Provvedimenti per la finanza locale per il 1988.(GU n.58 del 10-3-1988)
Vigente al: 10-3-1988
A tutte le amministrazioni comunali e provinciali A tutte le comunita' montane Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Al commissario dello Stato nella regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (Paragrafo) 1. - Premessa. Per l'anno 1988 la normativa di finanza locale e' stata recata dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per l'assetto dei trasferimenti erariali e regionali, per l'accesso all'indebitamento per investimenti e per il settore fiscale e contributivo locale. Mentre la disciplina giuridica e' definita, gli stanziamenti assegnati per i contributi erariali sono determinati nelle misure ridotte a suo tempo evidenziate nelle coperture finanziarie del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 1987-1989. Allo scopo di dotare il settore di tutti i mezzi occorrenti ed in relazione anche all'ordine del giorno approvato in Parlamento, nel disegno di legge finanziaria sono stati, fin dall'origine, inseriti ulteriori finanziamenti per complessivi 1.178.073 milioni, che divengono operativi con l'approvazione parlamentare. Nei successivi paragrafi sono illustrate le norme per la deliberazione del bilancio, per l'esercizio provvisorio, per la certificazione del bilancio e del conto consuntivo, per la determinazione delle contribuzioni erariali, per il regime delle entrate proprie, per le certificazioni dimostrative della copertura del costo di taluni servizi, nonche' per le norme speciali e gli adempimenti delle prefetture. (Paragrafo) 2. - Norme concernenti la deliberazione dei bilanci e adempimenti connessi. Per la deliberazione dei bilanci 1988 dei comuni, delle province e delle comunita' montane valgono le disposizioni generali previste dall'art. 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Di conseguenza, allo stato attuale delle norme, ha ripreso vigore il termine fisso del 15 dicembre dell'anno precedente (1987) per la deliberazione del bilancio 1988. A tale deliberazione si associa, com'e' noto, quella del bilancio pluriennale, ove ricorrente. Il bilancio pluriennale deve essere redatto da parte delle province e dei comuni capoluogo, di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e delle comunita' montane nel cui territorio vi e' anche un solo comune interamente montano con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Tutti gli enti debbono redigere la relazione previsionale e programmatica (comprese le comunita' montane). L'illustrazione di questo importante documento e' inserita nel paragrafo 2 della circolare di questo Ministero F.L. 2/85 del 25 gennaio 1985, relativa ai provvedimenti per la finanza locale del 1985. Si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione degli enti locali sul loro primario interesse a dotarsi, il piu' rapidamente possibile, del documento programmatico finanziario, in quanto solo con esso si possono valutare le risorse acquisibili e si possono impostare gli interventi definendone i volumi coordinatamente ai mezzi d'entrata propria dell'anno. Le norme del decreto-legge e le indicazioni gia' comunicate con il telegramma ministeriale del mese di dicembre forniscono un quadro preciso delle risorse e consentono la corretta impostazione delle previsioni. Eventuali ulteriori risorse future potranno sempre trovar posto nelle variazioni di bilancio. Tuttavia, dal 1988 il termine fisso di deliberazione del bilancio puo' essere superato, ove cio' si imponga per importanti motivi, in quanto l'art. 1- bis del decreto-legge ha inserito nell'ordinamento locale l'istituto giuridico dell'esercizio provvisorio del bilancio, in analogia a quanto gia' esiste per lo Stato e per le regioni. Il superamento del termine non era possibile sulla base delle norme istituzionali ed il legislatore e' dovuto intervenire piu' volte con proroghe annuali. Infatti, l'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 421, che consentiva la gestione provvisoria delle spese, la limitava soggettivamente ai soli comuni e province e temporalmente al solo periodo occorrente ai comitati regionali di controllo, per l'approvazione dei bilanci, con espressione incontrovertibile. Il nuovo dispositivo legislativo, in un'ottica di maggiore uniformita' alla parallela normativa statale e regionale e per regolamentare con esattezza una prassi usuale di gestione di fatto dei bilanci, prevede la possibilita' dell'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo massimo di quattro mesi. Nei quattro mesi e' da intendersi compreso il periodo occorrente per gli adempimenti procedurali dell'approvazione da parte degli organi regionali. Il citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979 conserva validita' per le sole modalita' di esecuzione della gestione provvisoria, che consente di impegnare per ciascun capitolo somme non superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, eccezion fatta per le spese tassativamente regolate dalla legge, e di pagare somme non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento in dodicesimi. Considerata la sintetica formulazione del piu' volte richiamato art. 1- bis appare utile chiarire se debba ritenersi necessaria la delibera consiliare che autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio specificandone altresi' la durata. La risposta non puo' che essere affermativa in relazione a quanto previsto per lo Stato dall'art. 81 della Costituzione che riserva unicamente al Parlamento la competenza in materia di ricorso all'esercizio provvisorio e a quanto stabilito similmente per le regioni dall'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 335. L'interpretazione, inoltre, non solo uniforma il sistema a quello generale, ma si inquadra perfettamente nell'ordinamento contabile degli enti locali e consente ad essi di evitare, decorso inutilmente il termine di deliberazione del bilancio, di trovarsi in condizioni formali di inadempienza che postulerebbero interventi sostitutivi ed a posteriori possibili responsabilita'. (Paragrafo) 3. - Certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 delle province, dei comuni e delle comunita' montane. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge n. 359/1987 il termine per l'invio al Ministero dell'interno dei certificati di bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 di province, comuni e comunita' montane e' il 30 giugno 1988. I modelli dei certificati di bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 dei citati conti vengono allegati alla presente circolare unitamente ai decreti interministeriali approvativi dei modelli stessi (vedi allegati numeri 1, 2, 3 e 4. I citati modelli sono invariati rispetto a quelli adottati nel 1987. 3.1. - Certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 delle province e dei comuni. Alla presentazione delle due certificazioni entro il 30 giugno 1988 e' subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1988. Tuttavia, come effettuato per gli anni precedenti, questo Ministero ammettera' a contribuzione per la quarta rata tutti gli enti i cui certificati pervengano entro la data di emissione dei titoli di spesa, in quanto la sanzione consiste esclusivamente nel ritardo dell'erogazione e non nella perdita del diritto. Le modalita' relative alle certificazioni sono state indicate, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 359/1987, nei decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il certificato del bilancio 1988 va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo in un originale e otto copie autenticate per le province e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in un originale e sei copie autenticate per i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti. L'organo di controllo, dopo il favorevole esame del bilancio, trasmette alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento: a) un originale e cinque copie autenticate per le province e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti; b) un originale e tre copie autenticate per i comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti. Il certificato del consuntivo 1986 va redatto in un originale e sette copie autenticate dalle province e dai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in un originale e cinque copie autenticate dai comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti. L'ente interessato deve trasmettere una copia del certificato alla regione e un'altra al competente organo di controllo. L'originale e le rimanenti copie vanno trasmesse alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione ed al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento. Entrambi i certificati devono avere il formato di cm 21 x 29,7 e devono essere dattiloscritti, per esigenze informatiche. I dati vanno esposti in migliaia di lire. 3.2. - Certificati del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 delle comunita' montane. Alla presentazione delle citate certificazioni entro il 30 giugno 1988 e' subordinata l'erogazione del saldo dei contributi ordinari 1988. Come succede per i comuni e per le province la sanzione consiste nel solo ritardo dell'erogazione e non nella perdita del diritto. Le modalita' relative alle certificazioni sono state indicate ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 359/1987, nei decreti di questo Ministero di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il certificato del bilancio 1988 va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo in un originale e otto copie autenticate. L'organo di controllo trasmette un originale e cinque copie autenticate alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per i comuni delle province di Bolzano e Trento. Il certificato del consuntivo 1986 va redatto in un originale e sette copie autenticate dall'ente interessato che ne trasmette un copia alla regione e un'altra al competente organo di controllo. Le rimanenti copie vanno trasmesse alle prefetture o alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, o al commissariato del Governo di Bolzano e Trento, per i comuni dei rispettivi territori. Entrambi i certificati devono avere il formato di cm 21 x 29,7 e devono essere dattiloscritti, per esigenze meccanografiche. I dati vanno esposti in migliaia di lire. (Paragrafo) 4. - Contributi erariali 1988. L'art. 3 del decreto-legge n. 359/1987 indica distintamente i fondi attraverso i quali lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci 1988 dei comuni, delle province e delle comunita' montane. In sintesi, la contribuzione erariale e' cosi' articolata: a) contributi ordinari; b) contributi perequativi; c) contributi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province; d) contributi ordinari per il finanziamento delle comunita' montane; e) contributi per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane; f) contributi speciali. Come accennato nelle premesse, si richiama l'attenzione sulla parzialita' dei fondi previsti per il 1988 a favore degli enti locali in quanto gli stanziamenti del decreto-legge n. 359/1987 erano basati sulle proiezioni del bilancio pluriennale statale 1987-1988. Il disegno di legge finanziaria 1988 integra, per 1.178.073 milioni i fondi assegnati agli enti locali per l'anno 1988. Con telegramma circolare in data 17 dicembre 1987, n. 31, di questo Ministero, sono gia' state fornite notizie valide per determinare i contributi erariali 1988 agli enti locali. Gli enti locali possono, quindi, determinare le somme spettanti. Le prefetture sono a disposizione per chiarimenti e consulenza. Entro breve tempo le prefetture invieranno le consuete comunicazioni dettagliate. In relazione ai quesiti pervenuti, si chiarisce che i contributi erariali perequativi complessivi di 623 miliardi, destinati alle spese di personale 1987, e di 1.000 miliardi, di carattere straordinario, non si consolidano nell'anno 1988. (Paragrafo) 5. - Indebitamento delle aziende locali. L'art. 10- bis della legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, contiene norme che disciplinano i mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali e l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende stesse. Le disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alla societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi. Viene stabilito che i mutui contratti da dette aziende devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate effettive delle aziende accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'azienda consortile. I mutui possono essere direttamente contratti dalle citate aziende solo se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi di mutui precedentemente contratti, non supera il 25% delle entrate di cui sopra e se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo non risulti un disavanzo di gestione. Per le anticipazioni di tesoreria o di cassa l'indebitamento delle aziende non puo' superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'esercizio precedente. (Paragrafo) 6. - Servizi a domanda individuale. Per il 1988 il costo complessivo dei servizi a domanda individuale dovra' essere coperto in misura non inferiore al 36% con riduzione fino alla meta' per i comuni terremotati dichiarati o gravemente danneggiati, nonche' per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384 relativi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito i comuni della Valtellina e zone limitrofe e nonche' altre zone dell'Italia settentrionale e centrale. Tali enti sono stati individuati definitivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988. L'assoluta necessita' per gli enti locali di coprire almeno nella suddetta misura i costi dei servizi a domanda individuale e' confermata dall'obbligo per i comuni e le province di trasmettere entro il 31 marzo 1989, pena la restituzione della quota del fondo perequativo del 1988 determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, una apposita certificazione, dimostrativa della riscossione della citata quota minima di contribuzione, le cui modalita' saranno stabilite con decreto interministeriale da emanare entro il prossimo 31 marzo 1988. Nella definizione delle tariffe valide per il 1988, occorre determinare i costi da sostenere con accuratezza, ad evitare che a consuntivo non si raggiunga la percentuale stabilita dalla legge. La cremazione, in precedenza servizio a domanda individuale, e' stata dichiarata servizio pubblico gratuito dal comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge n. 359/1987. Ai sensi di tale disposizione e' stata stabilita, con decreto di questo Ministero, la tariffa in base alla quale dovra' avvenire il rimborso del costo per le cremazioni di salme di persone, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area. La tariffa, per mancanza di adeguate notizie, e' provvisoria e viene prevista contemporaneamente la raccolta di elementi con apposito modello che deve essere compilato da parte del comune nel cui territorio insiste un impianto di cremazione. Entro il 30 aprile 1988, in sede di prima applicazione, dovra' essere inviato a questo Ministero l'allegato modello di rilevamento dei dati concernenti il servizio di cremazione, dal quale risultino le caratteristiche dell'impianto, la proprieta' e l'ente gestore nonche' il personale addetto. (Paragrafo) 7. - Trasferimenti regionali. Per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad esse attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni e le province sono autorizzati, nel caso non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni entro il termine del 15 novembre 1987 a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1988 importi corrispondenti a quelli ricevuti nel 1987 maggiorati del 4 per cento. Tale previsione e' da farsi con cautela, in mancanza di comunicazione regionale, ad evitare che assegnazioni di importo inferiori pregiudichino poi l'equilibrio della gestione. (Paragrafo) 8. - Adeguamento di entrate correnti locali. Seguendo l'indicazione delle precedenti disposizioni di finanza locale, il decreto-legge n. 359/1987 prevede importanti adeguamenti tariffari, concernenti l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa sulle concessioni comunali e i diritti di segreteria. Il Ministero delle finanze ha emanato al riguardo apposita circolare in data 10 dicembre 1987 di chiarimento della normativa prevista dal decreto-legge n. 359/1987 riguardante i detti aumenti tariffari. In questa sede si forniscono chiarimenti in ordine alla copertura delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per il servizio acquedotto. 8.1. - Copertura delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relative all'anno 1987. L'art. 16 del decreto-legge n. 359/1987 stabilisce che per il 1987 la copertura minima dei costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non puo' essere inferiore al 40%. Nei costi debbono essere comprese le spese di personale, dirette ed indirette, le spese per acquisto di beni e servizi, per trasferimenti e per l'ammortamento dei mutui. Per tali ultimi si precisa che per onere di ammortamento si deve intendere la rata a seguito del prestito, sempreche' per essa non vi sia stata assegnazione di rimborso o contributo parziale o totale a carico dello Stato o della regione. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, erogata a titolo provvisorio deve essere restituita allo Stato nel caso in cui l'ente non dimostri, con apposita certificazione, entro il 31 marzo 1988, di aver iscritto a ruolo un ammontare della tassa non inferiore alla citata misura del 40 per cento. Ai fini della determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio la quota stabilita in base al reciproco del reddito pro-capite provinciale e' quella riferita al solo anno 1987. Non e' compresa quindi la parte suddivisa con lo stesso metodo ed inserita nel fondo perequativo consolidato. L'ammontare si rileva dai tabulati "Fondo perequativo 1987. Ripartizione della quota di 591 miliardi" e "Fondo perequativo 1987. Ripartizione della quota di 200 miliardi" nonche' dal tabulato "Fondo perequativo 1987. Ripartizione della quota di 840 miliardi". I primi due tabulati sono stati inviati alle prefetture a corredo del telegramma circolare n. 31 F.L./87 del 17 dicembre 1987. Il terzo sara' inviato con lettera a parte. Il fondo complessivo si ottiene sommando gli importi rilevabili nei tre tabulati, alla colonna "Fondo del 20%". Alla presente circolare e' allegato (allegato 6) il decreto interministeriale con il quale vengono stabilite le modalita' della certificazione e predisposto il relativo modello per l'anno 1987. In particolare, si stabilisce che il certificato deve contenere le quote di costo riferite alla sola raccolta dei rifiuti solidi urbani interni nonche' le somme iscritte a ruolo per l'anno 1987 per lo stesso titolo. Nel caso in cui gli oneri di personale siano gestiti promiscuamente al servizio di spazzamento delle strade o piazze o ad altri servizi, l'onere per lo smaltimento deve essere calcolato in proporzione all'attivita' lavorativa espletata effettivamente. Gli oneri di ammortamento sono calcolati al netto di quelli finanziati con contributi statali o regionali. Per i comuni che gestiscono il servizio mediante appalto o con azienda speciale tutte le spese vanno inserite alla voce "altre spese" (codice 08). La certificazione deve essere inviata da tutti i comuni. Il certificato deve essere redatto esclusivamente a macchina, nel formato cm 21 x 29,7, e deve essere trasmesso in originale e due copie autenticate alla prefettura competente per territorio e alla giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione. 8.2. - Copertura delle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni relative all'anno 1988. Per il 1988, ai sensi del citato art. 16 del decreto-legge n. 359/1987 la copertura minima dei costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non deve essere inferiore al 60 per cento. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, erogata a titolo provvisorio deve essere restituita allo Stato nel caso in cui l'ente non dimostri entro il 31 marzo 1989, con l'apposita certificazione, di aver iscritto a ruolo un ammontare della tassa non inferiore alla citata misura del 60 per cento. Per la determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio la quota del reciproco del reddito pro-capite provinciale e' quella relativa al solo anno 1988. Non e' compresa quindi la parte suddivisa con lo stesso sistema ed inserita nel fondo perequativo consolidato. La quota provvisoria e' rilevabile dalla lettera delle attribuzioni dei contributi erariali 1988 che viene inviata dalle prefetture. L'importo e' preceduto dalla dizione "Fondo perequativo 1988 (20%)". Le modalita' della certificazione riguardante la dimostrazione di aver iscritto a ruolo un ammontare della tassa rifiuti solidi urbani non inferiore al 60 per cento dei costi saranno stabilite entro il 30 settembre 1988 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 8.3. - Copertura del costo per la gestione degli acquedotti per l'anno 1987. L'art. 19 del decreto-legge n. 359/1987 stabilisce che le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, nel secondo semestre del 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, quella per beni, servizi e trasferimenti e per le rate di ammortamento dei mutui (esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale) che sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Per non dover restituire all'erario le quote del fondo perequativo 1987 determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, i comuni e le province debbono dimostrare, entro il termine del 31 marzo 1988 con apposita certificazione di aver accertato il provento, per il secondo semestre del 1987, nella citata misura minima del 60 per cento. Per accertamento deve intendersi, ovviamente, l'atto formale di determinazione dei debitori e dell'importo dovuto singolarmente. Per la determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio a comuni e province, riguardante l'inverso del reddito pro-capite provinciale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo 8.1. La quota provvisoria per le province si rileva dall'elenco che viene inviato separatamente. Alla presente circolare e' allegato (n. 5) il decreto interministeriale con il quale vengono stabilite le modalita' della certificazione e predisposto il relativo modello per l'anno 1987. Il modello e' stato realizzato in tre versioni, a seconda che il servizio acquedotto sia gestito dal comune o dalla provincia, da un'azienda speciale oppure da un consorzio. Sono tenuti all'invio le province ed i comuni che gestiscono il servizio in forma diretta o che non hanno alcuna gestione; gli enti proprietari di aziende speciali che gestiscono acquedotti; i comuni nei cui territori hanno sede consorzi che gestiscono acquedotti. Il certificato deve essere redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 x 29,7 e deve essere trasmesso dagli enti in originale e due copie autenticate alla prefettura competente per territorio e alla giunta regionale dalla Valle d'Aosta per i comuni di quella regione. 8.4. - Copertura del costo per la gestione degli acquedotti per l'anno 1988. Per il 1988, ai sensi del citato art. 19 del decreto-legge n. 359/1987, la copertura minima dei costi del servizio acquedotto non puo' essere inferiore al 70 per cento ed il connesso aumento delle tariffe deve essere deliberato nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio annuale. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale deve essere restituita allo Stato nel caso in cui l'ente non dimostri, entro il 31 marzo 1989, con apposita certificazione di aver accertato un ammontare del provento non inferiore alla citata misura del 70 per cento. Con deliberazione 27 gennaio 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1988), il Comitato interministeriale prezzi ha disposto che agli aumenti delle tariffe per la copertura dei costi entro il 70% sia dato corso direttamente dai comitati provinciali e che sia effettuato il contenimento per i soli aumenti superiori a detto limite. Eventuali difficolta' nella definizione delle tariffe possono essere segnalate alle prefetture, per eventuali interventi presso gli organi periferici o centrali. Per la determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio a comuni e province, riguardante l'inverso del reddito pro-capite provinciale, valgono le indicazioni di cui al paragrafo 8.2. La quota provvisoria per le province si rileva dalle comunicazioni dei contributi erariali 1988 alle province che vengono inviate dalle prefetture. L'importo e' preceduto dalla dizione "Fondo perequativo 1988 (30%)". Le modalita' della certificazione riguardante la dimostrazione d'aver accertato un ammontare del provento dell'acquedotto non inferiore al 70 per cento dei costi saranno stabilite entro il 30 settembre 1988 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. (Paragrafo) 9. - Utilizzazione di entrate a specifica destinazione. L'art. 11 del decreto-legge n. 359/1987 prevede, a conferma delle interpretazioni ministeriali precedenti, che le province e i comuni possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti) per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. L'utilizzo di somme a specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria. Gli enti sono obbligati a ricostituire la consistenza delle somme vincolate, utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione. (Paragrafo) 10. - Norme connesse alle disposizioni in materia di tesoreria unica. L'art. 16- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ha sostituito l'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed ha stabilito che i proventi di concessioni e sanzioni in materia di urbanistica siano versate in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune determinandone anche la destinazione. Tale norma, intervenuta successivamente alle disposizioni per la tesoreria unica emanate con legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' stata interpretata come deroga alla regola che prevede il versamento di tali entrate in tesoreria unica. L'art. 11- bis del decreto-legge n. 359/1987 chiarisce che la normativa da applicare al citato art. 12, come sostituito dall'art. 16- bis, e' quella della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante la tesoreria unica. (Paragrafo) 11. - Adempimenti delle prefetture. Alle prefetture, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano perverranno dai comitati regionali di controllo le certificazioni dei bilanci di previsione e direttamente dagli enti locali le certificazioni dei conti consuntivi, quelli della copertura dei costi dei servizi di nettezza urbana, di gestione degli acquedotti e quella del servizio di cremazione delle salme. Tutte le certificazioni debbono essere munite del bollo d'arrivo e sottoposte a controllo formale e contabile secondo le indicazioni riportate nell'allegato elenco dei controlli da eseguire sui certificati da parte delle prefetture. Deve essere, in ogni caso, acclusa la striscia contabile di controllo, debitamente siglata. Nei certificati dei comuni delle province e delle comunita' montane che debbono essere inviati a questo Ministero e' necessario apporre il codice "ente" indicato all'inizio di ogni certificato. A tal fine si deve far riferimento ai tabulati inviati alle prefetture e relativi all'erogazione della terza trimestralita' dei trasferimenti ordinari. Il codice regione (prime due cifre del codice) ed il codice provincia (seguenti due cifre del codice) sono iscritti sul tabulato prima dell'indicazione della provincia. Il codice comune (ultime quattro cifre del codice) e' iscritto sul tabulato prima dell'indicazione del comune. Le certificazioni devono essere inoltrate direttamente, con cadenza settimanale, secondo le seguenti modalita': 1) Certificati bilancio preventivo 1988 e del conto consuntivo 1986 dei comuni e delle province: originale al Ministero dell'interno; per i certificati dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e altra copia all'ISTAT; per i certificati delle province e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT. 2) Certificati dei bilanci preventivi 1988 e dei conti consuntivi 1986 delle comunita' montane: originale al Ministero dell'interno; una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT. 3) Certificati relativi alla copertura minima dei costi del servizio raccolta rifiuti solidi urbani interni e del servizio acquedotto e alle notizie del servizio cremazione: un originale e una copia al Ministero dell'interno. I certificati devono essere inviati ai seguenti indirizzi: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale ed i servizi finanziari - Palazzo Viminale - 00187 ROMA Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Div. XVI - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA Ministero del bilancio e della programmazione economica Segreteria generale della programmazione economica - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA Corte dei conti - Sezione enti locali - Via Baiamonti n. 25 00195 ROMA Istituto centrale di statistica - Direzione centrale Servizio amministrazioni pubbliche - Via Rava', 150 - 00147 ROMA A cura del Provveditorato generale dello Stato vengono trasmesse alle prefetture ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta - per tutti gli enti - copia dei decreti interministeriali approvativi dei modelli del certificato del bilancio 1988 e del conto consuntivo 1986 di comuni, province e comunita' montane, dei modelli di certificato concernenti la dimostrazione dell'accertamento del provento dei servizi acquedotti e smaltimento rifiuti solidi urbani; copia del decreto ministeriale approvativo del modello di rilevamento dei dati concernenti il servizio di cremazione, nonche' i moduli dei certificati. Le prefetture e la regione Valle d'Aosta vorranno convocare in conferenza di servizio i segretari comunali e provinciali e, se possibile, i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare, diramarne copia e consegnare i moduli predisposti. Nel ribadire ancora una volta la necessita' di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilita' per la risoluzione dei problemi connessi all'applicazione della normativa di che trattasi, si resta in attesa di assicurazione di adempimento. Il Ministro: FANFANI