Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1384/FPC).(GU n.68 del 22-3-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le ordinanze n. 1117/FPC del 12 agosto 1987, in via di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987 e n. 1286/FPC del 4 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1987 concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni, tra gli altri, in favore dei comuni di Fusine, Torre di Santa Maria e Ardenno per un periodo di tre mesi; Vista la nota n. 313/20.2 Gab del 19 febbraio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle assunzioni del personale straordinario di cui trattasi; Ravvisata, quindi, l'opportunita' di aderire alle predette richieste; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1117/FPC del 12 agosto 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 concernenti l'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, gia' prorogate, tra gli altri, a beneficio dei comuni di Fusine, Torre di Santa Maria e Ardenno con ordinanza n. 1286/FPC del 4 dicembre 1987 sono ulteriormente prorogate a beneficio dei medesimi comuni per un periodo di tre mesi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI