MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987 

  Modificazioni   alle   condizioni   generali   di  polizza
regolanti "il pagamento  delle  prestazioni"  per  contratti
individuali, presentati dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.
(GU n.59 del 11-3-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in data 4 agosto 1987 della societa' per azioni
Veneta vita, con sede in Padova, e la successiva modifica in  data  9
novembre  1987,  intese  ad  ottenere  l'approvazione del nuovo testo
dell'art. 12 delle  condizioni  generali  di  polizza  regolanti  "il
pagamento  delle prestazioni", in sostituzione dell'analogo in vigore
da applicare ai soli contratti di assicurazione  stipulati  in  forma
individuale;
  Vista  la nota in data 30 novembre 1987 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo  testo  dell'art.  12  delle  condizioni  generali  di  polizza
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale  18  giugno
1981,  da  applicare  ai soli contratti di assicurazione stipulati in
forma individuale, presentato dalla societa' per azioni Veneta  vita,
con sede in Padova.
  Le  nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a
decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA