MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 marzo 1988 

  Ulteriore  proroga  dell'autorizzazione alle assunzioni di
personale  con  contratti  di  diritto   privato   a   tempo
determinato  per  le straordinarie esigenze connesse con gli
eventi  alluvionali  del  luglio  1987  nella  provincia  di
Sondrio. (Ordinanza n. 1383/FPC).
(GU n.68 del 22-3-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1106/FPC/ZA  del 28 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto  1987,  e  n.
1289/FPC  del 4 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
294   del   17    dicembre    1987,    concernenti    rispettivamente
l'autorizzazione  in  favore  di  taluni  comuni  della  provincia di
Sondrio ad assumere personale con  contratti  di  diritto  privato  a
tempo  determinato  per  le  straordinarie  esigenze connesse con gli
eventi alluvionali del luglio 1987 e  la  estensione  delle  predette
disposizioni, tra gli altri, in favore del comune di Poggiridenti;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1286/FPC  del  4  dicembre  1987
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  294  del  17  dicembre  1987,
concernente la proroga delle medesime disposizioni, tra gli altri, in
favore del comune di Bormio per un periodo di tre mesi;
  Vista  la nota n. 312/20.2 Gab del 19 febbraio 1988 con la quale il
prefetto di Sondrio ha espresso parere favorevole circa la  richiesta
di  ulteriore proroga delle autorizzazioni in argomento formulata dal
comune di Bormio e di proroga della medesima autorizzazione formulata
dal comune di Poggiridenti, limitatamente, per il comune di Bormio, a
sei unita', in luogo delle tredici precedentemente autorizzate;
  Ravvisata,   quindi   l'opportunita'   di   aderire  alle  predette
richieste;
                               Dispone:
  Le  disposizioni di cui alle ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio
1987, 1286/FPC del 4 dicembre 1987 e n. 1289/FPC del 4 dicembre  1987
sono  prorogate a beneficio del comune di Bormio, limitatamente a sei
unita', ed a beneficio del comune di Poggiridenti, per un periodo  di
tre mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI