DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.(GU n.59 del 11-3-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo Unico Gli articoli da 74 a 106 relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione Art. 74. - Nell'Universita' degli studi di Modena sono istituite la scuole di specializzazione riportate negli articoli seguenti. Art. 75. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. I candidati alle specializzazioni, per le quali e' requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare sub conditione all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potra' essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non e' prevista l'esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potra' essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana. Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso. Art. 76. - Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indichera' eventuali modalita' diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame. Il candidato dovra' dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrera' il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 77. - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 78. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista e' composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 82. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalita' relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola. Art. 79. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 80. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 81. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 82. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Art. 83. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 84. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 85. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 86. - Il calendario dei corsi di studio e delle attivita' pratiche e' stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 87. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. Art. 88. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre universita', per i docenti che debbano esplicare le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attivita' nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facolta' di appartenenza e' prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento. Art. 89 (Norma transitoria). - Le scuole gia' funzionanti presso l'Universita' con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 74 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pub- blica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1988 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 311