MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 febbraio 1988 

  Controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea
agli effetti delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre
1986,  n.  742, in materia di assicurazioni contro i danni e
sulla vita.
(GU n.59 del 11-3-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti  gli  articoli  82  e  86 della legge 10 giugno 1978, n. 295,
concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro  i
danni;
  Visti  gli  articoli  3  e  82 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
concernente nuove norme per l'esercizio delle  assicurazioni  private
sulla vita;
  Accertato che per l'anno 1988 il controvalore in lire italiane
dell'unita' di conto europea va riferito al 30 ottobre 1987;
  Vista  la  "Gazzetta  Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 291/1
del giorno 31  ottobre  1987  che  ha  pubblicato  la  determinazione
dell'unita'  di  conto europea al 30 ottobre 1987 in moneta nazionale
dei vari Paesi membri della CEE;
                               Decreta:
  A  decorrere  dal  31  dicembre  1987 e fino al 30 dicembre 1988 il
controvalore in lire italiane dell'unita' di conto  europea  ai  fini
dell'applicazione  delle  leggi  10  giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre
1986, n. 742, e' pari a L. 1.517,03.
   Roma, addi' 29 febbraio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA