Controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea agli effetti delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni contro i danni e sulla vita.(GU n.59 del 11-3-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni; Visti gli articoli 3 e 82 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Accertato che per l'anno 1988 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea va riferito al 30 ottobre 1987; Vista la "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 291/1 del giorno 31 ottobre 1987 che ha pubblicato la determinazione dell'unita' di conto europea al 30 ottobre 1987 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della CEE; Decreta: A decorrere dal 31 dicembre 1987 e fino al 30 dicembre 1988 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, e' pari a L. 1.517,03. Roma, addi' 29 febbraio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA