dei rifiuti solidi  urbani
interni  nonche'  le  somme  iscritte  a ruolo per l'anno 1987 per lo
stesso titolo.
  Nel caso in cui gli oneri di personale siano gestiti promiscuamente
al servizio di spazzamento delle strade o piazze o ad altri  servizi,
l'onere  per  lo  smaltimento  deve  essere  calcolato in proporzione
all'attivita'  lavorativa  espletata  effettivamente.  Gli  oneri  di
ammortamento  sono  calcolati  al  netto  di  quelli  finanziati  con
contributi statali o regionali.
  Per  i  comuni  che  gestiscono  il servizio mediante appalto o con
azienda speciale tutte le  spese  vanno  inserite  alla  voce  "altre
spese" (codice 08).
  La certificazione deve essere inviata da tutti i comuni.
  Il  certificato  deve essere redatto esclusivamente a macchina, nel
formato cm 21 x 29,7, e deve essere  trasmesso  in  originale  e  due
copie  autenticate  alla  prefettura competente per territorio e alla
giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione.
8.2.  -  Copertura  delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni relative all'anno 1988.
  Per  il  1988,  ai  sensi  del  citato art. 16 del decreto-legge n.
359/1987  la  copertura  minima  dei  costi  del  servizio   per   lo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni  non  deve  essere
inferiore al 60 per cento.
  La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988,
determinata  in  base  al  reciproco  del  reddito  medio  pro-capite
provinciale, erogata a titolo provvisorio deve essere restituita allo
Stato nel caso in cui l'ente non dimostri entro il 31 marzo 1989, con
l'apposita  certificazione,  di  aver  iscritto  a ruolo un ammontare
della tassa non inferiore alla citata misura del 60 per cento.
  Per  la  determinazione  del  fondo erogato a titolo provvisorio la
quota del reciproco del  reddito  pro-capite  provinciale  e'  quella
relativa al solo anno 1988. Non e' compresa quindi la parte suddivisa
con lo stesso sistema ed inserita nel fondo perequativo  consolidato.
  La quota provvisoria e' rilevabile dalla lettera delle attribuzioni
dei contributi erariali 1988  che  viene  inviata  dalle  prefetture.
L'importo  e' preceduto dalla dizione "Fondo perequativo 1988 (20%)".
  Le  modalita'  della certificazione riguardante la dimostrazione di
aver iscritto a ruolo un ammontare della tassa rifiuti solidi  urbani
non inferiore al 60 per cento dei costi saranno stabilite entro il 30
settembre 1988 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i  Ministri  del  tesoro  e  delle  finanze,  sentita  l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
8.3.  -  Copertura  del  costo  per  la gestione degli acquedotti per
l'anno 1987.
  L'art.  19  del decreto-legge n. 359/1987 stabilisce che le tariffe
degli acquedotti, comunque gestiti dagli  enti  locali,  devono,  nel
secondo  semestre  del  1987, assicurare la copertura di almeno il 60
per cento di  tutti  i  costi  di  gestione,  comprese  le  spese  di
personale,  quella per beni, servizi e trasferimenti e per le rate di
ammortamento dei mutui  (esclusi  quelli  finanziati  con  contributo
statale  o  regionale)  che  sono  stati  contratti  sia direttamente
dall'ente gestore  o  dall'azienda,  sia  dagli  enti  proprietari  o
consorziati.
  Per  non dover restituire all'erario le quote del fondo perequativo
1987 determinate in base al reciproco del  reddito  medio  pro-capite
provinciale,  i  comuni  e  le  province debbono dimostrare, entro il
termine del  31  marzo  1988  con  apposita  certificazione  di  aver
accertato il provento, per il secondo semestre del 1987, nella citata
misura minima del 60 per cento.  Per  accertamento  deve  intendersi,
ovviamente,   l'atto   formale   di  determinazione  dei  debitori  e
dell'importo dovuto singolarmente.
  Per  la  determinazione  del  fondo  erogato a titolo provvisorio a
comuni e  province,  riguardante  l'inverso  del  reddito  pro-capite
provinciale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo 8.1.
  La  quota  provvisoria  per  le  province si rileva dall'elenco che
viene inviato separatamente.
  Alla   presente   circolare   e'   allegato   (n.   5)  il  decreto
interministeriale con il quale vengono stabilite le  modalita'  della
certificazione e predisposto il relativo modello per l'anno 1987.
  Il  modello  e'  stato realizzato in tre versioni, a seconda che il
servizio acquedotto sia gestito dal  comune  o  dalla  provincia,  da
un'azienda  speciale oppure da un consorzio. Sono tenuti all'invio le
province ed i comuni che gestiscono il servizio in  forma  diretta  o
che  non  hanno  alcuna  gestione;  gli  enti  proprietari di aziende
speciali che gestiscono acquedotti; i comuni nei cui territori  hanno
sede consorzi che gestiscono acquedotti.
  Il  certificato  deve  essere redatto esclusivamente a macchina nel
formato cm 21 x 29,7 e deve essere trasmesso dagli enti in  originale
e  due  copie autenticate alla prefettura competente per territorio e
alla giunta regionale dalla Valle d'Aosta  per  i  comuni  di  quella
regione.
8.4.  -  Copertura  del  costo  per  la gestione degli acquedotti per
l'anno 1988.
  Per  il  1988,  ai  sensi  del  citato art. 19 del decreto-legge n.
359/1987, la copertura minima dei costi del servizio  acquedotto  non
puo'  essere  inferiore  al 70 per cento ed il connesso aumento delle
tariffe deve essere deliberato  nella  stessa  seduta  in  cui  viene
approvato il bilancio annuale.
  La  quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province
per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del  reddito  medio
pro-capite  provinciale deve essere restituita allo Stato nel caso in
cui l'ente non  dimostri,  entro  il  31  marzo  1989,  con  apposita
certificazione  di  aver  accertato  un  ammontare  del  provento non
inferiore alla citata misura del 70 per cento.
  Con  deliberazione  27  gennaio  1988  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1988), il  Comitato  interministeriale
prezzi  ha  disposto  che agli aumenti delle tariffe per la copertura
dei costi entro il 70%  sia  dato  corso  direttamente  dai  comitati
provinciali  e  che sia effettuato il contenimento per i soli aumenti
superiori a detto limite.  Eventuali  difficolta'  nella  definizione
delle tariffe possono essere segnalate alle prefetture, per eventuali
interventi presso gli organi periferici o centrali.
  Per  la  determinazione  del  fondo  erogato a titolo provvisorio a
comuni e  province,  riguardante  l'inverso  del  reddito  pro-capite
provinciale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo 8.2.
  La  quota provvisoria per le province si rileva dalle comunicazioni
dei contributi erariali 1988 alle province che vengono inviate  dalle
prefetture.  L'importo  e' preceduto dalla dizione "Fondo perequativo
1988 (30%)".
  Le  modalita'  della  certificazione  riguardante  la dimostrazione
d'aver  accertato  un  ammontare  del  provento  dell'acquedotto  non
inferiore  al  70  per  cento dei costi saranno stabilite entro il 30
settembre 1988 con decreto del Ministro dell'interno di concerto  con
il  Ministro  del  tesoro sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani e l'Unione delle province d'Italia.
(Paragrafo) 9. - Utilizzazione di entrate a specifica destinazione.
  L'art.  11  del decreto-legge n. 359/1987 prevede, a conferma delle
interpretazioni ministeriali precedenti, che le province e  i  comuni
possono  utilizzare  in  termini  di  cassa  le  entrate  a specifica
destinazione per il pagamento di spese correnti (anche se provenienti
dall'assunzione  di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti)  per  un  importo  non   superiore   all'anticipazione   di
tesoreria,  di  tempo  in  tempo disponibile, di cui all'art. 6 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843.
  L'utilizzo   di   somme   a   specifica  destinazione  vincola  una
corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria.
  Gli  enti  sono obbligati a ricostituire la consistenza delle somme
vincolate, utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione.
(Paragrafo)  10.  -  Norme  connesse  alle disposizioni in materia di
tesoreria unica.
  L'art.   16-   bis  del  decreto-legge  1›  luglio  1986,  n.  318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,  ha
sostituito  l'art.  12  della  legge  28  gennaio  1977, n. 10, ed ha
stabilito che i proventi di concessioni e
sanzioni  in  materia  di urbanistica siano versate in conto corrente
vincolato presso la tesoreria  del  comune  determinandone  anche  la
destinazione.
  Tale  norma,  intervenuta  successivamente alle disposizioni per la
tesoreria unica emanate con legge 29 ottobre 1984, n. 720,  e'  stata
interpretata  come  deroga  alla  regola che prevede il versamento di
tali entrate in tesoreria unica.
  L'art.  11-  bis  del  decreto-legge  n.  359/1987 chiarisce che la
normativa da applicare al citato art. 12, come  sostituito  dall'art.
16-  bis,  e' quella della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante
la tesoreria unica.
(Paragrafo) 11. - Adempimenti delle prefetture.
  Alle prefetture, alla presidenza della giunta regionale della Valle
d'Aosta  ed  ai  commissariati  del  Governo  di  Trento  e   Bolzano
perverranno dai comitati regionali di controllo le certificazioni dei
bilanci  di  previsione  e  direttamente   dagli   enti   locali   le
certificazioni dei conti consuntivi, quelli della copertura dei costi
dei servizi di nettezza urbana, di gestione degli acquedotti e quella
del servizio di cremazione delle salme.
  Tutte  le certificazioni debbono essere munite del bollo d'arrivo e
sottoposte a controllo formale e  contabile  secondo  le  indicazioni
riportate   nell'allegato   elenco  dei  controlli  da  eseguire  sui
certificati da parte delle prefetture. Deve  essere,  in  ogni  caso,
acclusa la striscia contabile di controllo, debitamente siglata.
  Nei certificati dei comuni delle province e delle comunita' montane
che debbono essere inviati a questo Ministero e'  necessario  apporre
il  codice "ente" indicato all'inizio di ogni certificato. A tal fine
si deve  far  riferimento  ai  tabulati  inviati  alle  prefetture  e
relativi  all'erogazione della terza trimestralita' dei trasferimenti
ordinari. Il codice regione (prime due cifre del codice) ed il codice
provincia  (seguenti due cifre del codice) sono iscritti sul tabulato
prima dell'indicazione della provincia.
Il  codice  comune  (ultime quattro cifre del codice) e' iscritto sul
tabulato prima dell'indicazione del comune.
  Le certificazioni devono essere inoltrate direttamente, con cadenza
settimanale, secondo le seguenti modalita':
  1) Certificati bilancio preventivo 1988 e del conto consuntivo 1986
dei comuni e delle province:
   originale al Ministero dell'interno;
   per  i  certificati  dei  comuni  con  popolazione  fino  ad 8.000
abitanti una copia alla Corte dei conti  -  Sezione  enti  locali,  e
altra copia all'ISTAT;
   per  i  certificati  delle  province  e dei comuni con popolazione
superiore ad 8.000 abitanti, una copia al Ministero del  tesoro,  una
copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una
copia alla Corte dei  conti  -  Sezione  enti  locali,  e  una  copia
all'ISTAT.
  2)  Certificati  dei bilanci preventivi 1988 e dei conti consuntivi
1986 delle comunita' montane:
   originale al Ministero dell'interno;
   una  copia  al  Ministero  del  tesoro, una copia al Ministero del
bilancio e della programmazione economica, una copia alla  Corte  dei
conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT.
  3)  Certificati  relativi  alla  copertura  minima  dei  costi  del
servizio raccolta  rifiuti  solidi  urbani  interni  e  del  servizio
acquedotto e alle notizie del servizio cremazione:
   un originale e una copia al Ministero dell'interno.
  I certificati devono essere inviati ai seguenti indirizzi:
   Ministero  dell'interno  - Direzione generale dell'Amministrazione
civile - Direzione centrale  per  la  finanza  locale  ed  i  servizi
finanziari - Palazzo Viminale - 00187 ROMA
   Ministero  del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. -
Div. XVI - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA
   Ministero del bilancio e della programmazione economica Segreteria
generale della programmazione economica -  Via  XX  Settembre,  97  -
00187 ROMA
   Corte  dei conti - Sezione enti locali - Via Baiamonti n. 25 00195
ROMA
   Istituto  centrale  di  statistica  -  Direzione centrale Servizio
amministrazioni pubbliche - Via Rava', 150 - 00147 ROMA
  A  cura  del  Provveditorato generale dello Stato vengono trasmesse
alle prefetture ed alla regione autonoma della Valle  d'Aosta  -  per
tutti  gli enti - copia dei decreti interministeriali approvativi dei
modelli del certificato del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986
di  comuni,  province e comunita' montane, dei modelli di certificato
concernenti  la  dimostrazione  dell'accertamento  del  provento  dei
servizi  acquedotti  e  smaltimento  rifiuti solidi urbani; copia del
decreto ministeriale approvativo del modello di rilevamento dei  dati
concernenti   il   servizio  di  cremazione,  nonche'  i  moduli  dei
certificati.
  Le  prefetture  e  la  regione  Valle d'Aosta vorranno convocare in
conferenza di servizio i  segretari  comunali  e  provinciali  e,  se
possibile,  i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente
circolare, diramarne copia e consegnare i moduli predisposti.
  Nel ribadire ancora una volta la necessita' di assicurare agli enti
locali la massima collaborazione e disponibilita' per la  risoluzione
dei   problemi  connessi  all'applicazione  della  normativa  di  che
trattasi, si resta in attesa di assicurazione di adempimento.
                                                 Il Ministro: FANFANI