DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987, n. 583 

  Rettifica  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
ottobre   1984,   n.    936,    concernente    modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  al
corso di laurea in scienze forestali.
(GU n.59 del 11-3-1988)
 
 Vigente al: 26-3-1988  
 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed
aggiornamento al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista   la   nuova   tabella   XXXII   dell'ordinamento   didattico
universitario, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea
in  scienze  forestali,  approvata  con  decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936;
  Visti  gli  atti degli organi accademici dell'Universita' di Reggio
Calabria, i  quali,  nel  proporre  la  modifica  dello  statuto  per
adeguarlo  alla  nuova  tabella  XXXII del corso di laurea in scienze
forestali, propongono anche una rettifica della  tabella  stessa,  la
quale  consenta  alle  facolta', in analogia a quanto previsto per il
corso di laurea in scienze agrarie  con  il  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 299/1982, di stabilire con il manifesto annuale
degli studi la durata dei corsi;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in
data 22 novembre 1986;
  Considerata  la  necessita' di disporre la rettifica al decreto del
Presidente della Repubblica n. 936/1984, sopra citata, come suggerito
dal Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936,
di approvazione della nuova tabella XXXII, dell'ordinamento didattico
universitario,  concernente  il corso di laurea di scienze forestali,
e' rettificato nel senso che, dopo l'elenco delle discipline comprese
nell'area n. 6 - Lingue, e' inserito il seguente comma:
  "Ogni  insegnamento, a giudizio di ciascuna facolta', nel manifesto
annuale potra' avere durata semestrale o annuale".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 1› marzo 1988
  Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 95