DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987, n. 583
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali.(GU n.59 del 11-3-1988)
Vigente al: 26-3-1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la nuova tabella XXXII dell'ordinamento didattico universitario, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze forestali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936; Visti gli atti degli organi accademici dell'Universita' di Reggio Calabria, i quali, nel proporre la modifica dello statuto per adeguarlo alla nuova tabella XXXII del corso di laurea in scienze forestali, propongono anche una rettifica della tabella stessa, la quale consenta alle facolta', in analogia a quanto previsto per il corso di laurea in scienze agrarie con il decreto del Presidente della Repubblica n. 299/1982, di stabilire con il manifesto annuale degli studi la durata dei corsi; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 22 novembre 1986; Considerata la necessita' di disporre la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 936/1984, sopra citata, come suggerito dal Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, di approvazione della nuova tabella XXXII, dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea di scienze forestali, e' rettificato nel senso che, dopo l'elenco delle discipline comprese nell'area n. 6 - Lingue, e' inserito il seguente comma: "Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facolta', nel manifesto annuale potra' avere durata semestrale o annuale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1988 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 95